IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunita', e successive modifiche; Visto, in particolare, l'art. 16, comma 2, della direttiva 2000/29/CE ai sensi del quale ciascuno Stato membro deve adottare adeguate misure fitosanitarie al fine di prevenire i rischi di diffusione degli organismi nocivi di nuova introduzione non indicati negli allegati I e II; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Considerato che un focolaio di Meloidogyne graminicola, organismo nocivo non precedentemente segnalato per il territorio europeo, e' stato rinvenuto nel 2016 nella Regione Piemonte; Ritenuto necessario definire misure fitosanitarie nazionali per impedire la diffusione di Meloidogyne graminicola nel territorio della Repubblica italiana; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta del 28 marzo 2017; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 25 maggio 2017; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo Meloidogyne graminicola.