LA COMMISSIONE 
 
Premesso 
  1. che, in data 7 ottobre 2016, l'Associazione  ANGOPI  trasmetteva
alla  commissione   il   «Protocollo   d'intesa   sulle   prestazioni
indispensabili, sulle procedure raffreddamento e di  conciliazione  e
sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge 12  giugno
1990, n. 146, come modificata dalla legge  11  aprile  2000,  n.  83,
relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria  degli
ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani», sottoscritto,  in  data
29  giugno  2016  da  ANGOPI  e  dalle  Segreterie  nazionali   delle
organizzazioni  sindacali  FILT   CGIL,   FIT   CISL,   UILTRASPORTI,
chiedendone la valutazione di idoneita', ai sensi dell'art. 13, comma
1,  lettera  a)  della  legge  n.  146   del   1990,   e   successive
modificazioni; 
  2. che, al fine di acquisire i necessari elementi  informativi,  in
merito  all'attivita'  concretamente  svolta  dagli  operatori  della
categoria,    nonche'    in    relazione    al    funzionamento    ed
all'organizzazione del  servizio,  il  commissario  delegato  per  il
settore convocava in audizione le Autorita' competenti in materia  di
servizi tecnico-nautici  e,  in  particolare,  i  rappresentanti  del
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  3. che, in data 19 aprile 2017, si svolgeva, presso la  sede  della
commissione, l'audizione con il Comandante del 2° Reparto del Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto e con  il  Responsabile
della Divisione 2° della direzione generale per  la  vigilanza  sulle
autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo  e  per  le  vie  d'acqua  interne  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  4.  che,  in  occasione  dell'audizione,  i  rappresentanti   delle
Autorita' convocate - ciascuna in relazione allo specifico ambito  di
propria competenza - riferivano in merito all'attivita' svolta  dagli
operatori  del  servizio  di  ormeggio  e  battellaggio  nelle   aree
portuali, agli aspetti tecnici delle relative attivita',  ai  profili
connessi alla sicurezza ed  alla  normativa  legale  e  regolamentare
applicabile ai servizi tecnico-nautici; 
  5. che,  successivamente,  il  commissario  delegato,  rilevata  la
necessita'  di  chiarire  il   contenuto   di   alcune   disposizioni
dell'Accordo, fissava un'audizione con le parti; 
  6. che, in data 11 maggio 2017, si svolgeva, presso la  sede  della
commissione,  l'audizione  con  i  rappresentanti  delle   Segreterie
nazionali  delle  organizzazioni  sindacali  FILT  CGIL,   FIT   CISL
UILTRASPORTI ed il rappresentante dell'associazione ANGOPI, nel corso
della quale il commissario delegato, pur esprimendo apprezzamento  in
merito all'assetto complessivo dell'Accordo, rilevava un  difetto  di
coordinamento nelle disposizioni relative  all'intervallo  soggettivo
ed oggettivo, evidenziava  l'esigenza  di  chiarire  le  incongruenze
riscontrate e di  rivedere  la  formulazione  letterale  delle  norme
riferite alla disciplina dell'istituto della rarefazione, al fine  di
renderla conforme alla reale volonta' delle parti; 
  7. che, nel corso dell'audizione dell'11  maggio  2017,  le  parti,
accogliendo i rilievi sollevati dal commissario,  si  riservavano  di
approfondire l'esame dei punti trattati e  di  trasmettere  eventuali
proposte modificative dell'Accordo  da  sottoporre  alla  valutazione
della commissione; 
  8. che, in data 19 maggio 2017, le parti  trasmettevano  l'Accordo,
sottoscritto  in  data  17  maggio  2017,  avente   ad   oggetto   le
modificazioni apportate al Protocollo d'intesa sottoscritto  in  data
29 giugno 2016; 
  9.  che,  nella  seduta  del  5  luglio  2017,  la  commissione  ha
deliberato di invitare le associazioni degli utenti, di cui  all'art.
