Estratto determina AAM/PPA n. 736 del 12 luglio 2017 
 
    Autorizzazione  all'immissione   in   commercio   il   medicinale
SILDENAFIL AUROBINDO anche nelle forme e confezioni: 
      «25 mg compresse rivestite con film» 24  compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL; 
      «50 mg compresse rivestite con film» 24  compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL; 
      «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL. 
    Numero di procedura: n. PT/H/0886/001-003/IB/009. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
«Sildenafil Aurobindo», anche nelle forme  e  confezioni  di  seguito
indicate: 
      confezioni: 
        «25 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042078194 (in base 10) 1843ZL (in base 32); 
        «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042078206 (in base 10) 1843ZY (in base 32); 
        «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042078218 (in base 10) 18440B (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
    Principio attivo: «Sildenafil». 
    Titolare A.I.C.:  Aurobindo  Pharma  (Italia)  S.R.L.,  con  sede
legale e domicilio fiscale in Saronno - Varese (VA), Via San Giuseppe
102, Cap 21047, Italia, Codice fiscale 06058020964. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura:  RR  medicinali  soggetti  a
prescrizione medica. 
 
                               Stampati 
 
    La confezione del medicinale deve essere posta in  commercio  con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                          Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.