IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  direttiva  2014/40/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco  e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga  la
direttiva 2001/37/CE e, in particolare, gli articoli 13 e 19; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  gennaio  2016,  n.  6,  recante
«Recepimento della  direttiva  2014/40/UE  sul  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e  alla  vendita
dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati  e  che  abroga  la
direttiva 2001/37/CE» e, in  particolare  l'art.  20,  comma  4,  che
prevede che con decreto del Ministro della salute  e  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sei mesi dal 20  maggio  2016,  sono  stabilite  le
procedure e modalita' attraverso le quali il Ministero della  salute,
sentito l'Istituto superiore di  sanita',  procede  alle  valutazioni
delle informazioni e degli studi di  cui  al  comma  2  del  medesimo
articolo, al fine di riconoscere la riduzione  di  sostanze  tossiche
ovvero il potenziale rischio ridotto  dei  prodotti  del  tabacco  di
nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione, a  parita'  di
condizioni  di   utilizzo,   nonche'   le   relative   modalita'   di
etichettatura; 
  Dato atto che, ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  lettera  p),  del
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, per prodotto  del  tabacco
di nuova generazione si intende un prodotto del tabacco che  soddisfa
congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) non rientra nelle categorie seguenti:  sigarette,  tabacco  da
arrotolare, tabacco da pipa,  tabacco  per  pipa  ad  acqua,  sigari,
sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco  per  uso
orale; 
    b) e' immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014; 
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 e, in
particolare, il comma 1, lettera b), che prevede che  l'etichettatura
delle confezioni unitarie e dell'eventuale imballaggio esterno  e  il
prodotto  del  tabacco  in  se'  non  comportano  alcun  elemento   o
caratteristica che lasci intendere, fermo restando  quanto  stabilito
dall'art. 20, che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo
di altri o miri a ridurre l'effetto di  alcuni  elementi  nocivi  del
fumo o abbia proprieta' rivitalizzanti,  energizzanti,  curative,  di
ringiovanimento, naturali, biologiche o produca altri benefici per la
salute o lo stile di vita; 
  Visto, altresi', l'art. 11, comma 1, lettera a), della  Convenzione
quadro dell'Organizzazione mondiale della sanita'  -  OMS  -  per  la
lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 marzo 2003, e ratificata in
Italia con la legge 18 marzo 2008, n. 75; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/2186  della  Commissione
del 25 novembre 2015 che istituisce un formato per la presentazione e
la messa a disposizione delle informazioni relative ai  prodotti  del
tabacco adottata ai  sensi  degli  articoli  5,  paragrafo  5  e  25,
paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE; 
  Visto,  in  particolare,  il  quinto  considerando   della   citata
decisione di esecuzione (UE) 2015/2186 che consente agli Stati membri
di mettere a disposizione gli strumenti per  la  presentazione  delle
informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni anche ai fini  della
notifica dei prodotti del tabacco di nuova  generazione  prima  della
loro immissione sul mercato, a norma  dell'art.  19  della  direttiva
2014/40/UE; 
  Dato atto che la menzionata decisione prevede  l'istituzione  e  il
funzionamento di un sistema comune  di  raccolta  delle  informazioni
(Common  Entry  Gate  -  «EU-CEG»),  predisposto  dalla   Commissione
europea; 
  Visto l'Accordo, sottoscritto tra il Ministero della  salute  e  la
Direzione generale della salute e della  sicurezza  alimentare  della
Commissione Europea in data 11  maggio  2016,  con  cui  l'Italia  si
avvale del menzionato sistema «EU-CEG» per la conservazione dei  dati
sui  prodotti  del  tabacco,  sui  prodotti  del  tabacco  di   nuova
generazione, sulle sigarette elettroniche e i contenitori di  liquido
ricarica e sui prodotti da fumo a base di erbe; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  definisce  le  procedure  e  le  modalita'
attraverso le quali il Ministero  della  salute,  sentito  l'Istituto
superiore di sanita', valuta le  informazioni  e  gli  studi  di  cui
all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.  6,
al fine di riconoscere la riduzione di sostanze  tossiche  ovvero  il
potenziale  rischio  ridotto  dei  prodotti  del  tabacco  di   nuova
generazione  rispetto  ai  prodotti  da  combustione,  a  parita'  di
condizioni  di   utilizzo,   nonche'   le   relative   modalita'   di
etichettatura.