IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete  transeuropea  dei  trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11  dicembre  2013   che
istituisce  il  meccanismo  per  collegare  l'Europa,   modifica   il
regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga i regolamenti (CE) n.  680/2007
e (CE) n. 67/2010; 
  Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul
quale questo Comitato si e definitivamente pronunziato  con  delibera
1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta Ufficiale  n.  54/2001),  e  che  e'
stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14  marzo
2001; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 Supplemento ordinario),  con  la  quale  questo  Comitato  ha
approvato il primo Programma delle  infrastrutture  strategiche,  che
include, nell'Allegato 1, nell'ambito  del  «Corridoi  trasversali  e
dorsale appenninica«, la voce «Corridoio jonico Taranto-Sibari-Reggio
Calabria» e, nell'Allegato 2, il «Corridoio ionico: tratta  calabrese
Taranto - Sibari - Reggio Calabria» e vista  la  delibera  1°  agosto
2014, n. 26, (Gazzetta Ufficiale n.  3/2015  Supplemento  ordinario),
con la quale questo Comitato  ha  espresso  parere  sull'XI  Allegato
infrastrutture al Documento di economia e  finanza  (DEF)  2013,  che
include,   nella   «Tabella   O   Programma   delle    infrastrutture
strategiche»,  nell'ambito  dell'infrastruttura  «Corridoio  stradale
Jonico Taranto - Sibari -  Reggio  Calabria»,  l'intervento  «SS  106
megalotto 3 - SS 534 e Roseto Capo S.»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    - l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto, all'esito della quale, il suddetto Ministro propone l'elenco
degli interventi da  inserire  nel  primo  Documento  Pluriennale  di
Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo n.  228/2011,  che
sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    - l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  «fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente codice o in relazione ai quali sussiste un  impegno  assunto
con i competenti organi dell'Unione europea»; 
    - l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in  base  alle  quali  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alle deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    - l'art. 214,  comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano, comunque, validi gli atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006; 
    - l'art. 216, comma 1 e comma 27, che  prevedono  rispettivamente
che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo  n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione  di  impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in  vigore
del suddetto decreto legislativo n.  50/2016  secondo  la  disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo  n.  163/2006,  sono   concluse   in   conformita'   alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto agli articoli  214,
comma 11, e 216, commi 1 e 27, del decreto  legislativo  n.  50/2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del  previgente  decreto  legislativo  n.
163/2006; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa  la  Struttura
tecnica di missione istituita con decreto dello  stesso  Ministro  10
febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui agli articoli 3  e
4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni  generali
competenti del Ministero alle quali e' demandata  la  responsabilita'
di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria
e la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    -  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    -  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010,  n,187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    - le delibere 27 dicembre 2002, n.  143  (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in  Gazzetta  Ufficiale  n.  140/2003)  e  29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su  tutti  i  documenti
amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a
progetti di investimento pubblico  e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e  176,
comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo  n.  163/2006,  e
visto in particolare il comma 3 dello  stesso  articolo,  cosi'  come
attuato con delibera di questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15,
(Gazzetta Ufficiale  n.  155/2015),  che  aggiorna  le  modalita'  di
esercizio  del  sistema  di  monitoraggio  finanziario  di  cui  alla
delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata
corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); 
  Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, e  s.m.i.,  con  il  quale  e'  stato
costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
grandi opere (CCASGO) e vista  la  delibera  8  agosto  2015,  n.  62
(Gazzetta Ufficiale n. 271/2015), con la  quale  questo  Comitato  ha
approvato  lo  schema  di  Protocollo  di  legalita'  precedentemente
licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015; 
  Vista la delibera 28 settembre 2007,  n.  103  (Gazzetta  Ufficiale
Supplemento ordinario n. 123/2008), con la quale questo Comitato: 
    - ha approvato il  progetto  preliminare  della  intera  «SS  106
Jonica - lavori di costruzione Megalotto 3, dall'innesto  con  la  SS
534 (km 365+150) a Roseto Capo  Spulico  (km  400+000)»  (da  ora  in
avanti «Megalotto 3») individuando nell'importo  di  1.234.754.242,86
euro il limite di spesa dell'opera; 
    - ha preso atto della individuazione di uno  stralcio  funzionale
composto da due tratti separati,  uno  a  sud  dal  chilometro  0+000
(inizio  del  Megalotto  3)  al  chilometro   18+500   (svincolo   di
Trebisacce) ed uno a nord dal chilometro 31+500 (allaccio  funzionale
in  prossimita'  di  Amendolara)  al  chilometro  38+000  (fine   del
Megalotto 3); 
    -  ha  assegnato  al   soggetto   aggiudicatore   un   contributo
quattordicennale di 15.345.833 euro a valere sul contributo  previsto
dall'art. 1, comma 977, della legge  n.  296/2006  e  decorrente  dal
2009, contributo suscettibile di sviluppare un volume di investimenti
pari  a  154.430.000  euro,  per  il  completamento  della  copertura
finanziaria del primo stralcio funzionale; 
  Vista la delibera 27 marzo  2008,  n.  30  (Gazzetta  Ufficiale  n.
239/2008),  con  la  quale  questo  Comitato  ha  assegnato,  per  la
realizzazione  del  secondo  stralcio  funzionale  del  Megalotto  3,
compreso tra la progressiva  chilometrica  18+500  e  la  progressiva
chilometrica 31+500, ad ANAS S.p.a.: 
    - un contributo quindicennale di euro 25.151.937,  a  valere  sul
contributo pluriennale autorizzato  dall'art.  2,  comma  257,  della
legge n. 244/2007 e decorrente dal 2009; 
    - un contributo quindicennale di euro 25.151.937,  a  valere  sul
contributo pluriennale autorizzato  dall'art.  2,  comma  257,  della
legge n. 244/2007 e decorrente dal 2010; 
suscettibili, nell'insieme, di sviluppare un volume  di  investimenti
pari a circa 543,97 milioni di euro; 
  Vista la delibera 6 dicembre 2011, n.  88  (Gazzetta  Ufficiale  n.
