L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante   il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; 
  Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  concernente
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141 del 6  agosto  1999,  concernente  il
riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero  del
tesoro,  del   bilancio   e   della   programmazione   economica   la
determinazione, d'intesa con  le  Amministrazioni  competenti,  della
quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i
quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei
per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio; 
  Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che
prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e  degli
altri   organismi   titolari   degli   interventi,   delle    risorse
precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a  concorrenza  dei
relativi importi, anche  mediante  compensazione  con  altri  importi
spettanti alle medesime Amministrazioni  ed  organismi,  sia  per  lo
stesso che per altri interventi, a carico  delle  disponibilita'  del
predetto Fondo di rotazione; 
  Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in
base al quale «Al  fine  di  accelerare  e  semplificare  l'iter  dei
pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea
a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonche' gli
interventi complementari alla programmazione dell'Unione  europea,  a
titolarita' delle medesime Amministrazioni centrali dello  Stato,  il
Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987,  n.
183,  provvede  alle  erogazioni  a  proprio  carico,  riguardanti  i
predetti  interventi,  anche  mediante  versamenti   nelle   apposite
contabilita'  speciali  istituite  presso  ciascuna   Amministrazione
titolare degli interventi stessi»; 
  Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2
dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo  regionale  (FESR),  sul  Fondo  sociale  europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi
e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei  agli
indigenti; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea
2014/190/UE del 3 aprile 2014, modificata dalla decisione n. 6909 del
3 novembre 2016, che fissa la ripartizione annuale per  Stato  membro
delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale,  il
Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo  dell'obiettivo
investimenti  in  favore  della   crescita   e   dell'occupazione   e
dell'obiettivo Cooperazione  territoriale  europea,  la  ripartizione
annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica  per
l'iniziativa a favore dell'occupazione  giovanile  e  l'elenco  delle
regioni ammissibili nonche' gli importi da trasferire dalle dotazioni
del Fondo di coesione e  dei  Fondi  strutturali  di  ciascuno  Stato
membro al  meccanismo  per  collegare  l'Europa  e  agli  aiuti  agli
indigenti per il periodo 2014-2020; 
  Vista la delibera  CIPE  n.  89  del  4  agosto  2000,  concernente
direttive generali  per  l'intervento  del  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione delle  politiche  comunitarie,  di  cui  alla  legge  n.
183/1987, a favore di programmi,  progetti  e  azioni  in  regime  di
cofinanziamento con l'Unione europea; 
  Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la
presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la  programmazione  dei
Fondi strutturali e di  investimento  europei  2014-2020,  nel  testo
adottato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 in data
29 ottobre 2014; 
  Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28  gennaio  2015  recante  i
criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi  europei,
per il periodo di programmazione 2014-2020 e  relativo  monitoraggio,
previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020; 
  Vista la  decisione  della  Commissione  europea  C(2014)  9679  di
approvazione del Programma operativo per  la  fornitura  di  prodotti
alimentari e/o assistenza materiale di base per il sostegno a  titolo
del  Fondo  di  aiuti  europei  agli  indigenti  in  Italia   (FEAD),
programmazione 2014-2020; 
  Considerato che, in base al piano finanziario FEAD  della  suddetta
decisione di approvazione, il cofinanziamento  nazionale  pubblico  a
carico del Fondo di rotazione di  cui  alla  legge  n.  183/1987  per
l'annualita' 2016 ammonta ad euro 16.561.212,00; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 23
maggio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento nazionale pubblico  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per  il  Programma  operativo
per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza  materiale  di
base per il sostegno  a  titolo  del  Fondo  di  aiuti  europei  agli
indigenti   in   Italia   (FEAD),   programmazione   2014-2020,   per
l'annualita' 2016 ammonta complessivamente ad euro 16.561.212,00. 
  2. All'erogazione delle risorse  provvede  il  Fondo  di  rotazione
sulla base delle procedure  previste  dall'art.  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 568/1988 e successive modificazioni ed
integrazioni attivando - se del caso - anche le apposite contabilita'
speciali di cui in premessa. 
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  -  Direzione
generale per l'inclusione e le politiche  sociali  effettua  tutti  i
controlli circa la sussistenza, anche in  capo  ai  beneficiari,  dei
presupposti e dei requisiti di legge che giustificano  le  erogazioni
di cui al punto 2,  e  verifica  che  i  finanziamenti  comunitari  e
nazionali  siano  utilizzati  entro  le  scadenze  previste   ed   in
conformita' alla normativa europea e nazionale vigente. 
  4. Ai fini della verifica dello stato di  avanzamento  della  spesa
riguardante gli interventi cofinanziati,  l'Amministrazione  titolare
degli interventi medesimi comunica i  relativi  dati  al  sistema  di
monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e  delle
finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  -
I.G.R.U.E.,  attraverso  le  specifiche  funzionalita'  del   proprio
sistema  informativo,  sulla  base  di  un  apposito  protocollo   di
colloquio telematico. 
  5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 giugno 2017 
 
                                  L'Ispettore generale capo: di Nuzzo 

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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