IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 10 luglio 2017 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 il territorio della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo, in Provincia di Palermo, e' stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensita', caratterizzati da eccezionali precipitazioni che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone; Considerato, altresi', che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a beni pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali, nonche' danni alle attivita' agricole e produttive; Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; Viste le note della Regione Siciliana del 31 gennaio, del 3 febbraio, del 17 marzo e del 5 maggio 2017; Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 26 giugno 2017, prot. n. CG/41892; Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 23 e 24 maggio 2017; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna; Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita' ed estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Delibera: Art. 1 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, e' dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo in Provincia di Palermo. 2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Siciliana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale. 4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 8.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2017 Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri