IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta
nei  confronti  della   societa'   cooperativa   «Monolite   societa'
cooperativa sociale a r.l.»,  a  seguito  di  segnalazione  pervenuta
dalla Direzione territoriale del lavoro  di  Chieti,  conclusa  il  7
ottobre 2016 e del successivo verbale di accertamento concluso il  25
novembre 2016 con  la  proposta  di  adozione  del  provvedimento  di
gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni
le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva  e  che,  in  sede  di
accertamento  non  aveva  dato  prova  di  aver  sanato   una   grave
irregolarita', e piu' precisamente: 
  non risultava modificato il regolamento interno previsto  dall'art.
6 della legge n. 142/2001 con il corretto inserimento della specifica
indicazione del settore di appartenenza del C.C.N.L. applicato per la
remunerazione minima dei soci lavoratori con contratto di  lavoro  di
tipo subordinato. 
  Vista la nota n. 13573, trasmessa via Pec in data  7  aprile  2017,
con la  quale  e'  stato  comunicato  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile, che e'  risultata  correttamente
consegnata nella  casella  di  posta  elettronica  certificata  della
cooperativa; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito  della
comunicazione di avvio del procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Carlo Volpe; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore  unico  della   societa'   cooperativa   «Monolite
Societa' cooperativa sociale a r.l.» con sede in Torrevecchia Teatina
(CH) - C.F. 02512940699, costituita in  data  16  febbraio  2015,  e'
revocato.