IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n.53 del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista  la  determina  con  la  quale  la   societa'   Janssen-Cilag
International N.V. ha  ottenuto  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del medicinale ZYTIGA; 
  Vista  la  domanda  con  la   quale   la   societa'   Janssen-Cilag
International N.V. ha  chiesto  la  rinegoziazione  delle  condizioni
negoziali. 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 7 novembre 2016; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  28
marzo 2017; 
  Vista la deliberazione n. 12 in data 22 giugno 2017  del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale ZYTIGA e'  rinegoziato  alle  condizioni  di  seguito
indicate: 
  Confezione:  «250  mg -  compressa -  uso  orale -   flacone»   120
compresse - A.I.C. n. 041427016/E (in base 10) 17J828 (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita' «H» 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3850,00; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 6354,00. 
  Indicazioni terapeutiche: ZYTIGA e' indicato insieme a prednisone o
prednisolone per: 
    il  trattamento  del   carcinoma   metastatico   della   prostata
resistente  alla  castrazione  in  uomini   adulti   asintomatici   o
lievemente  sintomatici  dopo  il   fallimento   della   terapia   di
deprivazione androgenica e per i quali la chemioterapia non e' ancora
indicata clinicamente (vedere paragrafo 5.1). 
    il  trattamento  del   carcinoma   metastatico   della   prostata
resistente alla castrazione in  uomini  adulti  la  cui  malattia  e'
progredita  durante  o  dopo  un  regime  chemioterapico  a  base  di
docetaxel. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali. 
  Eliminazione Payment by result e Cost sharing  come  da  condizioni
negoziali. 
  Conferma tetto di  spesa  complessivo  sull'ex  factory  annuo:  90
milioni/anno per tutte le indicazioni. 
  Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una  delle
parti non faccia pervenire  all'altra  almeno  novanta  giorni  prima
della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle
condizioni; fino alla conclusione del  procedimento  resta  operativo
l'accordo  precedente.  Ai  fini  della  determinazione  dell'importo
dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato
sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale  Payback  e
al lordo del Payback dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della
tracciabilita' per i canali Ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso
OSMED per la convenzionata. E' fatto, comunque, obbligo alle  Aziende
di fornire semestralmente i dati  di  vendita  relativi  ai  prodotti
soggetti al vincolo del tetto e il relativo  trend  dei  consumi  nel
periodo considerato,  segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti
anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del
tetto di spesa, il  periodo  di  riferimento,  per  i  prodotti  gia'
commercializzati  avra'  inizio  dal  mese  della  pubblicazione  del
provvedimento in Gazzetta Ufficiale, mentre, per i prodotti di  nuova
autorizzazione,     dal     mese     di     inizio     dell'effettiva
commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto
di  spesa  che  comporti  un  incremento   dell'importo   complessivo
attribuito alla specialita' medicinale e/o  molecola,  il  prezzo  di
rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio
al SSN) dovra' essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti
valori. 
  I tetti di spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
SSN, ivi compresi, ad  esempio,  quelli  derivanti  dall'applicazione
della legge n. 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti
a modifiche delle Note AIFA. In caso di ulteriori  importi  derivanti
dal successivo inserimento del farmaco  nell'elenco  della  legge  n.
648/96 o dall'estensione delle indicazioni  conseguenti  a  modifiche
delle Note AIFA potra' essere  riavviato  il  processo  negoziale  su
istanza dell'Azienda. 
  Conferma del registro di monitoraggio AIFA.