IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, comma 2; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze  dell'ispezione  straordinaria  effettuata  nei
confronti della societa' cooperativa  «Cooperativa  di  gestione  del
Mercato comunale coperto 3 Abbigliamento - Porta Palazzo»,  con  sede
in Torino; 
  Preso atto che la cooperativa  e'  stata  sottoposta  ad  ispezione
straordinaria  conclusa  in  data  8  giugno  2016  e  a   successivo
accertamento ispettivo a seguito di diffida concluso in data 8 luglio
2016 con la  proposta  di  adozione  del  provvedimento  di  gestione
commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Viste le risultanze del supplemento di verifica ispettiva  concluso
il 15 novembre  2016  dal  quale  si  rileva  che  la  cooperativa  -
diffidata a sanare le irregolarita' riscontrate nel termine di trenta
giorni - in sede di accertamento di verifica ispettiva,  concluso  in
data 15 dicembre 2016 con la conferma della proposta di adozione  del
provvedimento di gestione commissariale, evidenziava il permanere  di
talune gravi irregolarita' e piu' precisamente: 
  1) mancata esibizione della  perizia  asseverata  recante  l'esatto
ammontare dei crediti e la loro composizione e il  mastrino  relativo
alla situazione dei soci attuali; 
  2) mancata esibizione di un dettaglio  aggiornato  dei  debiti  con
l'indicazione delle date, le transazioni in corso e le rateizzazioni; 
  3) mancata esibizione del  contratto  preliminare  con  il  Mercato
centrale di Firenze per il superamento della criticita' attraverso la
concessione da parte della  cooperativa  degli  spazi  residui  della
struttura per la durata della  parte  residua  della  convenzione  in
cambio  dell'accollo  da  parte  del  citato   mercato   dei   debiti
sussistenti in capo alla  cooperativa  e  dei  costi  di  gestione  e
manutenzione dell'intera struttura; 
  4) mancata esibizione delle copie delle rateizzazioni con Equitalia
e con l'Agenzia delle entrate; 
  5) irregolare tenuta dei libri dei verbali delle assemblee e  delle
determinazioni  del  consiglio  di  amministrazione   non   risultano
correttamente tenuti ed aggiornati; 
  Tenuto  conto  che  gli  ispettori  incaricati  avevano,   inoltre,
evidenziato le gravi  mancanze  gestionali  e  di  trasparenza  nelle
comunicazioni ai soci, che non risultavano a  conoscenza  del  debito
reale nei confronti della societa'; 
  Vista la nota n. 0096084 del 15 marzo  2017  con  la  quale  questa
Direzione generale, sulla base delle citate risultanze ispettive,  ha
comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del
procedimento   per   l'adozione   del   provvedimento   di   gestione
commissariale; 
  Vista la nota pervenuta in data 27 marzo 2017 ed acquisita  con  il
numero di protocollo 108003 con la  quale  la  cooperativa  ha  fatto
pervenire  le  proprie  controdeduzioni  in  ordine   all'avvio   del
procedimento; 
  Vista la nota n. 139486 trasmessa in data 10  aprile  2017  con  la
quale questa Direzione generale comunicava  di  prendere  atto  della
nota  di  controdeduzioni  e  della  documentazione   attestante   il
superamento di talune irregolarita' contestate in sede di  avvio  del
procedimento e chiedeva, al fine di completare l'istruttoria, di  far
pervenire informazioni sui punti per i quali permaneva una situazione
non ancora chiarita e specificamente: 
  si  chiedevano  delucidazioni  in  merito  alla  posizione  che  la
societa' Mercato centrale Firenze  Srl  avrebbe  assunto  all'interno
della compagine sociale della cooperativa atteso che  nella  nota  di
controdeduzioni si asseriva che l'entrata nella cooperativa  di  tale
societa' - avrebbe comportato l'inserimento di persone fisiche  -  in
qualita' di soci -  che  avrebbe  consentito  alla  societa'  Mercato
centrale Firenze S.r.l. una posizione di controllo e  di  maggioranza
nei confronti della cooperativa, ipotesi non prevedibile  nell'ambito
del sistema cooperativistico; 
  si chiedeva la documentazione comprovante l'eventuale  avvio  della
procedura di rottamazione parziale per i debiti sociali afferenti  la
cooperativa; 
  si chiedeva conto  in  ordine  alla  irregolare  tenuta  dei  libri
sociali ed al loro mancato aggiornamento; 
  si rilevava il permanere di gravi irregolarita' e precisamente: una
grave situazione conflittuale esistente gia' da diversi  anni  tra  i
soci  e  la  cooperativa;  una  non  chiara  misura  dell'esposizione
debitoria della  cooperativa  nei  confronti  dei  soci;  assenza  di
certezza in ordine alle dinamiche che hanno  condotto  alla  nullita'
delle delibere assembleari del 26 gennaio  2016  e  del  13  dicembre
2016; assenza di una dettagliata relazione sugli errori  determinanti
afferenti il bilancio 2015 e la conseguente non corrispondenza con la
contabilita' generale; 
  Vista la nota pervenuta in data 12 giugno 2017 ed acquisita con  il
protocollo  218775  con  la  quale  il   legale   rappresentante   ha
comunicato: 
  1)  l'avvenuto  conferimento  ai  legali   che   assistono   l'ente
dell'incarico  di  verificare  che  le  condizioni   dell'investitore
(Mercato di San Lorenzo per il Centro Palatino) rispettino il sistema
mutualistico; 
  2) la nomina di un commercialista e di un consulente per verificare
la situazione contabile della cooperativa degli ultimi cinque anni; 
  3) che le autorita' comunali hanno espresso un parere positivo  sul
progetto presentato dal citato investitore; 
  4) che gli investitori si sono resi disponibili a saldare i  debiti
della cooperativa con le dovute e comprovate garanzie, ma  che  nelle
more della nuova gestione la cooperativa versa in una fase di  stallo
nell'attesa di una nuova rimodulazione dei debiti; 
  5) che i soci  si  sono  comunque  resi  disponibili  a  effettuare
versamenti volontari finalizzati alla copertura del debito; 
  Vista la nota ministeriale n. 240767 trasmessa in  data  22  giugno
2017 con la  quale  questa  Direzione  generale  ha  comunicato  alla
cooperativa che le  controdeduzioni  ed  osservazioni  formulate  nel
corso  della  approfondita   istruttoria,   concretavano   una   mera
dichiarazione  di  intenti  e  non  gia'   la   prova   dell'avvenuto
superamento di tutte irregolarita' riscontrate in  sede  ispettiva  e
contestate nella comunicazione di avvio del procedimento  e  che  non
potevano,  quindi,  ritenersi  utilmente   acquisiti   elementi   che
supportassero la  chiusura  del  procedimento  senza  l'adozione  del
provvedimento proposto; 
  Considerato che nella nota si specificava che le dichiarazioni  del
legale rappresentante in ordine all'asserito effettivo superamento di
talune delle irregolarita' contestate con la comunicazione  di  avvio
del procedimento potevano essere verificate solo attraverso un  nuovo
accesso  e  si  invitava  l'associazione  di  rappresentanza  a   far
pervenire le risultanze della nuova revisione; 
  Viste le risultanze della revisione effettuata dall'associazione di
rappresentanza Lega nazionale cooperative  e  mutue,  alla  quale  la
cooperativa risulta aderente, conclusa con accertamento a seguito  di
diffida in data 3 maggio 2017  con  la  conferma  della  proposta  di
adozione del provvedimento di gestione commissariale; 
  Considerato  che  dalle  risultanze  di  tali   ulteriori   accessi
ispettivi si rileva  il  permanere  delle  seguenti  irregolarita'  e
precisamente: che non e' stata redatta la perizia asseverata  recante
l'esatto ammontare dei  crediti  e  la  loro  composizione;  che  non
risulta in  essere  una  gestione  attiva  dei  crediti  con  analisi
aggiornata dell'esigibilita' e della storicita' degli stessi; che non
sono  state  richieste  rateizzazioni  o  rottamazioni   dei   debiti
rateizzazioni ad Equitalia; che non e' stata rinnovata la carica  del
revisore unico il cui mandato e' scaduto 7 ottobre 2014; che  non  e'
stato deliberato un piano di sostenibilita' per i  superamento  della
criticita' debitoria atteso che la posizione della  societa'  Mercato
centrale di Firenze S.r.l. non e' ancora stata  chiarita  poiche'  la
trattativa e'  tuttora  in  corso;  che  i  libri  sociali  risultano
aggiornati al 2016; 
  Considerato che le risultanze istruttorie e quanto sopra  riportato
evidenziano una situazione  di  irregolarita'  gestionale  che  rende
necessaria l'adozione del  provvedimento  di  gestione  commissariale
proposto al termine  dell'ispezione  straordinaria  e  confermato  al
termine del supplemento di verifica ispettiva; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile, che prevede che l'autorita' di vigilanza, in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto  che  trattasi  di  provvedimento  sanzionatorio,  che
incide sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che
viene  disposta  di  prassi  per  un  periodo  di  sei  mesi,   salvo
eccezionali motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti  nella  banca  dati  del  Ministero
sulla base delle  attitudini  professionali  e  dell'esperienza  come
risultanti   dai   relativi   curricula   e   dalla    disponibilita'
all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita,  al  fine  di
garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da  parte
del professionista  prescelto,  funzionale  alle  specificita'  della
procedura come sopra illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del prof. avv. Emanuele Cusa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Cooperativa di gestione del Mercato comunale coperto 3 Abbigliamento
- Porta Palazzo», con sede in Torino -  codice  fiscale  06205860015,
costituita in data 18 ottobre 1991 e' revocato.