IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto ministeriale  24  luglio  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  240
del 15 ottobre 2003 recante, organizzazione del servizio nazionale di
certificazione volontaria  del  materiale  di  propagazione  vegetale
delle piante da frutto; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  169/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana  n.  248   del   24   ottobre   2005,   relativo
all'attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  maggio  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  168
del 21 luglio 2006 recante disposizioni generali per la produzione di
materiale di moltiplicazione delle specie  arbustive  ed  arboree  da
frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica; 
  Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre  2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea,  serie  267
dell'8 ottobre 2008, relativa alla commercializzazione dei  materiali
di moltiplicazione delle piante da frutto e delle  piante  da  frutto
destinate alla produzione di frutti; 
  Visto il decreto legislativo 25  giugno  2010  n.  124,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 180 del 4 agosto  2010  relativo  all'attuazione  della  direttiva
2008/90/CE  del  Consiglio  relativa  alla  commercializzazione   dei
materiali di moltiplicazione delle piante da  frutto  destinate  alla
produzione di frutti; 
  Visto il decreto del direttore generale dello Sviluppo rurale del 6
dicembre 2016, recante  recepimento  delle  direttive  di  esecuzione
della Commissione del  15  ottobre  2014:  2014/96/UE  relativa  alle
prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio  dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito  di
applicazione della direttiva  2008/90/CE  del  Consiglio,  2014/97/UE
recante  modalita'  di  esecuzione  della  direttiva  2008/90/CE  del
Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e  delle
varieta' e  l'elenco  comune  delle  varieta'  e  2014/98/UE  recante
modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio  per
quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle
piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici  per
i  fornitori  e  le  norme  dettagliate  riguardanti   le   ispezioni
ufficiali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 14 del 17 gennaio 2017; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014,  n.  1622,  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105
del 27 febbraio 2013»; 
  Considerato   che   la    corilicoltura    nazionale    costituisce
un'importante fonte di  approvvigionamento  di  nocciole  di  elevata
qualita' per l'industria dolciaria italiana; 
  Ravvisata la necessita' di elevare ulteriormente le caratteristiche
qualitative dei materiali di moltiplicazione delle piante di nocciolo
al fine di migliorare anche la qualita' della produzione di nocciole; 
  Ritenuta l'opportunita' di dettare disposizioni specifiche  per  la
produzione, su base volontaria, di materiali di propagazione vegetale
di  Nocciolo  certificati  di  qualita'   superiore   agli   standard
comunitari; 
  Acquisito il parere favorevole del Comitato  fitosanitario  di  cui
all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ai  sensi
dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 maggio 2006,  nella  riunione
del 18 luglio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Le norme contenute nel presente  decreto  si  applicano  per  la
certificazione dei materiali di propagazione appartenenti alle specie
di nocciolo di seguito  elencate,  nonche'  ai  relativi  portinnesti
anche se di specie diversa o ibridi: 
    Nocciolo comune (Corylus avellana L.); 
    Nocciolo lungo (Corylus maxima Mill.); 
    Corylus americana Marshall; 
    Corylus heterophylla Fisch; 
    Corylus cornuta Marshall; 
    Corylus colurna L.; 
    Corylus ferox Wallich; 
    Corylus chinensis L. 
  2. Ai fini del presente decreto il decreto  ministeriale  4  maggio
2006, citato nelle premesse, e' di seguito denominato «decreto».