IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE  POLITICHE  AGRICOLE  ALIMENTARI  E
                              FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in
particolare l'art. 98; 
  Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27  febbraio
2013, n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il decreto ministeriale 17  gennaio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41  del  18  febbraio
2017, recate «Delega di attribuzioni  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e  forestali,  per  taluni  atti  di  competenza
dell'amministrazione, al Sottosegretario di  Stato  on.  le  Giuseppe
Castiglione»; 
  Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri del 1° marzo
2017 registrato dalla Corte dei conti al prot. n. 212  del  29  marzo
2017 il dott. Riccardo Rigillo e' stato nominato  direttore  generale
della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto lo statuto della Regione  siciliana,  approvato  con  decreto
legislativo  15  maggio  1946,  n.  455,   convertito   nella   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2  e  le  relative  disposizioni
attuative; 
  Vista la legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  che  ha
approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e
le relative disposizioni attuative; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante
orientamento  e   modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura,  che  prevede   incentivi   finanziari   per   gli
imprenditori ittici; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme
di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il  regolamento
(CE) n. 1626/94; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  del  20
novembre 2009 che istituisce un regime di controllo  comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012, recante  modalita',
termini e procedure per  l'applicazione  del  sistema  di  punti  per
infrazioni gravi alla licenza di pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti  (CE)  n.  2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del  Consiglio
e il regolamento (UE) n. 1255/2011  del  Parlamento  europeo,  ed  in
particolare l'art. 33, paragrafo I, lettera c); 
  Visto  il  programma  operativo,  predisposto  in  conformita'   al
disposto dell'art.  17  del  citato  regolamento  (UE)  n.  508/2014,
approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del  25
novembre 2015; 
  Viste le basi scientifiche dei Piani  di  gestione  per  le  unita'
autorizzate  al  sistema  di   pesca   a   strascico   iscritte   nei
compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19,
predisposti ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e
gia' esaminate dal  Comitato  tecnico-scientifico  della  Commissione
europea; 
  Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati a livello nazionale con decreto  direttoriale  del
20 maggio 2011, che prevedono  riduzioni  graduali  dello  sforzo  di
pesca in linea con gli obiettivi fissati  nel  Piano  di  adeguamento
della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale  19  maggio
2011; 
  Visto il decreto direttoriale n. 14689 del 22 giugno  2017  con  il
quale sono stati prorogati i citati Piani di gestione sino alla  data
del 31 dicembre 2017; 
  Vista la nota Ares(2017) 3704062 del 24 luglio 2017 con la quale la
Commissione  europea  approva  la  predetta  proroga  dei  Piani   di
gestione; 
  Vista la nota dell'11 giugno 2012 con la quale l'organo preposto al
monitoraggio scientifico dei Piani di gestione ha  rappresentato  che
il marginale differimento della data di avvio  del  fermo  temporaneo
rispetto ai  periodi  definiti  nei  citati  piani  di  gestione  non
determina alcuna significativa variazione ai fini dell'efficacia  dei
piani di gestione e  non  incide  negativamente  sulla  realizzazione
degli obiettivi di cui al Piano di adeguamento; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e,  in  particolare,  l'art.
21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; 
  Vista  la  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  di  conversione   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo
decreto di attuazione; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012  recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Preso  atto  dei  dati  del  Comitato   tecnico-scientifico   della
Commissione europea relativi allo sfruttamento degli  stock  del  Mar
Mediterraneo; 
  Tenuto conto che i pescherecci italiani che operano nel  Canale  di
Sicilia effettuano di consuetudine lo sbarco tecnico del pescato  nel
Porto di Lampedusa, al fine di limitare i costi di gestione e ridurre
i tempi di navigazione per raggiungere i luoghi di pesca; 
  Ritenuto necessario, in conformita' alla citata  normativa,  ed  in
considerazione dei relativi dati  inerenti  lo  sfruttamento  ittico,
attuare un fermo obbligatorio dell'attivita' di pesca per  le  unita'
autorizzate allo strascico, comprendenti i seguenti attrezzi: reti  a
strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a  divergenti,
al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore
equilibrio  tra  le  risorse  biologiche  e  l'attivita'  di   pesca,
attraverso  la  previsione  di  un  periodo  di  arresto  temporaneo,
diversamente articolato per aree in conformita' a quanto previsto dai
citati Piani di gestione; 
  Preso atto che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto
temporaneo dell'attivita' di  pesca  come  sopra  descritto  comporta
altresi'   conseguenze   pregiudizievoli   di    rilevante    impatto
occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficolta'  del  settore
dovute all'attuale congiuntura economica; 
  Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi
imbarcati  sulle  unita'  interessate  dalla  misura  medesima   sono
impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa; 
  Ritenuto necessario porre  in  essere  tutte  le  possibili  misure
previste dalla vigente  normativa  per  mitigare  gli  effetti  della
misura di fermo temporaneo; 
  Ritenuto di provvedere con  successivo  provvedimento  ministeriale
alla disciplina degli aspetti  attuativi  della  predetta  misura  di
fermo; 
  Sentite le regioni, le associazioni e le  organizzazioni  sindacali
del comparto ittico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Ambito applicativo 
 
  1. L'interruzione temporanea dell'attivita'  di  pesca  di  cui  al
presente  decreto,  riguarda  le  unita'  autorizzate   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con il sistema  strascico  -  comprendente  i
seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti,  sfogliare  rapidi,
reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unita' abilitate alla
pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un
idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca. 
  2. In relazione alla  sospensione  obbligatoria  dell'attivita'  di
pesca non imputabile alla volonta'  dell'armatore,  per  i  marittimi
imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di  cui
al presente decreto, e' prevista l'attivazione della  misura  sociale
straordinaria di cui all'art. 1, comma 346, della legge  n.  232/2016
(stabilita' 2016).  Le  modalita'  attuative  della  predetta  misura
sociale saranno determinate con successivo decreto del Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  quello  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'economia  e  delle
finanze. 
  3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e
le modalita' di erogazione degli aiuti  alle  imprese  di  pesca  che
effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al  presente
provvedimento ed ai provvedimenti  della  Regione  Sardegna  e  della
Regione Sicilia di cui all'art. 2, comma 7.