IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di  revisione  ordinaria -  redatto
dall'Associazione  di  rappresentanza  Confcooperative  disposta  nei
confronti della societa' cooperativa «Societa'  cooperativa  Edilizia
Villaggio delle Palme a r.l.», concluso in data 24 gennaio  2017  con
la proposta di adozione del provvedimento di  gestione  commissariale
di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata  diffidata  a  sanare  nel  termine  di novanta
giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva ma che, in sede
di accertamento talune gravi irregolarita' risultavano non sanate,  e
piu' precisamente: 
    le cariche del Consiglio di amministrazione e del revisore legale
dei conti non risultavano rinnovate; 
    non risultava versato il contributo biennale di revisione  per  i
bienni 2013-2014 e 2015-2016; 
  Vista la nota n. 196097, trasmessa via Pec in data 25 maggio  2017,
con la  quale  e'  stato  comunicato  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile, che e'  risultata  correttamente
consegnata nella  casella  di  posta  elettronica  certificata  della
cooperativa; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito  della
comunicazione di avvio del procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Pierfranco Dini; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  Consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Societa' cooperativa Edilizia Villaggio delle Palme» a r.l. con sede
in Fermo - codice fiscale 00415440445, costituita in  data  21  marzo
1978, e' revocato.