IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 36 del regolamento (UE) n.  1305/2013  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  che  prevede,  tra
l'altro, un sostegno finanziario per: 
    il pagamento  di  premi  di  assicurazione  del  raccolto,  degli
animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per
gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche,  da  epizoozie  o
fitopatie,  da  infestazioni  parassitarie  o  dal   verificarsi   di
un'emergenza ambientale; 
    gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento
di compensazioni finanziarie agli  agricoltori  in  caso  di  perdite
economiche causate da avversita' atmosferiche  o  dall'insorgenza  di
focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal
verificarsi di un'emergenza ambientale; 
  Visto l'art. 58, paragrafo 2 del regolamento  (UE)  1306/2013  dove
dispone che gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di
controllo efficace per garantire il rispetto della  legislazione  che
disciplina i regimi unionali di sostegno  tendenti  a  minimizzare  i
rischi di causare un danno finanziario all'Unione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000 n.388, che al  comma
3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili
con  polizze  agevolate,  sulla  base  dei  prezzi  di  mercato  alla
produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per  il  mercato
agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la  normativa  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che   prevede
interventi finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed  in  particolare
il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento  dei
premi assicurativi; 
  Visto in particolare l'art. 2 comma 5-ter del  decreto  legislativo
29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal  decreto  legislativo
18 aprile 2008, n. 82, dove stabilisce che se, dalle rilevazioni  dei
prezzi effettuate secondo i criteri stabiliti al punto precedente, si
riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente
all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente,  gli
stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle  sole
rilevazioni di mercato dell'ultimo anno; 
  Considerato  il  decreto  ministeriale  del   29   dicembre   2014,
pubblicato nel sito internet del Ministero, con il  quale  a  partire
dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di  cui  al  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di
aiuto, delle tipologie di interventi  e  delle  condizioni  stabilite
dagli orientamenti dell'Unione europea per  gli  aiuti  di  Stato  al
settore agricolo e forestale nelle zone rurali  2014  -  2020  e  dal
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; 
  Considerato il Programma di  sviluppo  rurale  nazionale  approvato
dalla  Commissione  europea  con  decisione  n.  (C2015)8312  del  20
novembre 2015, ed in particolare la  sottomisura  17.1  assicurazione
del raccolto, degli animali e delle  piante  e  la  sottomisura  17.2
Fondi di mutualizzazione  per  le  avversita'  atmosferiche,  per  le
epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e  per  le
emergenze ambientali; 
  Considerato  il  decreto  12  gennaio  2015,  del  Ministro   delle
politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo
alla  semplificazione  della  gestione  della  PAC  2014-2020  ed  in
particolare il capo  III,  riguardante  la  gestione  dei  rischio  e
s.m.i.; 
  Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto
ministeriale   12   gennaio   2015   e   s.m.i.,   che    definiscono
rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI)
e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula
delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione
ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi  delle  sottomisure
17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la
cui elaborazione  sono  necessari,  tra  l'altro,  i  prezzi  unitari
massimi stabiliti dal presente decreto; 
  Considerato il decreto 30 dicembre 2016, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio  2017,  con
il quale e' stato approvato il piano assicurativo agricolo 2017; 
  Considerati  i  decreti  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali 29 dicembre 2016,  pubblicato  rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  40  del  17
febbraio 2017, e 28 marzo  2017,  in  corso  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con i quali sono  stati
individuati i prezzi unitari massimi di alcune  produzioni  agricole,
delle strutture aziendali, dei costi di  smaltimento  delle  carcasse
animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili  al
mercato agevolato  e  per  l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione
nell'anno 2017; 
  Considerato in particolare l'art. 2 del decreto 28 marzo 2017 sopra
citato, riguardante le modalita' di richiesta e di determinazione  di
ulteriori prezzi; 
  Esaminate le richieste di determinazione di  ulteriori  prezzi  dei
prodotti agricoli, presentate  ai  sensi  dell'art.  2  comma  1  del
decreto 28 marzo 2017 citato; 
  Preso atto dei prezzi medi di mercato  delle  ulteriori  produzioni