137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  e  successive
modificazioni, ad esprimere, in merito agli Accordi sopra menzionati,
il parere prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera a),  della  legge
n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
  10. che le associazioni degli utenti coinvolte  non  hanno  fornito
alcuna risposta all'invito formulato dalla commissione; 
Considerato 
  1. che l'art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive
modificazioni, prevede che «ai fini dell'applicazione della  presente
legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente
dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro,  anche  se  svolti  in
regime  di  concessione  o  mediante  convenzione,  quelli  volti   a
garantire il godimento dei diritti della persona,  costituzionalmente
tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta'  ed  alla  sicurezza,
alla liberta' di circolazione ...»; 
  2. che l'art.  1,  comma  2,  lettera  a),  della  predetta  legge,
nell'elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni in essa
contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente  funzionali
alla «tutela  della  vita,  della  salute,  della  liberta'  e  della
sicurezza della persona» ed aggiunge il diritto all'»ambiente» ed  al
«patrimonio storico-artistico»; 
  3. che l'art. 1, comma 2, lettera b), della predetta legge richiama
espressamente, per  quanto  concerne  la  tutela  della  liberta'  di
circolazione, il servizio di trasporto marittimo; 
  4.  che,  per  orientamento  consolidato  della  dottrina  e  della
giurisprudenza,   l'elencazione    dei    diritti    della    persona
costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1  e  nell'anzidetto
frammento del comma 2, lettera a), dell'art. 1, e' tassativa;  mentre
meramente esemplificativo e non esaustivo  e'  l'elenco  dei  servizi
pubblici essenziali, di cui al comma 2, lettera a),  b),  c),  d)  e)
dell'art. 1  finalizzati  al  godimento  dei  diritti  della  persona
ricompresi nella «fattispecie chiusa»; 
  5. che e' altrettanto pacifico  che,  ai  fini  dell'applicabilita'
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,  non  rileva
la natura giuridica  dell'azienda  erogatrice  del  servizio,  bensi'
l'incidenza del servizio  sui  diritti  costituzionalmente  protetti,
individuati nel comma 1 dell'art. 1; 
  6. che l'art. 14, comma 1-bis, della legge n. 84,  del  28  gennaio
1994, come modificato dall'art. 1 della legge n. 186, del  30  giugno
2000,  nel  disporre  il  riordino  della  legislazione  in   materia
portuale,  qualifica  espressamente  «i  servizi  tecnico-nautici  di
pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio»  come  «di  interesse
generale», in quanto destinati a «garantire nei porti, ove essi  sono
istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo»; 
  7. che, in relazione al rimorchio portuale, la  commissione,  negli
anni, a fronte di  una  significativa  conflittualita'  nel  settore,
nell'affrontare la questione  della  natura  giuridica  del  relativo
servizio,  ha  valutato  di  particolare  evidenza  l'incidenza   del
servizio sui diritti costituzionalmente protetti, ai sensi  dell'art.
1 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia per la
destinazione  del  servizio  ad  essere  fruito  dal  pubblico,   con
conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell'utenza,  sia
in relazione all'evidente collegamento teleologico del servizio con i
diritti costituzionalmente garantiti alla  vita,  alla  salute,  alla
liberta'  e  alla  sicurezza  della   persona,   alla   liberta'   di
circolazione ed all'ambiente, di cui al medesimo art. 1; 
  8. che tale orientamento interpretativo  e'  stato  successivamente
confermato  dalla  Corte  di  cassazione  che,   richiamandosi   alla
valutazione operata direttamente dal legislatore nella  normativa  di
settore (art. 14, comma 1-bis, della  legge  n.  84  del  28  gennaio
1994), ha deciso della applicabilita' della legge  n.  146  del  1990
anche al servizio di rimorchio nautico, precisando, altresi', che  il
carattere commerciale o  lo  scopo  mercantile  di  un'operazione  di
rimorchio non e' dirimente,  considerato  che  la  finalizzazione  al
profitto  dell'attivita'  non  ne  modifica  la  natura  di  servizio
pubblico essenziale; 
  9. che, contrariamente  a  quanto  avvenuto  per  il  servizio  del
rimorchio portuale,  con  specifico  riferimento  alle  attivita'  di
