IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  che  prevede   che   gli
aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali,  laddove
comportino variazioni o modificazioni  al  piano  degli  investimenti
ovvero ad aspetti di carattere regolatorio  a  tutela  della  finanza
pubblica, siano sottoposti al parere del  Comitato  interministeriale
per la  programmazione  economica,  sentito  il  NARS  istituito  con
delibera 8 maggio 1996, n. 81  (Gazzetta  Ufficiale  n.  138/1996)  e
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2008 e s. m. i.; 
  Vista la delibera 13 maggio 2010,  n.  16  (Gazzetta  Ufficiale  n.
234/2010), con la quale questo Comitato ha  valutato  favorevolmente,
lo schema  di  convenzione  unica  tra  ANAS  S.p.A.  e  la  Societa'
Autostrada Ligure Toscana p.A. sottoscritta il  2  settembre  2009  e
approvata ai sensi dell'art. 2, comma 202, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 (legge finanziaria 2010); 
  Vista la proposta di cui alla nota 12 febbraio 2016, n.  5656,  con
cui il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  (MIT)  ha
richiesto l'iscrizione  all'ordine  del  giorno  di  questo  Comitato
dell'esame dello schema di atto  aggiuntivo  alla  Convenzione  unica
sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS S.p.A. e la Societa' Ligure
Toscana  p.A.,  dell'aggiornamento  del  relativo   piano   economico
finanziario  (PEF)  e  del  piano  finanziario  regolatorio  (PFR)  e
trasmesso la relativa documentazione istruttoria; 
  Viste le note 14 aprile 2016, n. 1940, e 6 giugno  2016,  n.  9643,
con  le  quali  il  MIT  ha  fornito  chiarimenti  in   merito   alla
documentazione trasmessa; 
  Acquisito, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato decreto-legge
n. 201/2011, il parere del  Nucleo  di  consulenza  per  l'attuazione
delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica  utilita'
(NARS) 9 giugno 2016, n. 3; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare, che: 
    la scadenza della concessione e' fissata al 31 luglio 2019; 
    il periodo regolatorio e' scaduto il 31 dicembre 2013  e  che  in
data 30 settembre 2013, la societa' ha presentato una prima  proposta
di aggiornamento del PEF; 
    il 30 dicembre 2014 e' intervenuto un protocollo d'intesa tra  il
MIT e la societa' concessionaria, con il quale e' stato stabilito, in
via provvisoria, un incremento tariffario per il 2015 pari all'1,5% e
che tale  variazione  tariffaria  e'  stata  confermata  con  decreto
interministeriale 31 dicembre 2014, n. 591; 
    con nota 3 marzo 2015, n. 2014, il MIT ha richiesto alla societa'
concessionaria di predisporre una versione  aggiornata  di  PEF,  che
sviluppasse «un piano degli investimenti  compatibile  con  l'attuale
scadenza  naturale  della  concessione  presentando,   altresi',   un
adeguamento tariffario contenuto nella misura del 1,5%  per  anno»  e
che la societa' concessionaria ha trasmesso al MIT in data  8  giugno
2015 una versione aggiornata  di  PEF  tenendo  conto,  nel  rispetto
dell'indifferenza finanziaria,  del  recupero  del  minor  incremento
tariffario assentito per il 2015; 
    con nota 16 marzo 2016, n. 1480, il NARS ha richiesto al  MIT  di
integrare la documentazione  chiedendo  chiarimenti,  in  particolare
riguardo al periodo di riferimento per il calcolo del tasso risk free
all'interno della formula del  costo  medio  ponderato  del  capitale
(WACC) e, con nota 25 maggio 2016 n. 2659, ulteriori  chiarimenti  in
merito agli investimenti da  remunerare  con  il  parametro  K,  alla
determinazione del capitale investito netto (CIN) e del  saldo  delle
poste figurative nei periodo regolatorio e al valore di subentro; 
    il MIT, con nota 6 giugno 2016, n. 9643, ha fornito i chiarimenti
richiesti; 
    il PEF prevede nel periodo regolatorio investimenti per circa 220
milioni di euro; 
    lo schema di  atto  aggiuntivo  modifica  quanto  previsto  dalla
Convenzione vigente, in relazione all'intervento di cui alla  lettera
c),  (Allargamento  a  3  corsie  nel  tratto  S.  Stefano  Magra   -
Viareggio), stabilendo che «L'intervento di cui alla lettera  c)  non
verra' completato con l'attuazione della terza  corsia  dinamica,  in
quanto lo stesso non risulta piu' funzionale all'attuale  domanda  di
traffico», i risparmi derivanti  dalla  mancata  realizzazione  della
terza corsia, pari  a  114  milioni  di  euro,  sono  compensati  non
portando  a  remunerazione  138  milioni  di  nuove  opere   che   la
convenzione del 2009 prevedeva di remunerare con il parametro K e che
i suddetti interventi sono: 34  nuove  piazzole  di  emergenza  nella
tratta La Spezia - Viareggio,  nuovo  casello  di  Sarzana,  nodo  di
Viareggio, miglioramento viabilita' svincoli - Nuovo svincolo  A12  -
S.S.1 via Aurelia Sud, adeguamento  funzionale  viabilistico  per  il
casello di Versilia; 
    l'arco temporale del PEF e del PFR e' di 6 anni (2014 -2019); 
    il PEF presenta un valore di subentro pari a circa 287 milioni di
euro, con una riduzione di circa 27 milioni  di  euro  rispetto  alla
convenzione vigente; 
    il  tasso  di  congrua  remunerazione  del  capitale   investito,
determinato con i criteri del «costo medio  ponderato  del  capitale»
(WACC), e' stimato in 9,63%; 
    e' intervenuto un significativo lasso di tempo  tra  la  scadenza
del periodo regolatorio e la presentazione del  nuovo  PEF  a  questo
Comitato da parte del MIT; 
    lo straordinario andamento dei tassi d'interesse BTP a  10  anni,
avvenuta tra il 2011 e il 2016 con discesa da oltre il 7% a poco piu'
dell'1%, influenza il cosiddetto tasso risk free, incluso nel calcolo
del WACC; 
    il calmieramento delle tariffe all'1,5% ha  un'incidenza  diretta
sui ricavi previsti dal PEF. 
