IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un  quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante Adozione
del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei  prodotti
fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14  agosto
2012, n. 150, recante: «Attuazione della  direttiva  2009/128/CE  che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai  fini  dell'utilizzo
sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del  Regolamento  (CE)  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   375/2013   della
Commissione, che approva la sostanza attiva Spiromesifen fino  al  30
settembre 2023, in conformita' al regolamento (CE) n.  1107/2009  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  all'immissione  sul
mercato dei prodotti  fitosanitari  e  che  modifica  l'allegato  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della commissione; 
  Visto il decreto del 24 febbraio  2012  modificato  successivamente
con decreti di cui l'ultimo in data 25 marzo 2014, con  il  quale  e'
stato autorizzato il prodotto fitosanitario denominato «Oberon»,  con
il  numero  di  registrazione  14136,  a  nome   dell'Impresa   Bayer
CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130; 
  Vista  l'istanza  presentata  dall'impresa  medesima   diretta   ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del suddetto
prodotto  fitosanitario,  sulla  base   del   dossier   102000007775,
presentato dall'impresa Bayer CropScience Srl, conforme ai  requisiti
di cui all'allegato III del citato decreto legislativo  n.  194/1995,
trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione; 
  Considerato che l'Impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a  quanto  previsto  dal
regolamento n. 375/2013, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed
in conformita'  alle  condizioni  definite  per  la  sostanza  attiva
Spiromesifen; 
  Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della
valutazione   del   sopracitato    dossier    102000007775,    svolta
dall'Universita'  di  Milano  UNIMI,  al  fine  di  ri-registrare  il
prodotto fitosanitario di cui trattasi fino  al  31  settembre  2023,
alle nuove condizioni di impiego; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 11 aprile 2017 con la  quale  e'
stata richiesta  all'Impresa  Bayer  CropScience  Srl,  titolare  del
dossier, la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo; 
  Vista la nota del 19 aprile 2017 con la  quale  l'Impresa  titolare
delle registrazioni  del  prodotto  fitosanitario  in  questione,  ha
ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler
produrre il prodotto in questione  anche  in  altri  stabilimenti  di
produzione; 
  Ritenuto di ri-registrare  fino  al  30  settembre  2023,  data  di
scadenza dell'approvazione della  sostanza  attiva  Spiromesifen,  il
prodotto fitosanitario di  cui  trattasi,  alle  condizioni  definite
dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato  VI
del regolamento (CE) n.  546/2011,  e  s.m.i.,  e  alle  disposizioni
specifiche di cui all'allegato del regolamento di approvazione  della
sostanza attiva in questione; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012. 
 
                              Decreta: 
 
  E' ri-registrato fino  al  30  settembre  2023,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza  attiva  Spiromesifen,  il  prodotto
fitosanitario Oberon con il numero di  reg.  14136  del  24  febbraio
2012, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in  data
25 marzo 2014, a nome dell'Impresa Bayer CropScience  Srl,  con  sede
legale in Milano, viale Certosa n. 130, alle nuove condizioni e sulle
colture indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fissate
in applicazione  sia  dei  principi  uniformi  che  delle  condizioni
specifiche riportate nell'allegato  del  reg.  (UE)  n.  375/2013  di
approvazione della sostanza attiva stessa. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  anche
dagli stabilimenti delle imprese: 
    Bayer CropScience LP - Kansas City (USA); Schirm  GMBH  -  Lubeck
(Germania); Schirm GMBH - Schonebeck  (Germania);  SBM  Formulation -
Bezier (Francia); Phyteurop  S.A. -  Montreuil  -  Bellay  (Francia);
Arysta LifeScience - Nogueres (Francia); Cheminova Deutschland GMBH -
Stade (Germania): 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare  i
prodotti   fitosanitari   muniti    dell'etichetta    precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immessi  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 14 giugno 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco