IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 10 luglio 2017 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze  di  cui  all'art.  5  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Considerato che nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 il  territorio
della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo,  in  Provincia  di
Palermo, e' stato interessato  da  eventi  meteorologici  di  elevata
intensita', caratterizzati da eccezionali  precipitazioni  che  hanno
determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita'  delle
persone; 
  Considerato, altresi', che i  summenzionati  eventi  hanno  causato
movimenti franosi,  esondazioni  di  corsi  d'acqua  con  conseguenti
allagamenti,  danneggiamenti  alle  infrastrutture  viarie,  a   beni
pubblici e privati, alle opere di difesa  idraulica,  alla  rete  dei
servizi  essenziali,  nonche'  danni  alle   attivita'   agricole   e
produttive; 
  Considerato, che  il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 5, comma 5-quinquies  della  richiamata  legge  24  febbraio
1992, n. 225, iscritto nel bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Viste le note  della  Regione  Siciliana  del  31  gennaio,  del  3
febbraio, del 17 marzo e del 5 maggio 2017; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  26
giugno 2017, prot. n. CG/41892; 
  Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  del
Dipartimento della protezione civile nei giorni 23 e 24 maggio 2017; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate
al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli
eventi meteorologici in rassegna; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225, e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato  di
emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio
1992,  n.  225,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e'
dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla  data  del  presente
provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal  21  al  23  gennaio
2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo
in Provincia di Palermo. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere  a),
b), c) e d) della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  si  provvede  con
ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile,
acquisita l'intesa  della  regione  interessata,  in  deroga  a  ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al  comma
4. 
  3. Alla scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  1,  la  Regione
Siciliana provvede, in via ordinaria,  a  coordinare  gli  interventi
conseguenti all'evento, finalizzati al superamento  della  situazione
emergenziale. 
  4.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si
provvede nel limite di euro 8.000.000,00 a valere sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della  legge
24 febbraio 1992, n. 225. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 luglio 2017 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                Gentiloni Silveri