  Considerato che il NARS con il summenzionato parere n.  3/2016,  si
e' pronunciato favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in
merito all'atto aggiuntivo e relativi allegati; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze  (MEF)  e  posta  a  base
dell'esame della presente  proposta  nella  seduta  del  Comitato  in
questione, contenente le valutazioni e le prescrizioni  da  riportare
nella delibera; 
  Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha
espressamente  evidenziato  nella  seduta  del  10  agosto  2016   la
necessita' di tenere conto degli effetti sul WACC dell'andamento  dei
tassi  di  interesse  e  applicare  criteri  omogenei  ai  PEF  delle
concessioni autostradali esaminati tutti nella stessa seduta; 
  Considerato che questo  Comitato  ha  ritenuto  di  condividere  le
indicazioni del suddetto Ministro e l'analisi del  NARS,  adottandole
con il proprio parere espresso il  10  agosto  2016  e  trasmesso  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE  dell'11
novembre 2016, n. 5134; 
  Vista la comunicazione  resa  a  questo  Comitato  in  merito  alla
richiesta della Corte dei conti, formulata con  nota  n.  273  del  3
gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri
espressi da questo stesso Comitato nella seduta del 10 agosto 2016; 
  Considerato che questo Comitato prende atto della  comunicazione  e
ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza  modificare  il
contenuto di tali  pareri  e  adottando  la  numerazione  progressiva
dell'anno corrente,  con  esclusione  dei  pareri  riferiti  ad  atti
approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016; 
  Vista la nota 3 marzo 2017,  n.  1068,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame
della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato,  contenente
le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella   presente
delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia
e delle finanze e dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n.  201/2011,  e'
formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto  aggiuntivo
alla Convenzione unica sottoscritta il  2  settembre  2009  tra  ANAS
S.p.A. e la Societa' Autostrada Ligure Toscana p.A.  e  sul  relativo
PEF e PFR, nei termini di cui in premessa, con le raccomandazioni del
NARS di cui al Capitolo 4 del citato parere n.  3/2016,  che  qui  si
intende riportato e  che  costituisce  parte  integrante  del  parere
espresso  dal  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica, fatte salve le osservazioni che seguono. 
  Questo Comitato,  valutate  le  considerazioni  espresse  dal  NARS
nell'ambito del citato parere n. 3/2016: 
    ritiene, in coerenza con quanto stabilito da questo  Comitato  in
precedenti casi analoghi, che il Costo medio ponderato  del  capitale
(WACC) debba essere aggiornato tenendo conto di un  tasso  risk  free
con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark
negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano a
questo Comitato piuttosto che antecedenti alla presentazione al MIT; 
    ritiene tuttavia  opportuno  raccomandare  al  MIT  di  valutare,
nell'ambito   del   quadro   regolatorio   vigente,   soluzioni   che
contemperino in modo ragionevole gli effetti del calo  dei  tassi  di
interesse sul WACC con l'esigenza di assicurare la sostenibilita' dei
PEF delle concessioni autostradali anche mediante  l'applicazione  di
una componente aggiuntiva al WACC stesso, da individuarsi in sede  di
approvazione da parte del MIT di concerto con il MEF, sulla  base  di
criteri  articolati   ed   applicati   omogeneamente   al   fine   di
controbilanciare un calo eccessivo del suddetto WACC, (ad esempio, il
volume  degli  investimenti   previsti   nel   periodo   regolatorio,
l'incidenza del debito sulla struttura finanziaria della concessione,
il livello tariffario applicato agli utilizzatori); 
    raccomanda, infine, di inserire la  seguente  clausola  nell'atto
aggiuntivo:  «Il  soggetto  aggiudicatore  dell'opera   effettua   il
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto  assicura,
altresi', a questo Comitato flussi costanti di informazioni  coerenti
per contenuti e  modalita'  con  il  sistema  di  monitoraggio  degli
investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge  17  maggio
1999, n. 144». 
  Questo Comitato invita il MIT ad assicurare la conservazione  della
documentazione riguardante l'oggetto del presente parere,  nonche'  a
verificare,  prima  di  procedere  alla  redazione  del  decreto   di
approvazione dell'Atto aggiuntivo, che la stesura tenga  conto  delle
raccomandazioni formulate nel parere di  questo  Comitato,  motivando
debitamente gli eventuali scostamenti. 
    Roma, 3 marzo 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
 Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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