agricole rilevati dall'Ismea nel triennio dal 2014 al  2016,  nonche'
della segnalazione di errori di  codifica  di  area,  di  codice,  di
specifica prodotto, di ID varieta' presenti nell'allegato ai  decreti
29 dicembre 2016, e 28 marzo 2017 trasmessi con  nota  del  5  maggio
2017; 
  Tenuto conto della necessita' di incrementare i prezzi unitari  dei
prodotti ottenuti seguendo i disciplinari di coltivazione  biologica,
a conclusione del periodo  di  conversione  e  soggetti  ad  apposita
certificazione, rispetto ai prezzi degli analoghi  prodotti  ottenuti
con le tecniche colturali convenzionali, tenendo altresi' conto della
riduzione  delle  rese  benchmark   da   determinare   con   relativo
provvedimento ministeriale; 
  Ritenuto  opportuno  che   per   la   determinazione   dei   valori
assicurabili   con   polizze   agevolate,   nel   caso    di    nuovi
prodotti/varieta' di cui non si  dispone  della  rilevazione  storica
triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge  23
dicembre  2000,  n.  388  e  all'art.  2  comma  5-ter  del   decreto
legislativo n. 102/2014, Ismea puo' procedere  alla  rilevazione  dei
prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni; 
  Ritenuto di parametrare per l'anno 2017 gli importi  massimi  entro
cui devono essere contenuti i prezzi unitari  per  la  determinazione
dei valori  delle  produzioni  assicurabili  e  dei  valori  ai  fini
dell'adesione ai fondi di mutualizzazione alla media dei  prezzi  dei
singoli prodotti, rilevati nel triennio dal 2004 al 2016 e  trasmessi
da Ismea con nota  3  maggio  2017,  per  le  produzioni  vegetali  e
zootecniche, ad eccezione di alcune tipologie di uve che  in  assenza
di disciplinari ufficiali non  risultano  gestibili  nell'ambito  del
sistema integrato di gestione e controllo  di  cui  all'art.  58  del
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Ritenuto necessario provvedere  all'aggiornamento  di  alcuni  dati
riguardanti le codifiche di area, di codice, di specifica prodotto  e
di ID varieta' di alcuni prodotti presenti negli allegati ai  decreti
29 dicembre 2016, e 28 marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli assicurabili con polizze
  agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno
  2017. 
  1. I prezzi unitari massimi applicabili per la  determinazione  dei
valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di
mutualizzazione nell'anno 2017, sono riportati  nell'elenco  allegato
che fa parte integrante del presente decreto. 
  2. I valori riportati nell'elenco allegato,  codificati  per  area,
per prodotto o gruppo di prodotti della medesima  specie  botanica  o
gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati
prezzi massimi nell'ambito  dei  quali,  in  sede  di  stipula  delle
polizze o per  l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione,  le  parti
contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori,  in
base alle caratteristiche qualitative e  alle  condizioni  locali  di
mercato. 
  3. Il codice e l'ID varieta' indicati rispettivamente nella seconda
e  nella  quinta  colonna  delle  tabelle  allegate  per  i  prodotti
vegetali, caricati nel sistema di  gestione  dei  rischi  di  cui  al
decreto 12 gennaio 2015, citato nelle  premesse,  verranno  riportati
nel Piano assicurativo individuale o  nel  piano  di  mutualizzazione
individuale per l'identificazione univoca del prodotto da  assicurare
o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione; tali  riferimenti
dovranno essere riscontrabili anche sulle polizze o  sui  certificati
di adesione alle polizze collettive, o nella  copertura  mutualistica
annuale. 
  4. Per le  produzioni  biologiche  non  comprese  nell'allegato  al
presente decreto, il prezzo stabilito per il corrispondente  prodotto
ottenuto con le tecniche convenzionali, a conclusione del periodo  di
conversione, puo' essere maggiorato fino al 50 per cento.  Per  tutte
le produzioni biologiche, sulla polizza/certificato di polizza o  sul
certificato di adesione al  fondo  di  mutualizzazione,  deve  essere
riportata la dicitura «produzione biologica» e deve  essere  allegato
l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per  le  successive
verifiche da parte dell'Autorita' di gestione del Programma nazionale
di sviluppo rurale e dell'Organismo pagatore. 
  5. Sono approvate le correzione di errori di codifica di  area,  di
codice, di specifica prodotto, di ID varieta' e di  aggiornamento  di
alcuni prezzi di prodotti  presenti  negli  allegati  ai  decreti  29
dicembre 2016, e 28 marzo 2017, i cui  dati  corretti  ed  aggiornati
sono riportati nell'allegato al presente decreto. 
  6. I prezzi unitari di mercato delle produzioni  agricole,  di  cui
all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  per  la
determinazione  dei  valori  assicurabili  con   polizze   agevolate,
stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'Ismea ai
sensi dell'art. 2 comma 5-ter del decreto  legislativo  n.  102/2014,
possono riferirsi a un numero inferiore di anni  nel  caso  di  nuovi
prodotti/varieta'  di  cui  non  si  dispone  della   serie   storica
triennale. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana 
    Roma, 31 maggio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 675