70/2012), con la quale questo Comitato: 
    - ha preso atto che, i fondi «ex Fintecna» e «PON 2007-2013», che
concorrevano alla copertura finanziaria del primo stralcio funzionale
di cui alla delibera n. 103/2007, non risultavano piu' disponibili; 
    - ha  preso  atto  della  individuazione  di  un  nuovo  stralcio
funzionale,  costituito  da  un   tratto   dell'ex   primo   stralcio
funzionale, dalla progressiva  chilometrica  9+800  alla  progressiva
chilometrica 18+500, e dall'intero ex  secondo  stralcio  funzionale,
dalla progressiva chilometrica 18+500 alla  progressiva  chilometrica
31+500; 
    - ha preso atto che in data  23  dicembre  2010  ANAS  S.p.A.  ha
aggiudicato provvisoriamente a contraente generale la  gara  relativa
all'intero Megalotto 3, prevedendo, da parte dell'aggiudicatario,  la
redazione dell'intero progetto definitivo e  la  realizzazione  della
sola  parte  finanziata,  fermo  restando  che  qualora  fosse  stato
finanziato il residuo importo all'atto della consegna dei lavori,  il
contraente generale avrebbe dovuto realizzare anche la parte residua; 
    - ha disposto che il finanziamento concesso con  la  delibera  n.
103/2007 fosse destinato  alla  realizzazione  del  tratto  di  nuovo
stralcio  funzionale  dalla  progressiva  chilometrica   9+800   alla
progressiva chilometrica 31+500 e che al predetto  stralcio  restasse
assegnato l'importo di 543,9 milioni di euro gia' disposto da  questo
Comitato con la delibera n. 30/2008; 
  Vista la proposta di cui alla nota 4 agosto 2016, n. 30574, con  la
quale il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ha  chiesto
l'inserimento all'ordine del giorno della  prima  riunione  utile  di
questo Comitato dell'intervento Megalotto  3  della  SS  106  Jonica,
dall'innesto con SS 534 (progressiva chilometrica  365+150  della  SS
106 attuale) a Roseto Capo Spulico (progressiva chilometrica  400+000
della  SS  106  attuale),  trasmettendo  la  relativa  documentazione
istruttoria, integrata con nota 9 agosto 2016, n. 31358; 
  Vista la nota 9 agosto 2016, n. 31390, con la  quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto la reiterazione del
vincolo preordinato all'esproprio per il 1° lotto funzionale compreso
tra la progressiva chilometrica di progetto 0+000  e  la  progressiva
chilometrica di progetto 18+863; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: 
sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
  - che la SS 106 Jonica e' una infrastruttura stradale  con  duplice
funzione di collegamento di interesse nazionale  e  internazionale  e
locale in direzione sud-nord tra Reggio Calabria e Taranto; 
  - che l'infrastruttura fa parte della rete globale  stradale  della
Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) di cui al regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  dicembre
2013 ed e' definita come itinerario  internazionale  E90  da  Lisbona
(Portogallo) ad Habur (Turchia) con  decreto  ministeriale  24  marzo
1995; 
  - che il Megalotto 3 dell'opera,  dall'innesto  della  SS  534  «di
Cammarata e degli Stombi»  (progressiva  chilometrica  365+150  della
attuale SS 106)  a  Roseto  Capo  Spulico  (progressiva  chilometrica
400+000 della attuale SS 106), prevede  l'adeguamento  del  tracciato
alla sezione di tipo B (doppia carreggiata con due corsie di  3,75  m
ciascuna, banchina di 1,75 m per senso di marcia e spartitraffico  di
3,5 m)  di  cui  al  decreto  ministeriale  5  novembre  2001  «Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade»; 
  -  che  l'intervento  in  approvazione  con  la  presente  delibera
riguarda la parte di tracciato del Megalotto 3 compresa tra l'innesto
con la  SS  534  (estremita'  sud  con  progressiva  chilometrica  di
progetto 0+000) e lo  svincolo  di  Trebisacce  incluso  (progressiva
chilometrica di progetto 18+863), da  ora  in  avanti  denominato  1°
lotto funzionale; 
  - che il suddetto 1° lotto funzionale attraversa  una  porzione  di
territorio caratterizzata da andamento pianeggiante  o  moderatamente
acclive, e' costituito da un asse unico a  carreggiate  affiancate  e
non  presenta   variazioni   significative   rispetto   al   progetto
preliminare approvato con delibera n. 103/2007; 
  - che la restante parte di tracciato  del  Megalotto  3  (2°  lotto
funzionale), nella parte tra la progressiva chilometrica di  progetto
18+863 e la progressiva chilometrica di progetto 34+000 attraversa un
territorio caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti costieri  e
innumerevoli torrenti con versanti ripidi, mentre nella parte tra  la
progressiva chilometrica di progetto 34+000 e la estremita' nord  del
Megalotto 3 e' inserita  nello  stretto  corridoio  costiero  formato
dalla SS 106 attuale e dalla ferrovia Jonica storica; 
  - che il 1° lotto funzionale in approvazione, procedendo da  sud  a
nord, interessa il territorio  dei  Comuni  di  Cassano  allo  Jonio,
Francavilla  Marittima,   Cerchiara   di   Calabria,   Villapiana   e
Trebisacce, e include gli svincoli di Sibari (innesto con la SS 534),
Cerchiara-Francavilla e Trebisacce; 
  - che, in particolare, lo svincolo di Sibari, che collega la SS 106
Jonica con l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria a Firmo  mediante  la
SS  534  (Megalotto  4),  progettato  originariamente  in   modo   da
interconnettersi con il Megalotto 8 (tratto Mandatoriccio-Sibari), e'
stato  adattato  al  nuovo  quadro  programmatico  secondo  cui,   in
sostituzione del Megalotto 8, e' prevista la messa in  sicurezza  del
tracciato storico della SS 106 con interventi di adeguamento in sede; 
  - che il semi-svincolo di Trebisacce, che rende  funzionale  il  1°
lotto, collega l'infrastruttura a est con il Comune di Trebisacce e a
ovest  con  la  viabilita'  esistente,  e  consente  le  manovre   in
immissione in direzione Reggio Calabria  e  in  uscita  in  direzione
Taranto; 
  - che  il  1°  lotto  funzionale  si  sviluppa  prevalentemente  in
rilevato e prevede tra le opere d'arte maggiori la realizzazione di 6
tra ponti e viadotti; 
  - che con la delibera n. 103/2007 questo Comitato ha  approvato  il
progetto preliminare del Megalotto 3 e ha assegnato un contributo  di
154,43 milioni di euro in volume di investimento per il completamento
della copertura finanziaria di un primo stralcio funzionale, compreso
tra la progressiva chilometrica 0+000 (inizio del Megalotto 3)  e  la
progressiva chilometrica 18+500 e  tra  la  progressiva  chilometrica
31+500 e la progressiva chilometrica 38+000  (termine  del  Megalotto
3), del costo di 690,779 milioni di euro e ha individuato  il  limite
di spesa riferito all'intero Megalotto  3  in  1.234,754  milioni  di
euro; 
  - che la individuazione del suddetto stralcio funzionale  e'  stata
effettuata nella  ipotesi  di  indire  tempestivamente  la  gara  per
affidamento a  contraente  generale  della  progettazione  definitiva
dell'intero megalotto e  la  esecuzione  dei  lavori  dello  stralcio
medesimo  attivando  anticipatamente  l'utilizzo  dei   finanziamenti
disponibili; 
  - che il Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  nella  adunanza
del 21 settembre 2007, con  voto  n.  206/2007,  ha  espresso  parere
favorevole sul progetto preliminare della «SS 106 Jonica - lavori  di
costruzione del Megalotto 3, dall'innesto con la SS 534 (km  365+150)
a Roseto Capo Spulico (km 400+000)». 
  - che con la delibera n. 30/2008 questo Comitato  ha  assegnato  un
contributo di 543,974 milioni di euro in volume di  investimento  per
la  copertura  finanziaria  del  secondo  stralcio  e  che  con  tale
assegnazione l'intero Megalotto 3, del costo complessivo di 1.234,754
milioni di euro, risultava completamente finanziato, al  netto  delle
verifiche  sulla  consistenza  delle  altre   coperture   finanziarie
(risorse Fintecna e PON); 
  - che con delibera n. 88/2011 questo Comitato ha preso atto  che  i
fondi  ex  Fintecna  e  PON  2007-2013,  concorrenti  alla  copertura
finanziaria del primo stralcio funzionale di  cui  alla  delibera  n.
103/2007, non risultavano piu' disponibili, ha  preso  atto  altresi'
della individuazione di un nuovo stralcio funzionale,  costituito  da
una tratta  dell'ex  primo  stralcio  funzionale,  dalla  progressiva
chilometrica  9+800   alla   progressiva   chilometrica   18+500,   e
dall'intero  ex  secondo  stralcio  funzionale,   dalla   progressiva
chilometrica 18+500 alla dalla progressiva chilometrica 31+500, e  ha
assegnato allo stesso nuovo stralcio funzionale il  finanziamento  di
154,43 milioni di euro di cui alla delibera n. 103/2007, portando  le
disponibilita' per il nuovo stralcio funzionale a  698,4  milioni  di
euro in volume di investimenti; 
  - che in fase di affidamento a contraente generale Anas  S.p.A.  ha
richiesto un aggiornamento del progetto alla luce delle  prescrizioni
della delibera n. 103/2007; 
  - che l'importo offerto in base al progetto preliminare presentato,
al netto di un ribasso d'asta del 17,78%, e' risultato pari  a  1.063
milioni di euro, comunque inferiore a quello del progetto preliminare
di cui alla richiamata delibera n. 103/2007; 
  - che in data 12 marzo 2012 e' stato  stipulato  il  contratto  tra
Anas S.p.A. e il contraente generale, che ha costituito  in  data  12
aprile 2012 la Societa' di progetto Sirjo S.C.p.A.; 
  - che in data 24 giugno 2012 e' stato  emesso  l'ordine  di  inizio
attivita'; 
  - che le indagini geognostiche  svolte  in  sede  di  progettazione
definitiva  hanno  evidenziato  quattro   tipologie   di   criticita'
precedentemente non rilevate: 
    -  atmosfera  potenzialmente  esplosiva  per  tutte  le  gallerie
naturali previste nel progetto per la presenza di  emissioni  di  gas
metano; 
    - caratteristiche geotecniche inferiori per la  zona  interessata
dallo scavo delle gallerie naturali; 
    - presenza di agenti aggressivi su, tutto il tracciato; 
    - fenomeno deformativo in atto di versante  arealmente  esteso  e
con quota di scorrimento profonda nel territorio del Comune di Roseto
Capo Spulico nella parte terminale del Megalotto; 
  - che  a  seguito  delle  criticita'  rilevate  il  progetto  delle
gallerie naturali e' stato completamente  rivisitato  dal  contraente
generale con un incremento dei  costi  che  hanno  portato  l'importo
dell'investimento a circa 1.700 milioni di euro (+40%); 
  - che  in  data  17  aprile  2013  Anas  S.p.A.,  alla  luce  delle
criticita' sopra riportate,  rilevate  dal  contraente  generale,  ha
chiesto allo stesso contraente generale lo  studio  di  una  modifica
progettuale dell'altimetria del tracciato nel tratto compreso tra  la
progressiva chilometrica 18+863 e la progressiva chilometrica 31+800,
al  fine  di  contenere  i  maggiori  costi  emersi  e  di   limitare
l'estensione dei tratti in galleria naturale; 
  -  che  quindi  il  progetto  e'  stato  rivisitato  a  livello  di
tracciato,  minimizzando  i  tratti  da  realizzare  a  fondo  cieco,
rischiosi per la sicurezza in fase di scavo, e che le  variazioni  di
tracciato tra le progressive  chilometriche  18+500  e  31+500  hanno
previsto la sostituzione delle gallerie naturali con lunghi tratti in
trincea (c.d. variante altimetrica); 
  - che in data  30  maggio  2013  Anas  S.p.A.  ha  anche  condiviso
l'adozione di una variante plano-altimetrica proposta dal  contraente
generale a causa del dissesto del versante nel tratto compreso tra la
progressiva chilometrica 31+800 e la estremita' nord del Megalotto 3; 
  -  che  tale  versione  del  progetto  (c.d.  «progetto  definitivo
ridimensionato»), del costo complessivo di  circa  1.165  milioni  di
euro, e' stata approvata da Anas il 27 novembre 2013; 
  - che la procedura di approvazione per  le  opere  appartenenti  al
Programma delle infrastrutture strategiche e' stata avviata  da  Anas
S.p.A. in data 6 febbraio  2014  con  la  trasmissione  del  progetto
definitivo dell'intero Megalotto 3 all'allora  Struttura  tecnica  di
missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a tutte
le amministrazioni coinvolte; 
  - che in data 10 febbraio 2014 e' stato dato avviso al pubblico sui
