IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
  Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive  modificazioni
e, in particolare l'art. 2,  rubricato  «Delega  al  Governo  per  la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero della salute»; 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre  2012,  n.  178,  recante
«Riorganizzazione  dell'Associazione  italiana  della   Croce   Rossa
(C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Tenuto conto che la XX Conferenza internazionale della Croce  Rossa
riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche  del
Governo italiano, ha approvato  i  Sette  principi  fondamentali  che
devono ispirare l'attivita' e l'organizzazione della Croce Rossa, tra
cui anche il Principio fondamentale di «Unita'» che prevede  che  nel
territorio nazionale non vi possa essere che una sola associazione di
Croce Rossa  aperta  a  tutti  e  con  estensione  della  sua  azione
umanitaria   all'intero   territorio,   aderente   alla   federazione
internazionale delle societa' di croce rossa e mezzaluna rossa; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo  il  quale
l'Associazione della Croce Rossa Italiana «e' iscritta di diritto nel
registro nazionale, nonche'  nei  registri  regionali  e  provinciali
delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad  essa,  per
quanto non diversamente disposto dal presente  decreto,  la  legge  7
dicembre 2000, n. 383»; 
  Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante  «Disciplina  delle
associazioni di promozione sociale»; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  il  quale,  tra
l'altro, prevede  che  «L'utilizzazione  da  parte  dell'associazione
delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per
le associazioni di promozione sociale e' condizionata  all'emanazione
di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentita  la  Conferenza  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, con il quale e' stabilita la misura massima  della  medesima
utilizzazione»; 
  Ritenuto  di  dover  individuare  la   misura   massima   di   tale
utilizzazione sulla base della struttura, dell'articolazione e  della
diffusione dell'Associazione della Croce Rossa  Italiana  garantendo,
nel contempo, il rispetto delle finalita' generali cui sono destinate
le risorse disponibili a livello  nazionale,  regionale  e  locale  a
sostegno della generalita' delle associazioni di  promozione  sociale
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
  Ritenuto congruo fissare nella misura massima del dieci  per  cento
delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per
le  associazioni  di  promozione  sociale,   l'importo   utilizzabile
dall'Associazione della Croce Rossa Italiana; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  che  si  e'
espressa nella seduta del 30 marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  28
settembre  2012,  n.  178  e  successive  modificazioni,  le  risorse
disponibili per le associazioni  di  promozione  sociale,  a  livello
nazionale, regionale e locale,  sono  utilizzabili  dall'Associazione
della Croce Rossa Italiana nella misura massima del dieci  per  cento
delle stesse. 
  2. Le amministrazioni nazionali, regionali e locali tengono  conto,
nell'adozione dei provvedimenti  finalizzati  alla  programmazione  e
alla  attribuzione  delle  risorse  destinate  al  sostegno  e   alla
promozione delle associazioni di promozione sociale, della previsione
di cui al comma 1.