IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15 (di seguito il "Decreto Legge"), e segnatamente, il Capo II ("Interventi di rafforzamento patrimoniale"), recante la disciplina delle modalita' e delle condizioni dell'intervento dello Stato a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani; Visti, in particolare, i seguenti articoli del Decreto Legge: - articolo 13, comma 2, che autorizza, al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da societa' italiane capogruppo di gruppi bancari secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal Capo II del Decreto Legge; - articolo 18, comma 2, che prevede che, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, sia disposta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri in conformita' con quanto previsto dall'articolo 22 del Decreto Legge; - articolo 22, che disciplina le misure di ripartizione degli oneri fra i creditori e che, tra l'altro, dispone che con il medesimo decreto di cui all'articolo 18, comma 2, sia disposto l'aumento di capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse; - articolo 23, comma 3, che, in caso di presentazione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "Banca Monte Paschi" o "Emittente") della richiesta di intervento dello Stato cui all'articolo 15, comma 1, del Decreto Legge, determina il valore economico da attribuire alle passivita' oggetto delle misure di ripartizione degli oneri ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge, ai fini della determinazione delle azioni da attribuire in sede di conversione in base alla metodologia di calcolo indicata nell'Allegato al Decreto Legge; Visto l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge, in forza del quale "per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorita' competente un programma di rafforzamento patrimoniale indicante l'entita' del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la realizzazione del Programma"; Tenuto conto che, dapprima il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte Paschi , in data 29 luglio 2016 e, successivamente, l'Assemblea in sede straordinaria, in data 24 novembre 2016, hanno rispettivamente deliberato una ricapitalizzazione di 5 miliardi di Euro al fine di aderire alla richiesta della Banca Centrale Europea concernente la realizzazione di un programma di rafforzamento patrimoniale necessario a colmare le lacune, in termini di capitale regolamentare, emerse in relazione ad una prova di stress test basata su uno scenario avverso; Considerato che l'operazione di ricapitalizzazione di cui al precedente punto non e' stata realizzata per l'impossibilita' di un suo completamento nei termini previsti, a causa della mancata adesione da parte di investitori privati; Visto l'articolo 14, comma 5, del Decreto Legge, in relazione al quale "se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'Emittente puo' presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15"; Vista la nota del 23 dicembre 2016 con la quale Banca Monte Paschi ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca Centrale Europea l'intenzione di richiedere l'intervento dello Stato nella forma della ricapitalizzazione precauzionale ai sensi dell'articolo 32, par. 4, lettera d), punto iii), della direttiva 2014/59/UE, dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell'articolo 13 del Decreto Legge; Vista la nota del 23 dicembre 2016, con cui la Banca Centrale Europea, ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Commissione europea il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente per un importo pari a euro 8,8 miliardi su base consolidata; Vista la nota del 30 dicembre 2016 con la quale Banca Monte Paschi ha formalizzato la richiesta di supporto pubblico ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Decreto Legge; Vista la nota del 19 giugno 2017, con cui la Banca Centrale Europea ha definito, anche tenuto conto del piano di ristrutturazione presentato dall'Emittente in relazione alla richiesta di supporto pubblico, i nuovo requisiti regolamentari minimi che Banca Monte Paschi e' tenuta a rispettare; Vista la nota del 28 giugno 2017 con cui la Banca Centrale Europea ha confermato che Banca Monte Paschi e' solvente ai sensi dell'articolo 32, par. 4, lettera d), punto (iii), della direttiva 2014/59/UE; Vista la decisione della Commissione europea del 4 luglio 2017, con la quale la ricapitalizzazione precauzionale in favore di Banca Monte Paschi e' stata ritenuta compatibile con il mercato interno e che prevede, tra l'altro, che tutti gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e tutti gli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 siano convertiti in azioni ordinarie di nuova emissione; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, ritenuta la necessita' di un intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale di Banca Monte Paschi, ha disposto un aumento del capitale sociale della Banca a servizio della sottoscrizione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di azioni ordinarie della Banca stessa, per un importo pari a euro 3.854.215.456,30 e che, in conformita' all'articolo 22, comma 1, del Decreto Legge, ha subordinato l'efficacia della suddetta sottoscrizione all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, di cui allo stesso articolo 22; Visto che non sussistono, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del Decreto Legge, le situazioni e i presupposti di cui all'art. 18, comma 5, del medesimo Decreto, in quanto non consta un accertamento in tal senso dell'autorita' competente; Considerato che non ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 7, del Decreto Legge e che l'adozione delle misure di ripartizione degli oneri deve avvenire nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 22, comma 5, del Decreto Legge; Vista la nota del 20 luglio 2017 con la quale Banca Monte Paschi ha comunicato che il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e