IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE e, in particolare, gli articoli 13 e 19; Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante «Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE» e, in particolare l'art. 20, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro della salute e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dal 20 maggio 2016, sono stabilite le procedure e modalita' attraverso le quali il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanita', procede alle valutazioni delle informazioni e degli studi di cui al comma 2 del medesimo articolo, al fine di riconoscere la riduzione di sostanze tossiche ovvero il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione, a parita' di condizioni di utilizzo, nonche' le relative modalita' di etichettatura; Dato atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, per prodotto del tabacco di nuova generazione si intende un prodotto del tabacco che soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: a) non rientra nelle categorie seguenti: sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale; b) e' immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 e, in particolare, il comma 1, lettera b), che prevede che l'etichettatura delle confezioni unitarie e dell'eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in se' non comportano alcun elemento o caratteristica che lasci intendere, fermo restando quanto stabilito dall'art. 20, che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri o miri a ridurre l'effetto di alcuni elementi nocivi del fumo o abbia proprieta' rivitalizzanti, energizzanti, curative, di ringiovanimento, naturali, biologiche o produca altri benefici per la salute o lo stile di vita; Visto, altresi', l'art. 11, comma 1, lettera a), della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanita' - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 marzo 2003, e ratificata in Italia con la legge 18 marzo 2008, n. 75; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/2186 della Commissione del 25 novembre 2015 che istituisce un formato per la presentazione e la messa a disposizione delle informazioni relative ai prodotti del tabacco adottata ai sensi degli articoli 5, paragrafo 5 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE; Visto, in particolare, il quinto considerando della citata decisione di esecuzione (UE) 2015/2186 che consente agli Stati membri di mettere a disposizione gli strumenti per la presentazione delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni anche ai fini della notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione prima della loro immissione sul mercato, a norma dell'art. 19 della direttiva 2014/40/UE; Dato atto che la menzionata decisione prevede l'istituzione e il funzionamento di un sistema comune di raccolta delle informazioni (Common Entry Gate - «EU-CEG»), predisposto dalla Commissione europea; Visto l'Accordo, sottoscritto tra il Ministero della salute e la Direzione generale della salute e della sicurezza alimentare della Commissione Europea in data 11 maggio 2016, con cui l'Italia si avvale del menzionato sistema «EU-CEG» per la conservazione dei dati sui prodotti del tabacco, sui prodotti del tabacco di nuova generazione, sulle sigarette elettroniche e i contenitori di liquido ricarica e sui prodotti da fumo a base di erbe; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto definisce le procedure e le modalita' attraverso le quali il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanita', valuta le informazioni e gli studi di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, al fine di riconoscere la riduzione di sostanze tossiche ovvero il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione, a parita' di condizioni di utilizzo, nonche' le relative modalita' di etichettatura.