ormeggio e  battellaggio,  la  casistica  non  ha  mai  offerto  alla
commissione spunti di approfondimento, essendo la conflittualita' nel
settore pressoche' nulla; 
  10. che, dopo la richiesta di valutazione dell'Accordo ANGOPI,  gli
accertamenti  istruttori  e  le  audizioni  interlocutorie   con   le
Autorita' competenti e gli operatori  del  settore  hanno  consentito
alla commissione di accertare  la  riconducibilita'  dei  servizi  di
ormeggio e battellaggio all'area dei servizi pubblici essenziali,  di
cui all'art. 1, comma 2, della legge 146, trattandosi - al  pari  del
servizio  di  rimorchio  portuale  -  di  attivita'  ancillari   alla
navigazione,  e  ricorrendo,  pertanto,  le  medesime   esigenze   di
sicurezza delle  persone,  della  navigazione,  delle  infrastrutture
portuali nonche' di salvaguardia della liberta' di circolazione e  di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino; 
  10. che, infatti, la destinazione del servizio all'utente nave,  in
occasione  del  suo  arrivo  o  della  sua  partenza  dal  porto,  e'
finalizzata ad assicurarne il transito, la  manovra  e  la  sosta  in
condizioni di sicurezza, e, quindi, la  sicurezza  della  navigazione
nei  porti  e  nelle  zone  adiacenti,  ed  garantire,  altresi',  la
sicurezza   delle   infrastrutture   portuali,   delle   persone    e
dell'ambiente; 
  11. che gli Accordi relativi ai servizi di ormeggio e battellaggio,
sottoscritti dalle parti in data 29 giugno 2016  e  17  maggio  2017,
nell'intento di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 2,  comma
2,  della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive   modificazioni,
contengono  una  regolamentazione   puntuale   delle   procedure   di
raffreddamento e di conciliazione, delle prestazioni indispensabili e
delle  altre  misure  (durata,  intervallo  soggettivo  e  oggettivo)
dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma  1  dell'art.  2
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
  12.   che,   con   particolare   riferimento    alle    prestazioni
indispensabili, le parti, in  considerazione  dell'omogeneita'  della
normativa di riferimento, hanno mutuato la disciplina contenuta nella
Regolamentazione  provvisoria  avente  ad  oggetto  le  modalita'  di
esercizio del diritto di sciopero del personale addetto  al  servizio
di rimorchio portuale, adottata dalla  commissione  con  delibera  n.
13/38 del 4 febbraio 2013; 
  13.  che  tale  disciplina  definisce  la  nozione  di  «messa   in
sicurezza» con riferimento alle  singole  realta'  portuali  ed  alle
relative specificita': caratteristiche morfologiche e strutturali del
porto, conformazioni dei bacini portuali e dei fondali, tipologia  di
traffico o  carico,  condizioni  meteo-marine  e  ogni  altro  evento
imprevedibile  che  determini  una  situazione  di  rischio  per   la
sicurezza delle persone, della navigazione, per quella portuale e per
la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino; 
  14. che, in ragione delle specificita' delle singole aree portuali,
avuto riguardo al diretto o  potenziale  coinvolgimento  dei  diritti
della persona costituzionalmente tutelati, quali  quelli  alla  vita,
alla  salute  ed  all'integrita'  fisica,  alla  liberta'   ed   alla
sicurezza, all'ambiente, la normativa vigente nel settore dei servizi
tecnico-nautici (codice della navigazione  e  legge  n.  84,  del  28
gennaio 1994, e successive modificazioni,) attribuisce i  compiti  in
materia di sicurezza alle singole autorita' locali,  senza  definirne
aprioristicamente i  criteri,  dovendosi  diversificare  i  piani  di
security, in relazione  a  specificita'  che  devono  essere  gestite
localmente; 
  15. che, in relazione alle competenze in materia di sicurezza,  gli
articoli  17  e  18  del   codice   della   navigazione   individuano
nell'autorita' marittima l'organo dell'amministrazione  avente  tutte
le competenze generali e residuali nella materia  della  navigazione,
compreso il potere di «regolare e vigilare  secondo  le  disposizioni
del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli ancoraggi  e
gli  ormeggi  delle  navi»  (articoli  62  e  63  del  codice   della
navigazione), nonche'  di  intervenire  in  casi  di  emergenza,  con
conseguente utilizzo  dei  prestatori  di  servizi,  quali  ausiliari
dell'Autorita' marittima e un generale potere di provvedere per tutto
quanto concerne «la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e
delle relative adiacenze» (art.  81  del  codice  della  navigazione)
