IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  decreto-legge  23  dicembre  2016,   n.   237,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  del  risparmio  nel  settore
creditizio", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo  1
della legge 17 febbraio 2017, n. 15 (di seguito il "Decreto  Legge"),
e  segnatamente,   il   Capo   II   ("Interventi   di   rafforzamento
patrimoniale"),  recante  la  disciplina  delle  modalita'  e   delle
condizioni dell'intervento dello Stato a sostegno delle banche e  dei
gruppi bancari italiani; 
  Visti, in particolare, i seguenti articoli del Decreto Legge: 
    - articolo 13, comma 2, che autorizza, al fine di evitare o porre
rimedio a una  grave  perturbazione  dell'economia  e  preservare  la
stabilita'  finanziaria,  ai  sensi  dell'articolo  18  del   decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4,
lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e  delle
finanze a sottoscrivere o acquistare,  entro  il  31  dicembre  2017,
anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, azioni emesse da
banche italiane, appartenenti o meno  a  un  gruppo  bancario,  o  da
societa' italiane capogruppo di gruppi bancari secondo le modalita' e
alle condizioni stabilite dal Capo II del Decreto Legge; 
    - articolo 18, comma 2, che prevede che, a seguito della positiva
decisione   della   Commissione    europea    sulla    compatibilita'
dell'intervento  con  il  quadro  normativo  dell'Unione  europea  in
materia   di   aiuti   di   Stato   applicabile   alle   misure    di
ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria,
sia disposta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato su  proposta  della  Banca  d'Italia,  l'applicazione  delle
misure di ripartizione degli oneri in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 22 del Decreto Legge; 
    - articolo 22, che disciplina le  misure  di  ripartizione  degli
oneri fra i creditori e che, tra l'altro, dispone che con il medesimo
decreto di cui all'articolo 18, comma 2, sia  disposto  l'aumento  di
capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse; 
    - articolo 23, comma 3, che, in caso di presentazione da parte di
Banca Monte dei Paschi di  Siena  S.p.A.  (di  seguito  "Banca  Monte
Paschi" o "Emittente") della richiesta di intervento dello Stato  cui
all'articolo 15, comma 1, del  Decreto  Legge,  determina  il  valore
economico da attribuire  alle  passivita'  oggetto  delle  misure  di
ripartizione degli oneri ai sensi  dell'articolo  22,  comma  2,  del
Decreto  Legge,  ai  fini  della  determinazione  delle   azioni   da
attribuire in sede di conversione in base alla metodologia di calcolo
indicata nell'Allegato al Decreto Legge; 
  Visto l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge, in forza del quale
"per poter chiedere l'intervento dello Stato ai  sensi  dell'articolo
13  del  medesimo  decreto  l'Emittente  deve  aver   precedentemente
sottoposto all'Autorita' competente  un  programma  di  rafforzamento
patrimoniale  indicante  l'entita'   del   fabbisogno   di   capitale
necessario, le  misure  che  l'Emittente  intende  intraprendere  per
conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la  realizzazione
del Programma"; 
  Tenuto conto che, dapprima il Consiglio  di  Amministrazione  della
Banca Monte Paschi , in  data  29  luglio  2016  e,  successivamente,
l'Assemblea in sede straordinaria, in data 24  novembre  2016,  hanno
rispettivamente deliberato una ricapitalizzazione di  5  miliardi  di
Euro al fine di aderire alla richiesta della Banca  Centrale  Europea
concernente  la  realizzazione  di  un  programma  di   rafforzamento
patrimoniale necessario a colmare le lacune, in termini  di  capitale
regolamentare, emerse in relazione ad una prova di stress test basata
su uno scenario avverso; 
  Considerato  che  l'operazione  di  ricapitalizzazione  di  cui  al
precedente punto non e' stata realizzata per l'impossibilita'  di  un
suo  completamento  nei  termini  previsti,  a  causa  della  mancata
adesione da parte di investitori privati; 
  Visto l'articolo 14, comma 5, del Decreto Legge,  in  relazione  al
quale  "se  l'attuazione  del  Programma  risulta   insufficiente   a
conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al  comma
1 del medesimo articolo, l'Emittente puo' presentare la richiesta  di
intervento dello Stato secondo la procedura  stabilita  dall'articolo
15"; 
  Vista la nota del 23 dicembre 2016 con la quale Banca Monte  Paschi
ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca
Centrale Europea l'intenzione di richiedere l'intervento dello  Stato
nella  forma  della   ricapitalizzazione   precauzionale   ai   sensi
dell'articolo 32, par. 4, lettera d),  punto  iii),  della  direttiva
2014/59/UE, dell'articolo 18  del  decreto  legislativo  16  novembre
2015, n. 180, e dell'articolo 13 del Decreto Legge; 
  Vista la nota del 23 dicembre  2016,  con  cui  la  Banca  Centrale
Europea, ha comunicato al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
alla Banca d'Italia e  alla  Commissione  europea  il  fabbisogno  di
capitale regolamentare dell'Emittente per un importo pari a euro  8,8
miliardi su base consolidata; 
  Vista la nota del 30 dicembre 2016 con la quale Banca Monte  Paschi
ha  formalizzato  la  richiesta  di  supporto   pubblico   ai   sensi
dell'articolo 15, comma 1, del Decreto Legge; 
  Vista la nota del 19 giugno 2017, con cui la Banca Centrale Europea
ha  definito,  anche  tenuto  conto  del  piano  di  ristrutturazione
presentato dall'Emittente in relazione  alla  richiesta  di  supporto
pubblico, i nuovo requisiti  regolamentari  minimi  che  Banca  Monte
Paschi e' tenuta a rispettare; 
  Vista la nota del 28 giugno 2017 con cui la Banca Centrale  Europea
ha  confermato  che  Banca  Monte  Paschi  e'   solvente   ai   sensi
dell'articolo 32, par. 4, lettera d), punto  (iii),  della  direttiva
2014/59/UE; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 4 luglio 2017, con
la quale la ricapitalizzazione precauzionale in favore di Banca Monte
Paschi e' stata ritenuta compatibile con il  mercato  interno  e  che
prevede, tra l'altro, che tutti gli strumenti di capitale  aggiuntivo
di classe 1  e  tutti  gli  strumenti  e  prestiti  computabili  come
elementi di classe 2 siano convertiti in azioni  ordinarie  di  nuova
emissione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  che,
ritenuta  la  necessita'  di  un  intervento  dello  Stato   per   il
rafforzamento patrimoniale di Banca  Monte  Paschi,  ha  disposto  un
aumento  del  capitale  sociale  della   Banca   a   servizio   della
sottoscrizione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di
azioni ordinarie della Banca stessa,  per  un  importo  pari  a  euro
3.854.215.456,30 e che, in conformita' all'articolo 22, comma 1,  del
Decreto   Legge,   ha   subordinato   l'efficacia   della    suddetta
sottoscrizione all'applicazione delle misure  di  ripartizione  degli
oneri, di cui allo stesso articolo 22; 
  Visto che non sussistono, ai  sensi  dell'art.  18,  comma  6,  del
Decreto Legge, le situazioni e i  presupposti  di  cui  all'art.  18,
comma 5, del medesimo Decreto, in quanto non consta  un  accertamento
in tal senso dell'autorita' competente; 
  Considerato che non ricorre l'ipotesi  prevista  dall'articolo  22,
comma  7,  del  Decreto  Legge  e  che  l'adozione  delle  misure  di
ripartizione degli oneri  deve  avvenire  nel  rispetto  dei  criteri
indicati dall'articolo 22, comma 5, del Decreto Legge; 
  Vista la nota del 20 luglio 2017 con la quale Banca Monte Paschi ha
comunicato  che  il  valore  nominale  degli  strumenti  di  capitale
aggiuntivo di classe 1 e tutti gli strumenti e  prestiti  computabili
come elementi di classe 2, inclusi quelli  detenuti  da  Banca  Monte
Paschi e/o proprie controllate, e' pari a euro 4.658.879.597,64; 
  Considerato  che  ai  fini  dell'applicazione   delle   misure   di
ripartizione degli oneri, di cui all'articolo 22 del  Decreto  Legge,
si rende necessario disporre un aumento del capitale sociale di Banca
Monte Paschi, per un importo pari a  euro  4.472.909.844,60  euro  al
servizio delle misure stesse; 
  Considerato, in particolare, che  si  rende  necessario,  visto  il
fabbisogno di capitale regolamentare di Banca Monte Paschi, applicare
le misure di ripartizione degli oneri  sia  all'intero  ammontare  di
strumenti di cui al comma 2, lettera a),  del  medesimo  articolo  22
(strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1), sia, non essendo cio'
sufficiente  a  coprire  il  fabbisogno  di  capitale  regolamentare,
all'intero ammontare di strumenti di cui al comma 2, lettera b),  del
medesimo articolo 22 (strumenti e prestiti computabili come  elementi
di classe 2); 
  Considerato  che  si  rende  quindi  necessario,  anche   al   fine
assicurare parita'  di  trattamento  per  i  titolari  di  tutti  gli
strumenti sopra richiamati e puntualmente elencati nell'articolo  23,
comma 3, del Decreto Legge,  disporre  la  conversione  dei  medesimi
strumenti, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettere a) e  b),  del
Decreto  Legge,  in  azioni  di  Banca  Monte  Paschi,   secondo   la
metodologia di calcolo indicata nell'Allegato, parte  A,  al  Decreto
Legge; 
  Considerato  che  si  rende  altresi'  necessario,  per  assicurare
l'efficace applicazione delle misure  di  ripartizione  degli  oneri,
disporre, ai sensi dell'articolo 22, comma  2,  lettera  c-bis),  del
Decreto Legge, l'azzeramento delle passivita' di Banca  Monte  Paschi
derivanti da finanziamenti alla stessa concessi da soggetti  da  essa
controllati nell'ambito di operazioni unitarie  di  finanziamento  di
cui all'articolo 22, comma 3, del Decreto Legge; 
  Considerato che l'adozione delle misure previste dall'articolo  22,
comma 2, del Decreto Legge determina, tra l'altro, l'inefficacia,  ai
sensi del comma 3 del medesimo articolo, delle garanzie rilasciate da
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. se  ricorrono  cumulativamente
le condizioni ivi previste, nonche' l'inefficacia, ai sensi del comma
4 del medesimo articolo, delle clausole contrattuali o di altro  tipo
stipulate dalla Banca stessa, aventi  ad  oggetto  proprie  azioni  o
strumenti di capitale di cui al  comma  2  del  medesimo  articolo  e
relative ai diritti  patrimoniali  spettanti  sugli  stessi,  che  ne
impediscono o limitano la piena computabilita' nel capitale  primario
di classe 1; 
  Vista la relazione predisposta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4,
del Decreto  Legge,  da  PricewaterhouseCoopers  SpA,  relativa  alla
determinazione del valore  delle  azioni  ordinarie  di  Banca  Monte
Paschi nell'ambito del processo di ricapitalizzazione  precauzionale,
nonche' il documento integrativo della stessa  PricewaterhouseCoopers
SpA in data 23 giugno 2017, e la relativa  lettera  di  asseverazione
trasmessa in data 5  luglio  2017  da  Mazars  Italia  S.p.A.,  quale
esperto  indipendente   nominato   da   Banca   d'Italia   ai   sensi
dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge; 
  Vista l'indicazione del  valore,  pari  a  euro  17,3  per  azione,
necessario per calcolare, in conformita' con l'Allegato  del  Decreto
Legge, il  prezzo  delle  azioni  da  attribuire  ai  titolari  degli
strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2,  del  Decreto
Legge,  trasmessa  da  Banca  Monte  Paschi  al  Ministero  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 4, del Decreto Legge; 
  Vista la relazione predisposta, ai sensi dell'articolo 15, comma 1,
lettera d), del Decreto Legge, da PricewaterhouseCoopers  S.p.A.,  ai
fini dell'apprezzamento del rispetto del principio del  "no  creditor
worse  off",  nonche'   il   documento   integrativo   della   stessa
PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 9 giugno 2017,  e  la  relativa
lettera di asseverazione trasmessa in data 5 luglio  2017  da  Mazars
Italia S.p.A., quale esperto indipendente nominato da Banca  d'Italia
ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge; 
  Considerato che per effetto dell'applicazione della metodologia  di
calcolo di cui alla parte A dell'allegato al Decreto Legge il  prezzo
delle azioni di nuova  emissione  da  attribuire  ai  titolari  degli
strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2,  del  Decreto
Legge, e' risultato pari a euro 8,65; 
  Ritenuto,  tenuto  conto  della  relazione  predisposta,  ai  sensi
dell'articolo  15,  comma  1,  lettera  d),  del  Decreto  Legge,  da
PricewaterhouseCoopers  S.p.A.,  ai   fini   dell'apprezzamento   del
rispetto del principio del  "no  creditor  worse  off",  nonche'  del
documento integrativo della stessa PricewaterhouseCoopers  S.p.A.  in
data 9 giugno 2017, cosi' come asseverati ai sensi dell'articolo  15,
comma 2, del Decreto Legge, che e' verificata la  condizione  di  cui
all'articolo 22, comma 5, lettera c), del Decreto Legge; 
  Vista la nota n. 0930088/17 del 21 luglio 2017, con  cui  la  Banca
d'Italia ha trasmesso la proposta formulata  ai  sensi  dell'articolo
18, comma 2, del Decreto Legge n. 237 del 2016; 
  Tenuto conto dei  pareri  elaborati  dagli  esperti  finanziario  e
legale, selezionati dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai
sensi dell'articolo 23, comma 2, del Decreto  Legge,  ai  fini  della
strutturazione degli interventi  previsti  dal  Capo  II  del  citato
Decreto Legge; 
  Ritenuto che gli  elementi  derivanti  dall'istruttoria  effettuata
permettono di condividere la proposta formulata dalla Banca  d'Italia
con nota n. 0930088/17 del 21 luglio 2017, le  cui  motivazioni  sono
qui integralmente richiamate e recepite; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Aumento di capitale a servizio delle  misure  di  ripartizione  degli
                                oneri 
 
  1. E' disposto l'aumento del capitale di Banca Monte dei Paschi  di
Siena S.p.A. per un importo pari  a  euro  4.472.909.844,60  mediante
l'emissione  di  n.  517.099.404  azioni  ordinarie,  che   risultano
integralmente sottoscritte per effetto delle disposizioni di cui agli
articoli 2 e 4 del presente decreto.