Estratto determina AAM/AIC n. 113/2017 del 3 agosto 2017 
 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  COLECALCIFEROLO
BRACCO,  nella  forma  e  confezione:  «20.000  UI/ml  gocce   orali,
soluzione»  1  flacone  in  vetro  da  10  ml  con  contagocce,  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a. 
    Confezione: «20.000 UI/ml gocce orali, soluzione»  1  flacone  in
vetro da 10 ml con contagocce - A.I.C. n.  044633016  (in  base  10),
1BL2XS (in base 32). 
    Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione. 
    Validita' prodotto integro: 
      a confezionamento integro: quattro anni; 
      dopo prima apertura del flacone: sei mesi. 
    Composizione: un ml di soluzione (40 gocce) contiene  0,5  mg  di
colecalciferolo, pari a 20.000 UI di vitamine D3 (una goccia contiene
circa 500 UI): 
      principio attivo: colecalciferolo; 
      eccipienti:  trigliceridi  a  catena  media,  azoto,   anidride
carbonica. 
    Produttore del principio attivo: DSM Nutritional Products  France
SAS - 1 Boulevard D'Alsace - 68128 Village-Neuf -France. 
    Produttore del  prodotto  finito:  (produzione,  confezionamento,
controllo e rilascio del lotto) Merck KGaA- Frankfurter Strasse 250 -
64293 Darmstadt - Germany. 
    Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento della carenza
di vitamina D. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: A.I.C. n. 044633016  -  «20.000  UI/ml  gocce  orali,
soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml con contagocce. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, e successive  modificazioni,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: A.I.C. n. 044633016  -  «20.000  UI/ml  gocce  orali,
soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml con contagocce. 
    Classificazione ai fini della fornitura: RR - Ricetta ripetibile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e  successive
modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.