quotidiani Il Sole 24 ore e Quotidiano di Calabria  dell'avvio  della
procedura  di  Valutazione  di  impatto  ambientale   (VIA)   e   del
procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato  all'esproprio
- relativamente al tratto variato rispetto al progetto preliminare  -
e del procedimento per la  dichiarazione  di  pubblica  Utilita'  per
l'intera opera (c.d. prima pubblicazione); 
  - che in corso di  istruttoria,  ad  aprile  2014,  la  Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  (CTVIA)  ha
richiesto  chiarimenti  e  documentazioni   integrative   concernenti
l'inserimento paesaggistico dell'opera nella zona dei Terrazzi marini
nei Comuni di Trebisacce, Albidona e Amendolara, soggetta  a  vincolo
paesaggistico, e che il progetto adeguato alle  modifiche  richieste,
con una previsione di maggiori tratti in  sotterraneo  da  realizzare
con gallerie artificiali, che garantiscono la sicurezza  in  sede  di
scavo e  la  ricostituzione  morfologica  del  paesaggio  originario,
registrava un costo  di  circa  1.304,3  milioni  di  euro,  di  poco
superiore al limite di spesa del progetto  preliminare  di  cui  alla
delibera n. 103/2007; 
  - che in data 21 maggio 2014 e' stata data nuova comunicazione  sui
medesimi quotidiani della trasmissione  integrativa  richiesta  dalla
CTVIA  nell'ambito  del  procedimento  di  valutazione   di   impatto
ambientale  e  del  procedimento  per   l'apposizione   del   vincolo
preordinato all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilita'
(c.d. seconda pubblicazione); 
  - che la conferenza di servizi si e' tenuta in due sedute distinte,
il giorno 2 luglio 2014 e il giorno 24 luglio 2014; 
  - che in sede di conferenza di servizi in data  2  luglio  2014,  i
rappresentanti degli  enti  locali  hanno  fatto  osservazioni  sulla
definizione ottimale del tracciato e  sulla  natura  e  modalita'  di
distribuzione delle opere compensative, e che  sono  state  sollevate
riserve  anche  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare e dal Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
  -  che  in  esito  a   dette   osservazioni   e'   stata   prodotta
documentazione progettuale integrativa che e'  stata  illustrata  nel
corso della conferenza di servizi del 24 luglio 2014 e  trasmessa  in
data 7 agosto 2014 a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento; 
  -  che,  con  riferimento  alle  opere  compensative,  in  sede  di
conferenza di servizi si e' pervenuti ad una modalita'  condivisa  di
suddivisione degli importi per ogni singolo  comune  in  funzione  di
un'analisi «multicriterio»  ponderata  su  «pesi»  o  correlati  a  4
fattori (estensione di tratta nel territorio  comunale,  importo  dei
lavori  associato  alla  relativa  estensione  di   tratta,   impatto
ambientale e popolazione); 
  - che, alla luce dei suddetti  criteri,  sono  state  elaborate  le
seguenti proposte progettuali delle  opere  compensative  per  il  1°
lotto funzionale, il cui costo e' compreso  nell'ambito  dell'importo
complessivo per opere compensative previsto per il Megalotto 3 e pari
a 14.089.183,65 euro: 
    1. strada di collegamento tra il  centro  servizi  e  la  SS  106
storica nel Comune di Cassano; 
    2. pista ciclabile costiera nel Comune di Cassano; 
    3. copertura del canale di scolo nel Comune di Cassano; 
    4. riqualifica di via Nazionale nel Comune di Francavilla; 
    5. strada di accesso al plesso Grotta delle ninfee nel Comune  di
Cerchiara; 
    6. sistemazione viabilita'  in  localita'  Piana  nel  Comune  di
Cerchiara; 
    7. riqualifica del lungomare nel Comune di Villapiana; 
  - che in data 9 agosto 2014 e' stata data comunicazione al pubblico
sui quotidiani Corriere della sera e  Quotidiano  di  Calabria  della
suddetta ulteriore documentazione progettuale integrativa (c.d. terza
pubblicazione); 
  - che, in definitiva, a seguito delle suddette richieste emerse nel
corso  dell'iter  autorizzativo  che   hanno   reso   necessaria   la
predisposizione di documentazione integrativa in  due  diverse  fasi,
entrambe oggetto di pubblicazione, si e' pervenuti  ad  una  versione
del progetto definivo con un costo di 1.481,9 milioni di  euro  (c.d.
progetto definitivo integrato); 
  - che con nota 29  luglio  2014,  n.  245477,  l'allora  Presidente
facente funzioni della Regione Calabria, ai sensi degli articoli  165
e 167 del decreto legislativo n.  163/2006,  preso  atto  dei  pareri
favorevoli dei competenti dipartimenti regionali e sentiti i  comuni,
ha  espresso  parere  favorevole  all'intesa   sulla   localizzazione
dell'opera per le parti modificate rispetto al  progetto  preliminare
di cui alla delibera n. 103/2007; 
  - che in data 17  novembre  2014,  con  determina  direttoriale  n.
37787, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sulla scorta del parere della CTVIA 24 ottobre 2014,  n.  1638,
ha  formalizzato  la   positiva   conclusione   della   verifica   di
ottemperanza delle prescrizioni di cui alla delibera n. 103/2007; 
  - che con nota 10 dicembre 2014, n. 31101, il Ministero dei beni  e
delle  attivita'  culturali  e  del   turismo   si   e'   pronunciato
positivamente, con prescrizioni, in merito alla  verifica  preventiva
dell'interesse archeologico e sulla ottemperanza  delle  prescrizioni
di cui alla delibera n. 103/2007; 
  - che nella seduta preparatoria del 24 giugno 2015 questo  Comitato
ha avviato l'esame del progetto  definitivo  del  Megalotto  3  e  ha
rinviato il medesimo per la carenza di  copertura  finanziaria  e  le
incertezze sul tracciato e le soluzioni tecniche adottate; 
  - che in data 15 luglio 2016, con parere n. 40/2016,  il  Consiglio
superiore dei lavori  pubblici,  su  richiesta  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  si e'   espresso   sul   progetto
definitivo rilevando nelle conclusioni: 
  -  che  «la  prima  tratta  fino  al  chilometro   18   circa,   in
attraversamento della piana di  Sibari,  e'  rimasta  sostanzialmente
immutata, si sviluppa prevalentemente in rilevato e la deformabilita'
dei piani di posa degli stessi  rappresenta  il  fattore  tecnico  di
maggiore rilevanza e che in proposito  sono  state  formulate  alcune
osservazioni di cui si dovra' tenere conto nello sviluppo delle  fasi
progettuali  e  esecutive   che   non   dovrebbero   incidere   sulla
impostazione del progetto»; 
  - che «la seconda tratta  dal  chilometro  18  circa  fino  a  Capo
Spulico (...) in termini di tracciato vede uno sviluppo di tratte  in
galleria  in  attraversamento  dei  rilievi   ed   in   viadotto   in
attraversamento dei valloni e che le soluzioni plano altimetriche del
tracciato sono il risultato di una combinazione di  fattori  relativi
alle caratteristiche delle formazioni attraversate e ad  esigenze  di
natura paesaggistica»; 
  -  che  «la  presenza  di  gas  esplodenti  che  potrebbero  essere
potenzialmente rinvenuti dello scavo  di  gallerie  in  naturale,  ha
suggerito al progettista l'adozione di un profilo piu' alto in quota,
con presenza di tratte in gallerie superficiale e  tratte  all'aperto
in  trincea  e  che  queste  (ultime  ndr),  per  esigenze  di   tipo
paesaggistico, nel corso dell'iter autorizzativo, sono state  a  loro
volta trasformate in tratte in galleria a debole copertura»; 
  - che «ne e' risultato un iter progettuale ed autorizzativo che  ha
condotto ad una previsione del quadro economico di progetto, al netto
del ribasso di offerta, di 1.481 milioni di euro, superiore  del  20%
al limite di spesa  di  1.234,75  milioni  di  euro  fissato  con  la
delibera n. 103/2007»; 
  - che «il tracciato del progetto definitivo» nella  seconda  tratta
«contrasta con quanto evidenziato da questo Consesso in fase di esame
del progetto preliminare circa lo sviluppo delle tratte in  galleria,
specie se in successione»; 
  - che «nel confermare le considerazioni critiche, si ritiene che le
soluzioni di progetto  presentate  siano  suscettibili  di  ulteriori
ottimizzazioni, riducendo lo sviluppo in lunghezza  delle  tratte  in
galleria, specie di quelle con  coperture  piu'  modeste,  ricorrendo
anche  ad  eventuali  locali   modifiche   plano   altimetriche   del
tracciato»; 
  - che «lo sviluppo delle fasi progettuali ed esecutive terra' conto
delle considerazioni  di  ordine  tecnico  ed  economico  di  cui  in
precedenza, anche in relazione  ad  alcuni  elementi  che  presentano
carattere   di   contraddittorieta',   specie   in   relazione   alle
caratteristiche  delle  formazioni,  superficiali  e  in  profondita'
interessate dagli scavi, con riflessi  sul  dimensionamento  e  costo
delle opere»; 
  - che con  riferimento  alla  tratta  in  attraversamento  di  Capo
Spulico,  «la  soluzione  di  tracciato   adottata,   prescelta   dal
progettista  quale  soluzione  obbligata  in  relazione  ai   vincoli
esistenti, come riferito nella  stessa  documentazione  di  progetto,
richiede ulteriori approfondimenti»; 
ed esprimendo il parere «che il progetto definitivo della SS Jonica -
Megalotto 3 dall'innesto con la SS 534  a  Roseto  Capo  Spulico,  in
linea  tecnica  e  prescindendo  dagli  aspetti  contrattuali,  venga
restituito affinche'  sia  rivisto  e  aggiornato  sulla  base  delle
prescrizioni  ed  osservazioni  di  cui  ai  precedenti  considerato»
contenute nel parere stesso; 
  - che il Ministero indica gli  elaborati  del  progetto  definitivo
relativi alla risoluzione delle  interferenze,  contenenti  anche  il
relativo  programma  di  risoluzione,  e   gli   elaborati   relativi
all'acquisizione delle aree; 
  - che, in conclusione, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti propone a questo Comitato di: 
    - rinviare a nuova istruttoria, a seguito  delle  osservazioni  e
delle conclusioni del  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, il progetto del 2° lotto funzionale  del  Megalotto  3,  ai
sensi dell'art. 168, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006; 
    - approvare, ai sensi dell'art. 166 del  decreto  legislativo  n.
163/2006, il progetto definitivo del 1° lotto funzionale; 
    - accogliere la prescrizione contraddistinta  con  il  n.  5  nel
«foglio condizioni»  riguardante  l'eliminazione  dello  svincolo  di
Cassano di cui al parere n. 31101 del 10 dicembre 2014 del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    - prescrivere di sottoporre il progetto definitivo del  2°  lotto
funzionale all'approvazione di questo Comitato entro 60 giorni  dalla
pubblicazione della delibera di approvazione del 1° lotto funzionale; 
    - disporre  che  il  Ministero  stesso  verifichi  l'importo  del
progetto definitivo complessivo, ai fini del contenimento dei  costi,
con particolare riguardo ad alcune voci di spesa; 
    - dare mandato al Ministero  di  effettuare  il  controllo  della
sicurezza stradale del  progetto  definitivo  ai  sensi  del  decreto
legislativo  15  marzo  2011,  n.  35,  «Attuazione  della  direttiva
2008/96/CE  sulla  gestione  della  sicurezza  delle   infrastrutture
stradali» trattandosi di intervento riguardante la rete TEN-T; 
    - condizionare l'avvio della esecuzione dei lavori del  1°  lotto
funzionale all'approvazione da parte di questo Comitato del  progetto
definitivo del 2° lotto funzionale; 
  - che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone, in
apposito allegato alla  relazione  istruttoria,  le  prescrizioni  da
formulare in sede di approvazione  del  progetto  definitivo  del  1°
lotto funzionale, esponendo le motivazioni  nei  casi  di  mancato  o
parziale recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria; 
  - che in data 19 marzo  2015  e'  scaduto  il  vincolo  preordinato
all'esproprio apposto con la delibera n. 103/2007, registrata in data
20 marzo 2008 e il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
propone la reiterazione del medesimo  per  il  1°  lotto  funzionale,
dalla progressiva chilometrica di  progetto  0+000  alla  progressiva
chilometrica di progetto 18+863; 
sotto l'aspetto attuativo 
  - che il soggetto aggiudicatore e' Anas S.p.A.; 
  - che i  tempi  di  progettazione  e  realizzazione  del  1°  lotto
funzionale prevedono 1.285 giorni per la progettazione definitiva  ed
esecutiva, 2.304 giorni per l'esecuzione dei lavori e 730 giorni  per
le attivita' post-operam; 
  - che in particolare i lavori di costruzione dei primi 5 km del  1°
lotto funzionale, date le  insufficienti  caratteristiche  del  fondo
naturale, per evitare l'esecuzione di complesse e  costose  opere  di
consolidamento e drenaggio, sono eseguiti con un precarico  di  1,5-2
volte l'altezza del rilevato, da mantenere per un periodo di almeno 5
anni, e che il materiale utilizzato per il  precarico,  da  porre  in
opera subito dopo  la  consegna  dei  lavori,  dovra'  provenire  dai
cantieri operativi del tratto montano (2° lotto funzionale); 
  - che anche le altre opere maggiori della prima parte del tracciato
(viadotti) potranno essere realizzate solo dopo l'avvio dei lavori di
costruzione del  tratto  montano  e  in  particolare  solo  dopo  che
l'attivita' estrattiva di materiale dalle gallerie sara'  sufficiente
a coprire il fabbisogno di calcestruzzo; 
sotto l'aspetto finanziario 
  - che il costo complessivo del 1° lotto funzionale in esame e' pari
a euro  276.460.574,92,  di  cui  177.257.844,11  per  l'affidamento,
68.612.406,02 per somme a disposizione e 30.590.324,79 per  oneri  di
investimento; 
  - che il  relativo  quadro  economico  sintetico  e'  riportato  in
Allegato 1 alla presente delibera; 
  - che gli oneri di investimento sono pari  a  circa  il  12,5%  del
totale complessivo  dei  lavori  e  delle  somme  a  disposizione,  e
comprendono   gli   importi   della   voce   originaria   «fondo   di
incentivazione art. 92, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006»
e della voce «spese per commissioni giudicatrici art. 84,  comma  11,
del decreto legislativo n. 163/2006»; 
  - che l'importo dei lavori e' comprensivo dei costi  relativi  alle
«opere di mitigazione  e  compensazione»  che  sono  contenuti  nella
misura del 2%; 
  - che il Ministero elenca i documenti di riferimento utilizzati per
la determinazione dei prezzi, precisando che tutti i prezzi  medesimi
sono stati riportati alla data di offerta (2010) e che agli stessi e'
stato applicato il ribasso del 18,75% come  da  offerta  in  sede  di
gara; 
  -  che  il   costo   del   1°   lotto   funzionale   e'   correlato
all'approvazione del 2° lotto, in quanto  tiene  conto  dell'utilizzo
dei materiali di  scavo  provenienti  dalle  gallerie  del  2°  lotto
medesimo, reimpiegati per i rilevati presenti nel 1° lotto, e che  in
assenza di  tali  disponibilita'  sara'  necessario  provvedere  alla
rivisitazione  del  progetto  definitivo  vista  la   necessita'   di
approvvigionamento alternativo da cava; 
  - che il quadro economico  riporta  alla  voce  oneri  aventi  come
finalita' la prevenzione e la repressione della  criminalita'  e  dei
tentativi di infiltrazione mafiosa art. 176,  comma  20  del  decreto
legislativo n. 163/2006 l'importo di 91.290 euro; 
  - che con riferimento all'intero Megalotto 3, resta fermo il limite
di spesa individuato con la delibera n. 103/2007; 
  - che per il Megalotto 3 sono disponibili le risorse assegnate  con
le delibere n. 103/2007 e n. 30/2008, come successivamente confermate
e allocate con la delibera n. 88/2011; 
  - che, con i decreti interministeriali nn.  88/2013  e  89/2013  e'
stata  disposta  l'erogazione  in  forma   diretta   dei   contributi
pluriennali  assegnati  con  le  suddette  delibere  e  pertanto   il
finanziamento ora disponibile, tenendo conto anche dei risparmi sugli
interessi ottenuti grazie alla  non  attivazione  di  mutui,  ammonta
complessivamente a 969.399.772 euro, cosi' articolati: 
    - contributo quattordicennale di 15.345.833  euro  a  valere  sul
contributo previsto dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006 e
decorrente dal 2009, pari complessivamente a 214.841.662 euro; 
    - contributo quindicennale  di  euro  25.151.937,  a  valere  sul
contributo pluriennale autorizzato  dall'art.  2,  comma  257,  della
legge n. 244/2007 e decorrente  dal  2009,  pari  complessivamente  a
377.279.055 euro; 
    - contributo quindicennale  di  euro  25.151.937,  a  valere  sul
contributo pluriennale autorizzato  dall'art.  2,  comma  257,  della
legge n. 244/2007 e decorrente  dal  2010,  pari  complessivamente  a
377.279.055 euro; 
  - che l'erogazione di detti contributi e' in corso e detto  importo
assicura la copertura finanziaria completa del 1° lotto funzionale in
approvazione; 
  - che nell'ambito del prossimo Contratto di programma 2016-2020 tra
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  Anas  S.p.A.  e'
prevista l'assegnazione all'opera di  150  milioni  di  euro  e  che,
qualora confermata  la  previsione  di  cui  sopra  il  finanziamento
complessivo per la  realizzazione  del  Megalotto  3  ammonterebbe  a
1.119.399.772 euro; 
  Considerato che il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
chiede la approvazione del progetto definitivo per il solo  1°  lotto
funzionale, dalla progressiva chilometrica di progetto 0+000  (inizio
del Megalotto 3) alla progressiva  chilometrica  di  progetto  18+183
mentre per il 2° lotto funzionale, dalla progressiva chilometrica  di
progetto 18+183 alla progressiva  chilometrica  di  progetto  38+000,
estremita'  nord  del  Megalotto  3,  propone  il  rinvio   a   nuova
istruttoria ai sensi dell'art. 168, comma 5, del decreto  legislativo
n. 163/2006; 
  Considerato  che  la  procedura  di   approvazione   del   progetto
definitivo adottata per l'opera in esame riguarda l'intero  Megalotto
3  e  che  quindi   il   progetto   pubblicato   e   trasmesso   alle
amministrazioni, i pareri resi dalle medesime  amministrazioni  e  la
disamina dei pareri effettuata dal Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti si riferiscono a tutto il suddetto Megalotto 3; 
  Ritenuta la proposta del Ministero  di  approvazione  del  progetto
definitivo  del  solo  1°  lotto  funzionale   compatibile   con   le
conclusioni del richiamato parere del Consiglio superiore dei  lavori
pubblici 15 luglio 2016, n. 40, in particolare laddove  si  considera
il  progetto  definitivo  del  1°  lotto  funzionale  sostanzialmente
coerente con il progetto preliminare e oggetto di osservazioni il cui
recepimento nei successivi  sviluppi  progettuali  ed  esecutivi  non
dovrebbe  incidere  sulle  impostazioni  del   progetto   a   livello
definitivo; 
  Ritenuto che il progetto definitivo  del  1°  lotto  funzionale  in
esame debba essere approvato  ai  sensi  dell'art.  166  del  decreto
legislativo n. 163/2006, in quanto il progetto  definitivo  e'  stato
sviluppato sulla base e in coerenza con il progetto preliminare  gia'
approvato da questo Comitato; 
  Considerato che le cause  che  non  hanno  consentito  ad  oggi  di
pervenire  alla  approvazione  del   progetto   definitivo   e   alla
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  dell'opera   sono   ampiamente
illustrate  nelle  premesse  e  che  si  ritiene  che  sussistano   i
presupposti  richiesti  ai  fini  della  reiterazione   del   vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 165,  comma  7-bis,  del
decreto legislativo n. 163/2006: 
    non e' stato finora possibile sottoporre il  progetto  definitivo
all'attenzione di questo Comitato in ragione dell'indisponibilita' di
un progetto condiviso e dei  relativi  finanziamenti,  ma  permane  a
tutt'oggi un rilevante interesse pubblico per  la  realizzazione  del
Megalotto 3 della SS 106 Jonica; 
    la reiterazione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  appare
indispensabile e urgente poiche' il vincolo apposto con  la  delibera
n. 103/2007 e' scaduto in data 19 marzo 2015 e  le  aree  interessate
potrebbero essere destinate ad altri fini,  con  la  conseguenza  che
potrebbe risultare precluso o molto piu' oneroso realizzare le opere; 
    il progetto preliminare approvato con  la  delibera  n.  103/2007
mantiene inalterata la sua validita' trasportistica; 
    gli oneri per gli indennizzi  dovuti  a  favore  dei  proprietari
degli immobili gravati dal vincolo preordinato all'esproprio  saranno
a carico del soggetto aggiudicatore con mezzi propri; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Acquisito in  seduta  il  consenso  del  Presidente  della  Regione
Calabria, sentiti i comuni, alla reiterazione del vincolo preordinato
all'esproprio limitatamente al 1° lotto funzionale dalla  progressiva
chilometrica di  progetto  0+000  alla  progressiva  chilometrica  di
progetto 18+863; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia
e delle finanze e degli altri  Ministri  e  Sottosegretari  di  Stato
presenti; 
 
                              Delibera: 
 
1. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio 
  1.1 Ai sensi e per gli effetti  del  combinato  disposto  dell'art.
216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, e del  decreto
legislativo n. 163/2006  e  s.m.i.,  da  cui  deriva  la  sostanziale
applicabilita'  della  previgente  disciplina  di  cui   al   decreto
legislativo  in  ultimo  citato   a   tutte   le   procedure,   anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile  2016,  e  in  particolare
dell'art. 165, comma 7-bis del decreto legislativo  n.  163/2006,  e'
disposta  la  reiterazione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio,
apposto con la delibera n. 103/2007, sulle  aree  e  gli  interessati
dalla realizzazione della SS 106 Jonica -  Megalotto  3  dall'innesto
della SS 534 a Roseto Capo Spulico limitatamente al  Tratto  1  dalla
progressiva  chilometrica  di   progetto   0+000   alla   progressiva
chilometrica di progetto 18+863. 
  1.2 Gli oneri per gli indennizzi dovuti a  favore  dei  proprietari
degli immobili gravati dal vincolo preordinato all'esproprio  sono  a
carico del soggetto aggiudicatore con mezzi propri. 
2. Approvazione progetto definitivo 
  Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11,  e  216,
commi 1 e 27, del decreto  legislativo  n.  50/2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163/2006  e  s.m.i.,  da  cui  deriva  la  sostanziale
applicabilita'  della  previgente  disciplina,  di  cui  al   decreto
legislativo  in  ultimo  citato,  a   tutte   le   procedure,   anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile  2016,  e  in  particolare
degli articoli del decreto legislativo n. 163/2006 riportati  per  le
singole disposizioni. 
  2.1  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  166  del   decreto
legislativo n. 163/2006, e s.m.i., nonche' ai sensi dell'art. 12  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  327/2001,  e  s.m.i.,  e'
approvato, anche ai fini della dichiarazione  di  pubblica  utilita',
con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il progetto definitivo  del  1°  lotto  funzionale,  dalla
progressiva  chilometrica  di   progetto   0+000   alla   progressiva
chilometrica di progetto 18+863 (svincolo di Trebisacce incluso), del
«Megalotto 3  della  SS  106  Jonica,  dall'innesto  con  la  SS  534
(progressiva chilometrica della SS  106  Jonica  attuale  365+150)  a
Roseto Capo Spulico (progressiva chilometrica della SS Jonica attuale
400+000)», comprensivo delle seguenti opere compensative dell'impatto
territoriale e sociale correlate alla funzionalita' dell'opera: 
    1. strada di collegamento tra il  centro  servizi  e  la  SS  106
storica nel Comune di Cassano; 
    2. pista ciclabile costiera nel Comune di Cassano; 
    3. copertura del canale di scolo nel Comune di Cassano; 
    4. riqualifica di via Nazionale nel Comune di Francavilla; 
    5. strada di accesso al plesso Grotta delle ninfee nel Comune  di
Cerchiara; 
    6. sistemazione viabilita'  in  localita'  Piana  nel  Comune  di
Cerchiara; 
    7. riqualifica del lungomare nel Comune di Villapiana. 
  2.2 L'approvazione di cui  al  punto  2.1  sostituisce  ogni  altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e  consente
la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita'  previste
nel progetto approvato. 
  2.3 Ai sensi dell'articolo 165, comma 3, del decreto legislativo n.
163/2006 e s.m.i., l'importo di euro 276.460.574,93, al netto di IVA,
come sintetizzato nella  precedente  «presa  d'atto»  costituisce  il
limite di spesa dell'intervento di cui al punto 2.1. 
  2.4 Le prescrizioni citate  al  precedente  punto  2.1,  cui  resta
subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'Allegato
2, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza
alle prescrizioni  non  potra'  comunque  comportare  incrementi  del
limite di spesa di cui al precedente punto 2.3. 
  2.5 Ai sensi dell'art. 170, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 e' contestualmente approvato  il  programma  di  risoluzione
delle interferenze, i cui elaborati di progetto  sono  allegati  alla
documentazione   istruttoria   trasmessa    dal    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  2.6 Gli elaborati di progetto relativi agli espropri sono  allegati
alla  documentazione  istruttoria  trasmessa  dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  2.7 Il quadro economico sintetico dell'intervento di cui  al  punto
2.1 e'  riportato  in  Allegato  1  alla  presente  delibera  di  cui
costituisce parte integrante. 
  2.8 Ai sensi dell'art. 168, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 e' rinviato a nuova istruttoria il progetto  definitivo  del
2° lotto  funzionale,  dalla  progressiva  chilometrica  di  progetto
18+863 alla progressiva chilometrica di progetto  38+000  (estremita'
nord  del  Megalotto  3)  del  «Megalotto  3  della  SS  106  Jonica,
dall'innesto con la SS 534 (progressiva  chilometrica  della  SS  106
Jonica  attuale  365+150)  a   Roseto   Capo   Spulico   (progressiva
chilometrica della SS 106 Jonica attuale 400+000)», tenendo conto  di
tutte le prescrizioni e osservazioni riportate nel parere n.  40/2016
del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  piu'  precisamente
indicate in  Allegato  3  che  fa  parte  integrante  della  presente
delibera. 
3. Copertura finanziaria 
  La copertura finanziaria dell'intervento approvato al punto 2.1  e'
assicurata dalle risorse assegnate con le delibere n. 103/2007  e  n.
30/2008, come confermate e allocate con  la  delibera  n.  88/2011  e
autorizzate ai fini della erogazione in  forma  diretta  dai  decreti
interministeriali n. 88/2013 e 89/2013 e in particolare: 
    - contributo quattordicennale di 15.345.833  euro  a  valere  sul
contributo previsto dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006 e
decorrente dal 2009; 
    - contributo quindicennale  di  euro  25.151.937,  a  valere  sul
contributo pluriennale autorizzato  dall'art.  2,  comma  257,  della
legge n. 244/2007 e decorrente dal 2009; 
    - contributo quindicennale  di  euro  25.151.937,  a  valere  sul
contributo pluriennale autorizzato  dall'art.  2,  comma  257,  della
legge n. 244/2007 e decorrente dal 2010. 
4. Altre disposizioni 
  4.1 Il progetto definitivo del 2° lotto  funzionale  dovra'  essere
presentato a questo Comitato per l'approvazione entro 60 giorni dalla
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente delibera. 
  4.2 Posto che  il  «Piano  di  utilizzo  del  materiale  di  scavo»
regolamenta l'utilizzo di terre da scavo del 2° lotto funzionale  per
realizzare i rilevati del 1° lotto  funzionale,  in  occasione  della
proposta  di  approvazione  del  progetto  definitivo  dovra'  essere
trasmesso il suddetto Piano approvato a norma di legge. 
  4.3 L'avvio dei lavori del 1° lotto funzionale e' condizionato alla
approvazione, da parte di questo Comitato,  del  progetto  definitivo
del 2° lotto funzionale dalla progressiva  chilometrica  di  progetto
18+863 fino alla estremita' nord del Megalotto 3.  In  tale  sede  il
Ministero dovra' presentare  l'aggiornamento  del  cronoprogramma  di
realizzazione di tutto il Megalotto 3. 
  4.3 Relativamente al 1° lotto funzionale e' accolta la prescrizione
riguardante la eliminazione dello  svincolo  di  Cassano  di  cui  al
parere n. 31101 del 10 dicembre 2014 del Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo. 
  4.4 Le spese, pari allo 0,5 per mille per l'esame del  progetto  di
cui al precedente punto 1.1 da  parte  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici di cui al decreto-legge 30  novembre  2005,  n.  245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio  2006,  n.  21,
non sono dovute; 
  4.5 Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  dovra'
identificare precisamente e comunicare le annualita' degli  specifici
contributi pluriennali dalle quali si traggono le risorse per  il  1°
lotto funzionale. 
  4.6   Il   Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti
nell'espletamento dei  compiti  istituzionali  di  vigilanza  di  cui
all'articolo  del  decreto  legislativo  n.   163/2006   verifichera'
l'avanzamento dei lavori anche in  relazione  all'eventuale  utilizzo
dei finanziamenti assegnati e dell'eventuale uso dei ribassi d'asta. 
  4.7 Gli importi delle  voci  di  spesa  del  quadro  economico  del
progetto definitivo del 2° lotto funzionale,  di  cui  si  chiede  il
rinvio a nuova istruttoria,  verranno  aggiornati  al  momento  della
nuova proposta. 
5 Altre disposizioni 
  5.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti al progetto definitivo di cui al precedente punto 2.1. 
  5.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori previsti nel  citato  progetto,  a  fornire  assicurazioni  al
predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo,
delle prescrizioni di cui al punto 2.4. 
  5.3 Il medesimo Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' altresi' a svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  5.4 Il soggetto aggiudicatore inviera'  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini
della verifica  di  ottemperanza  delle  prescrizioni  riportate  nel
suddetto Allegato 2 poste dallo stesso Ministero. 
  5.5 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione  del  progetto
di cui al punto 2.1 dovra' essere stipulato  apposito  Protocollo  di
legalita' tra la Prefettura competente UTG, il soggetto aggiudicatore
e il contraente generale, ai sensi della delibera n.  62/2015,  punto
3.1. 
  5.6 Ai sensi del decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare le  procedure  e  i  connessi  adempimenti,  il  soggetto
aggiudicatore dell'opera, dovra' assicurare a questo Comitato  flussi
costanti di informazioni, coerenti per contenuti con  il  Sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici  di  cui  all'art.  1  della
legge n. 144/1999. 
  5.7  Ai  sensi  della  richiamata  delibera  n.  15/2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le  modalita'  di
controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle  previsioni  della
medesima delibera. 
  5.8 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato  all'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 10 agosto 2016 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
934