IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee L. 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto il decreto regionale dirigenziale n. 40 del 18 luglio 2017 della Regione Campania, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata agraria 2017 di anticipare al 20 luglio la raccolta dei pomodori della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» a causa di condizioni metereologiche sfavorevoli; Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al provvedimento della Regione Campania emerge con chiarezza che le particolari condizioni climatiche verificatesi durante l'anno hanno prodotto un anticipo della fase di maturazione dei frutti destinati alla produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»; Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4 prevede l'inizio della raccolta compresa tra il 30 luglio ed il 30 settembre e che il mantenimento di questa data, nell'annata agraria 2017, comprometterebbe la qualita' dei frutti alterando sia i parametri chimico fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», ai sensi del citato art. 53 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; Provvede alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996. La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata di raccolta 2017 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Roma, 19 luglio 2017 Il direttore generale: Abate