tutti gli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2, inclusi quelli detenuti da Banca Monte Paschi e/o proprie controllate, e' pari a euro 4.658.879.597,64; Considerato che ai fini dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, di cui all'articolo 22 del Decreto Legge, si rende necessario disporre un aumento del capitale sociale di Banca Monte Paschi, per un importo pari a euro 4.472.909.844,60 euro al servizio delle misure stesse; Considerato, in particolare, che si rende necessario, visto il fabbisogno di capitale regolamentare di Banca Monte Paschi, applicare le misure di ripartizione degli oneri sia all'intero ammontare di strumenti di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 22 (strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1), sia, non essendo cio' sufficiente a coprire il fabbisogno di capitale regolamentare, all'intero ammontare di strumenti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 22 (strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2); Considerato che si rende quindi necessario, anche al fine assicurare parita' di trattamento per i titolari di tutti gli strumenti sopra richiamati e puntualmente elencati nell'articolo 23, comma 3, del Decreto Legge, disporre la conversione dei medesimi strumenti, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettere a) e b), del Decreto Legge, in azioni di Banca Monte Paschi, secondo la metodologia di calcolo indicata nell'Allegato, parte A, al Decreto Legge; Considerato che si rende altresi' necessario, per assicurare l'efficace applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, disporre, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c-bis), del Decreto Legge, l'azzeramento delle passivita' di Banca Monte Paschi derivanti da finanziamenti alla stessa concessi da soggetti da essa controllati nell'ambito di operazioni unitarie di finanziamento di cui all'articolo 22, comma 3, del Decreto Legge; Considerato che l'adozione delle misure previste dall'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge determina, tra l'altro, l'inefficacia, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, delle garanzie rilasciate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. se ricorrono cumulativamente le condizioni ivi previste, nonche' l'inefficacia, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, delle clausole contrattuali o di altro tipo stipulate dalla Banca stessa, aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale di cui al comma 2 del medesimo articolo e relative ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi, che ne impediscono o limitano la piena computabilita' nel capitale primario di classe 1; Vista la relazione predisposta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Decreto Legge, da PricewaterhouseCoopers SpA, relativa alla determinazione del valore delle azioni ordinarie di Banca Monte Paschi nell'ambito del processo di ricapitalizzazione precauzionale, nonche' il documento integrativo della stessa PricewaterhouseCoopers SpA in data 23 giugno 2017, e la relativa lettera di asseverazione trasmessa in data 5 luglio 2017 da Mazars Italia S.p.A., quale esperto indipendente nominato da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge; Vista l'indicazione del valore, pari a euro 17,3 per azione, necessario per calcolare, in conformita' con l'Allegato del Decreto Legge, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge, trasmessa da Banca Monte Paschi al Ministero ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Decreto Legge; Vista la relazione predisposta, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), del Decreto Legge, da PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai fini dell'apprezzamento del rispetto del principio del "no creditor worse off", nonche' il documento integrativo della stessa PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 9 giugno 2017, e la relativa lettera di asseverazione trasmessa in data 5 luglio 2017 da Mazars Italia S.p.A., quale esperto indipendente nominato da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge; Considerato che per effetto dell'applicazione della metodologia di calcolo di cui alla parte A dell'allegato al Decreto Legge il prezzo delle azioni di nuova emissione da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge, e' risultato pari a euro 8,65; Ritenuto, tenuto conto della relazione predisposta, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), del Decreto Legge, da PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai fini dell'apprezzamento del rispetto del principio del "no creditor worse off", nonche' del documento integrativo della stessa PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 9 giugno 2017, cosi' come asseverati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge, che e' verificata la condizione di cui all'articolo 22, comma 5, lettera c), del Decreto Legge; Vista la nota n. 0930088/17 del 21 luglio 2017, con cui la Banca d'Italia ha trasmesso la proposta formulata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Decreto Legge n. 237 del 2016; Tenuto conto dei pareri elaborati dagli esperti finanziario e legale, selezionati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legge, ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal Capo II del citato Decreto Legge; Ritenuto che gli elementi derivanti dall'istruttoria effettuata permettono di condividere la proposta formulata dalla Banca d'Italia con nota n. 0930088/17 del 21 luglio 2017, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite; Decreta: Art. 1 Aumento di capitale a servizio delle misure di ripartizione degli oneri 1. E' disposto l'aumento del capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per un importo pari a euro 4.472.909.844,60 mediante l'emissione di n. 517.099.404 azioni ordinarie, che risultano integralmente sottoscritte per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto.