IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio 2013, n. 105 relativo al «Regolamento recante organizzazione
del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali»,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale 17  gennaio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, recante la  delega  di
attribuzioni del Ministero delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, per taluni atti  di  competenza  dell'Amministrazione,  al
Sottosegretario di Stato on. le Giuseppe Castiglione; 
  Visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
  Visto  in  particolare  l'art.  18,  paragrafo   1   del   suddetto
regolamento  1379/2013,   relativo   a   controlli   e   revoca   del
riconoscimento delle organizzazioni di produttori del  settore  della
pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013,  art.  3,  della
Commissione del 17 dicembre 2013,  relativo  alle  organizzazioni  di
produttori; 
  Visto il decreto del Ministro della Marina mercantile  in  data  27
aprile 1977 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16  giugno
1977, inerente il  riconoscimento,  ai  fini  del  regolamento  (CEE)
100/1976 del Consiglio, successivamente abrogato, nonche' a tutti gli
effetti eventuali conseguenti a norma di  legge,  dell'organizzazione
di produttori nel settore  della  pesca  costiera  locale  denominata
«Associazione Produttori Pesca Adriatica  -  Societa'  Cooperativa  a
responsabilita' limitata» con sede a Fano; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
in data 14  marzo  2002,  con  il  quale,  a  favore  della  suddetta
organizzazione di produttori, e' stato esteso il  riconoscimento,  ai
fini del regolamento (CE) 104/2000, articoli 5 e 6, e del regolamento
2318/2001, nonche' a tutti gli effetti eventuali conseguenti a  norma
di legge, anche per la produzione delle altre specie ittiche elencate
nel decreto stesso; 
  Visto l'art. 18 del regolamento (UE) 1379/2013, in base al quale il
riconoscimento  di  un'organizzazione  di  produttori   puo'   essere
revocato se non sussistono piu' i requisiti previsti dall'art. 14 del
regolamento medesimo; 
  Considerata la lettera in data  30  novembre  2016,  con  la  quale
l'Ufficio circondariale marittimo di Fano, a seguito delle  verifiche
sul funzionamento della organizzazione di cui trattasi, ha comunicato
che l'organizzazione medesima e' stata  posta  in  liquidazione,  con
atto del 30 giugno 2016, a far data dal 2 agosto  2016,  allegando  a
tal fine la visura della Camera di commercio di Pesaro e  Urbino,  da
cui risulta la liquidazione e cessione della «Associazione Produttori
Pesca Adriatica Soc .Coop.» con sede a Fano di cui trattasi; 
  Considerato  che  la  suddetta   «Associazione   Produttori   Pesca
Adriatica Soc. Coop.» con sede a Fano non opera piu' per le finalita'
specifiche previste dalla normativa comunitaria, e che  pertanto  non
sussistono piu' le condizioni per il mantenimento del  riconoscimento
della suddetta Associazione quale organizzazione di produttori  della
pesca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' revocato, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013,  art.  18,  e
del  regolamento  di  esecuzione   (UE)   1419/2013,   art.   3,   il
riconoscimento quale organizzazione di produttori nel  settore  della
pesca della organizzazione denominata «Associazione Produttori  Pesca
Adriatica Soc. Coop.» con sede a  Fano,  gia'  concesso  con  decreto
ministeriale del 27 aprile 1977 e con successivo decreto ministeriale
del 14 marzo 2002. 
  Avverso   il   presente   provvedimento   e'   esperibile   ricorso
amministrativo al competente Tribunale amministrativo regionale entro
sessanta giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro centoventi
giorni a decorrere dalla  medesima  data,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 luglio 2017 
 
                             Il Sottosegretario di Stato: Castiglione