compreso l'impiego di navi per il soccorso (art. 70 del codice  della
navigazione); 
  16. che, per i medesimi profili, l'art. 14, commi 1 e 1-bis,  della
legge n.  84,  del  28  gennaio  1994,  e  successive  modificazioni,
attribuisce all'Autorita' marittima  le  funzioni  di  polizia  e  di
sicurezza  previste  dal  codice  della  navigazione  e  dalle  leggi
speciali e, con specifico  riferimento  ai  servizi  tecnico-nautici,
riconosce alla medesima Autorita' il potere di  imporre  il  servizio
agli utenti portuali per esigenze  della  navigazione  e  del  porto,
rendendone  obbligatorio  l'impiego;  con  la   conseguenza   che   i
prestatori  dei  servizi  medesimi  assumono  le  caratteristiche  di
ausiliari  dell'autorita'  pubblica  e  di  polizia  del  porto,  con
l'assunzione,  da  parte  degli  stessi,  di   vincoli   e   obblighi
nell'interesse generale; 
  17.  che,  coerentemente  con  la  disciplina   legislativa   sopra
richiamata ed analogamente a quanto previsto  nella  regolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero per il servizio  di  rimorchio
portuale,   con   riferimento   alla   materia   delle    prestazioni
indispensabili, l'Accordo prevede due livelli di garanzia: 
    a) norme generali di  tutela,  attraverso  una  elencazione,  non
tassativa,  delle   operazioni   che   i   prestatori   dei   servizi
tecnico-nautici devono assicurare, in caso di sciopero, sulla base di
generali e predeterminati indici di rischio per la sicurezza; 
    b) un livello di dettaglio, eventuale e non suscettibile  di  una
specifica  determinazione  aprioristica,  rimesso  alla   valutazione
discrezionale dei Comandanti delle singole capitanerie di porto -  in
ragione dell'esclusivita' della competenza  e  della  responsabilita'
decisionale  attribuita  all'Autorita'  marittima,  in   materia   di
sicurezza - in  relazione  alle  esigenze  di  sicurezza  dettate  da
condizioni di pericolosita', variabili in funzione  delle  specifiche
realta' locali; 
  18. che tale articolato sistema di garanzia appare il  piu'  idoneo
ad assicurare un adeguato contemperamento fra il diritto di  sciopero
ed   i   diritti    degli    utenti,    consentendo    l'interruzione
dell'operativita' portuale, connessa  all'esercizio  del  diritto  di
sciopero, compatibilmente con le  effettive  esigenze  di  sicurezza,
specifiche per ciascuna realta' portuale; 
  19.  che  l'Accordo   prevede,   altresi',   tra   le   prestazioni
indispensabili,  con  specifico  riferimento  alla  salvaguardia  dei
diritti dei passeggeri delle navi di linea, il rispetto di tre  fasce
di garanzia del servizio, nell'arco delle 24 ore; 
  Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13,  comma  1,  lettera  a)  della
legge n. 146 del 1990, e  successive  modificazioni,  il  «Protocollo
d'intesa   sulle   prestazioni   indispensabili,   sulle    procedure
raffreddamento e  di  conciliazione  e  sulle  altre  misure  di  cui
all'art. 2, comma 2,  della  legge  12  giugno  1990,  n.  146,  come
modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa  all'esercizio
del  diritto  di  sciopero  della  categoria  degli  ormeggiatori   e
barcaioli dei porti italiani», sottoscritto, in data 29  giugno  2016
da ANGOPI e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali
FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, con  le  modificazioni  introdotte
dalle medesime parti con l'Accordo sottoscritto  in  data  17  maggio
2017; 
 
                               Dispone 
 
la notifica della presente delibera alle Segreterie  nazionali  delle
Organizzazioni  sindacali  FILT  CGIL,  FIT  CISL,  UILTRASPORTI,  ed
all'Associazione ANGOPI, nonche' al Comando generale del Corpo  delle
capitanerie di porto - Reparto 2, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, direzione generale per la  vigilanza  sulle  autorita'
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e  per
le  vie  d'acqua  interne  -  Divisione  2°,  ad  Assoporti,   e   la
trasmissione,  per  conoscenza,  ai  Presidenti  delle  Camere  e  al
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.  13,  comma
1,  lettera  n),  della  legge  n.  146  del   1990,   e   successive
modificazioni. 
  Dispone, altresi' la pubblicazione della  presente  delibera  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  l'inserimento
sul sito internet della commissione. 
    Roma, 20 luglio 2017 
 
                                    Il presidente: Santoro Passarelli