IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la convenzione del 1978 sulle norme relative alla  formazione
della gente di  mare,  al  rilascio  dei  brevetti  e  alla  guardia,
adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua  esecuzione,  e  successive
modificazioni; 
  Viste le risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle  Parti  alla  Convenzione  Internazionale  sugli  standards  di
addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al  25
giugno 2010; 
  Visto in particolare, l'art. VIII della citata convenzione STCW; 
  Visto il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei
brevetti e della guardia (Codice  STCW),  adottato  dalla  conferenza
delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995; 
  Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive
modificazioni, recante approvazione del testo definitivo  del  codice
della navigazione; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  recante  adesione  alla
Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata  a  Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n.  71,  e  successive
modificazioni,  recante   attuazione   della   direttiva   2012/35/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; 
  Visto in particolare, l'art. 3, comma 1,  del  citato  decreto  che
prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), e' competente per l'attuazione della
normativa nazionale,  internazionale  e  comunitaria  in  materia  di
personale marittimo; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,  e
successive modificazioni; 
  Visto in particolare, il comma 3, del citato articolo  che  prevede
che il  lavoratore  marittimo  destinatario  della  dispensa  non  in
possesso di alcun certificato e' sottoposto a una prova  disciplinata
con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
a dimostrazione che la dispensa  puo'  essere  rilasciata  mantenendo
livelli di sicurezza adeguati per le mansioni assegnate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n.  328,  e  successive  modificazioni,  recante   approvazione   del
regolamento   per   l'esecuzione   del   codice   della   navigazione
-navigazione marittima; 
  Vista la nota protocollo 79296 in data 26 giugno 2017  del  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
  Vista la  nota  protocollo  19217  in  data  5  luglio  2017  della
Direzione generale per la  vigilanza  sulle  Autorita'  portuali,  le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acque
interne; 
  Ritenuta la necessita' di dare  piena  attuazione  le  disposizioni
internazionali ed europee in materia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina  le  modalita'  della  prova  per
ottenere la dispensa volta a verificare il mantenimento  dei  livelli
di sicurezza adeguati per le  mansioni  immediatamente  superiori  da
assegnare al lavoratore marittimo non in possesso di  un  certificato
di competenza o di un certificato di addestramento di cui all'art. 1,
comma 1, lettera uu) e vv) del decreto legislativo 15 maggio 2015, n.
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