IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
Salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5  della  legge  222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti  in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3; 
  Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  sulla
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  Generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la domanda con la quale la societa'  Teva  Italia  S.r.l.  ha
chiesto l'estensione delle  indicazioni  terapeutiche  in  regime  di
rimborso del medicinale IMATINIB TEVA; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso , che  nella  seduta
del  22  maggio  2017  conferma  la  rimborsabilita'  per  la   nuova
indicazione senza modifica di  prezzo  e  condizione  del  medicinale
Imatinib Teva; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Rimborsabilita' delle nuove indicazioni 
 
  Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale Imatinib Teva: 
  Imatinib Teva e' indicato per il trattamento di: 
    pazienti adulti e pediatrici con leucemia mieloide cronica  (LMC)
con  cromosoma  Philadelphia  (bcr-abl)  positivo  (Ph+)   di   nuova
diagnosi,  per  i  quali  il  trapianto  di  midollo  osseo  non   e'
considerato come trattamento di prima linea. 
    pazienti adulti e pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica dopo  il
fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata o
in crisi blastica. 
    pazienti adulti e pediatrici con leucemia linfoblastica acuta con
cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) di nuova diagnosi integrato
con chemioterapia. 
    pazienti adulti  con  LLA  Ph+  recidivante  o  refrattaria  come
monoterapia. 
    pazienti adulti con malattie mielodisplastiche/mieloproliferative
(MDS/MPD) associate a riarrangiamenti del gene del recettore  per  il
fattore di crescita di origine piastrinica (PDGFR). 
    pazienti adulti con sindrome ipereosinofila  avanzata  (HES)  e/o
con   leucemia   eosinofila   cronica   (LEC)   con   riarrangiamento
FIP1L1-PDGFRα. 
  L'effetto di Imatinib sull'esito del trapianto di midollo osseo non
e' stato determinato. 
  Imatinib Teva e' indicato per: 
    il  trattamento  di  pazienti  adulti   con   dermatofibrosarcoma
protuberans  (DFSP)  non  resecabile  e  pazienti  adulti  con   DFSP
recidivante e/o metastatico non elegibili per la chirurgia 
  Nei pazienti adulti e pediatrici, l'efficacia di imatinib  si  basa
sui valori globali  di  risposta  ematologica  e  citogenetica  e  di
sopravvivenza libera da progressione nella LMC, su valori di risposta
ematologica e citogenetica nella  LLA  Ph+,  MDS/MPD,  su  valori  di
risposta ematologica nelle HES/LEC e su valori di risposta  obiettiva
nei pazienti adulti con DFSP. L'esperienza con imatinib  in  pazienti
con MDS/MPD associata a  riarrangiamenti  del  gene  PDGFR  e'  molto
limitata (vedere paragrafo 5.1). Non ci sono sperimentazioni cliniche
controllate che dimostrano un beneficio clinico o  un  aumento  della
sopravvivenza per queste patologie, ad eccezione di  quelle  condotte
nella LMC di nuova diagnosi in fase cronica. 
  Sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.