IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione, e successive modificazioni; Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010; Visto in particolare, l'art. VIII della citata convenzione STCW; Visto il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato dalla conferenza delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; Visto in particolare, l'art. 3, comma 1, del citato decreto che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e' competente per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e successive modificazioni; Visto in particolare, il comma 3, del citato articolo che prevede che il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non in possesso di alcun certificato e' sottoposto a una prova disciplinata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a dimostrazione che la dispensa puo' essere rilasciata mantenendo livelli di sicurezza adeguati per le mansioni assegnate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -navigazione marittima; Vista la nota protocollo 79296 in data 26 giugno 2017 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Vista la nota protocollo 19217 in data 5 luglio 2017 della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acque interne; Ritenuta la necessita' di dare piena attuazione le disposizioni internazionali ed europee in materia; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina le modalita' della prova per ottenere la dispensa volta a verificare il mantenimento dei livelli di sicurezza adeguati per le mansioni immediatamente superiori da assegnare al lavoratore marittimo non in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento di cui all'art. 1, comma 1, lettera uu) e vv) del decreto legislativo 15 maggio 2015, n. 71.