IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto, in particolare, l'art.  5,  commi  4-ter  e  4-quater  della
medesima legge n. 225/1992; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 19  febbraio  2016
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni dal 30 settembre al  10  ottobre  2015  hanno  colpito  il
territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e  dell'Ogliastra
nonche' la delibera del 10 agosto 2016  con  cui  il  predetto  stato
d'emergenza e' stato prorogato di ulteriori centottanta giorni; 
  Visto l'art. 14, comma 12-septies. del  decreto-legge  30  dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni,  in  legge  27  febbraio
2017, n. 19, con cui gli effetti  della  sopra  citata  deliberazione
dello stato di emergenza, sono ulteriormente  prorogati  fino  al  30
ottobre 2017, limitatamente alle attivita' finalizzate all'attuazione
degli interventi previsti dall'art. 1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile  n.  370  dell'11  agosto  2016,
ferme restando le risorse finanziarie di  provenienza  regionale  ivi
individuate e disponibili allo scopo; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 360 del 14 luglio 2016 recante: «Interventi urgenti di  protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che  nei
giorni  dal  30  settembre  al  10  ottobre  2015  hanno  colpito  il
territorio   delle   province   di   Olbia-Tempio,   di    Nuoro    e
dell'Ogliastra»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 370 dell'11 agosto 2016 recante: «Ulteriori  disposizioni  urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici che nei giorni dal 30  settembre  al  10  ottobre  2015
hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di  Nuoro
e dell'Ogliastra»; 
  Considerato che l'art. 14, comma 12-septies. del  decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con  modificazioni,  in  legge  27
febbraio 2017, n. 19, dispone la proroga degli effetti dello stato di
emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il  19  febbraio  2016,
esclusivamente con riferimento agli interventi previsti  dall'art.  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
370 dell'11 agosto 2016, per cui non  trova  applicazione  l'art.  5,
commi 4-ter e 4-quater della legge n. 225/1992; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della
protezione civile n. 360/2015, anche in  un  contesto  di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Autonoma della Sardegna  con  nota
del 16 marzo 2017; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Autonoma  della  Sardegna  e'  individuata   quale
Amministrazione   competente   al   coordinamento   delle   attivita'
necessarie   al   superamento   della   situazione   di    criticita'
determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il direttore generale  della
protezione  civile  della  Regione   Autonoma   della   Sardegna   e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima Regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di
cui  al  successivo  comma  3,  le  attivita'   occorrenti   per   il
proseguimento  in  regime  ordinario  delle   iniziative   in   corso
finalizzate al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il  Commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
360 del 14 luglio 2016, provvede entro dieci giorni dall'adozione del
presente provvedimento a trasferire al Direttore di cui  al  comma  2
tutta la documentazione  amministrativa  e  contabile  inerente  alla
gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della  protezione
civile una relazione sulle attivita' svolte contenente  l'elenco  dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento  delle  iniziative  di  competenza  si  avvale   delle
strutture organizzative della Regione  nonche'  della  collaborazione
degli Enti territoriali e non territoriali  e  delle  Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   Amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il direttore di cui al comma 2 provvede  con
le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 6019 aperta  ai
sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 360 del 14 luglio  2016,  che  viene  allo
stesso intestata fino al 30 settembre 2018, salvo proroga da disporsi
con   successivo   provvedimento   previa   relazione   che    motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  direttore
di cui al comma 2 puo' predisporre un Piano contenente gli  ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale  Piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  Protezione  Civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna.