IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 744,  relativa  alle  norme  in
materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varieta'
vegetali; 
  Visto il decreto ministeriale 14  gennaio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  27  del  3  febbraio
2004, relativo ai caratteri e condizioni minime da osservarsi ai fini
della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale, in attuazione
delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione europea del
6 ottobre 2003; 
  Visto il decreto ministeriale  26  maggio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  133  dell'11  giugno
2015,  relativo  alle  modalita'  operative  inerenti  la   procedura
informatica  per  l'iscrizione  di  varieta'  vegetali  nei  registri
nazionali  di  specie  agrarie  ed  ortive  e  per  la  richiesta  di
autorizzazione alla commercializzazione di  sementi  di  varieta'  in
corso di iscrizione; 
  Visto il decreto  ministeriale  6  aprile  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, relativo ai caratteri  e
condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta'  nel
registro nazionale che  recepisce  la  direttiva  2016/1914/UE  della
Commissione del 31 ottobre 2016; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014,  registrato  alla  Corte  dei  conti,
recante individuazione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Ritenuto di procedere alla definizione delle procedure tecniche per
l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di barbabietola  da
zucchero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono  approvati  i  nuovi  criteri   e   procedure   tecniche   per
l'iscrizione al registro nazionale di  varieta'  di  barbabietola  da
zucchero  e,  pertanto,  la  procedura  di  iscrizione  ai   registri
nazionali, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n.  1096,
delle varieta' di barbabietola da zucchero e' soggetta ai criteri  di
cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto.