IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dall'associazione di rappresentanza  Unione  Italiana  Cooperative  e
relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui  si  rinvia  e
che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto  1990  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento; 
  Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria,
avvenuta tramite raccomandata con  ricevuta  di  ritorno  inviata  al
legale rappresentante presso la sede della societa' al corrispondente
indirizzo, cosi' come risultante  da  visura  camerale,  non  risulta
essere stata consegnata ma puo' comunque ritenersi assolto  l'obbligo
di comunicazione sopra citato; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione dei  provvedimenti  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore per mancato deposito del bilancio d'esercizio  per  oltre
due anni; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio  1975,  n.
400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza
alla quale il sodalizio risulta aderente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Coed. Due  -  Societa'  cooperativa»,  con
sede in Carpi (MO) (codice fiscale 03243290610), e' sciolta per  atto
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.