IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernenti  i  livelli  massimi  di
residui di' antiparassitari nei o sui prodotti alimentari  e  mangimi
di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva  91/414/CEE
del Consiglio, nonche' i successivi regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, a
183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la
nutrizione  e  la  sanita'   animale,   concernenti   rispettivamente
l'istituzione  e  l'articolazione  del  Comitato   tecnico   per   la
nutrizione e la sanita'  animale  e  la  composizione  della  Sezione
consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Vista la domanda presentata, in data 28  aprile  2015  dall'Impresa
Biofa AG con sede legale in Rudolf-Diesel-Str.  2,  72525  Münsingen,
Germania, finalizzata al rilascio  dell'autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario VITIKAPPA ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) n.
1107/2009,  contenente  la   sostanza   attiva   Potassium   Hydrogen
Carbonate, indicando l'Italia quale Paese membro  relatore  ai  sensi
dell'art. 35 del citato regolamento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la
sostanza attiva Potassium Hydrogen  Carbonate  e'  stata  considerata
approvata a norma del Regolamento (CE) 1107/2009, fino al  31  agosto
2019,  alle  condizioni  riportate   nell'allegato   al   regolamento
medesimo; 
  Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft  registration
report-DRR) messo a disposizione degli Stati  membri,  della  Sezione
consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, dallo Stato
membro relatore Italia in data 28 settembre 2016; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Sezione
consultiva per i fitosanitari di cui  al  DM  30  marzo  2016  e  dal
richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma  1,  del  Regolamento  (CE)
1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario in questione e' stata  esaminata  dallo  Stato
membro relatore Italia con esito favorevole cosi  come  indicato  nel
rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR); 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 16 marzo 2017 con  la  quale  e'
stata  richiesta  la  documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo e dati tecnica-scientifici  aggiuntivi  da  presentarsi
entro 18 mesi dalla data del presente decreto; 
  Vista la nota pervenuta  in  data  30  marzo  2017,  con  la  quale
l'Impresa medesima ha presentato la documentazione  di  completamento
dell'iter autorizzativo; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  agosto
2020 l'Impresa Biofa AG con  sede  legale  in  Rudolf-Diesel-Str.  2,
72525 Münsingen, Germania, e' autorizzata, ai sensi  del  Regolamento
(CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il  prodotto  fitosanitario
denominato VITIKAPPA, con la composizione e alle condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari di  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive. 
  Il prodotto e' confezionato in taglie da: 5 kg / 10 kg / 20 kg / 25
kg. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa  estera  Biofa  AG,  Rudolf
Diesel-Str. 2, 72525 Münsingen - Germania. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16976. 
  E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegata
etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati». 
    Roma, 8 maggio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco