IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza; 
  Visto  l'art.  49  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   in
particolare il comma 2,  che  demanda  ad  un  decreto  del  Ministro
competente per l'amministrazione di appartenenza, di concerto con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
l'individuazione, nell'ambito delle pianificazioni di  ammodernamento
connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze di  polizia,  dei
materiali e dei mezzi suscettibili di alienazione e delle  procedure,
anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale  dello  Stato,
nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185; 
  Visto l'art. 49, comma 3, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
secondo cui con  il  decreto  di  cui  al  comma  2,  della  medesima
disposizione, sono altresi' disciplinate le modalita' per la cessione
a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali  o  dei
mezzi non piu'  destinati  all'impiego,  allo  scopo  di  consentirne
l'esposizione al pubblico; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  ed  in
particolare  l'art.  23,  con  il  quale  sono  state  trasferite  al
Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni dei Ministeri dei
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n.
359,  recante  il  «Regolamento  che  stabilisce  i  criteri  per  la
determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione  della
pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che  espleta
funzioni di polizia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992,  n.
417, recante il «Regolamento di  amministrazione  e  di  contabilita'
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2001,
n. 189, recante il «Regolamento di semplificazione  del  procedimento
relativo  all'alienazione  dei  beni  mobili  dello  Stato»   ed   in
particolare l'art. 6 che consente la permuta di beni mobili, a titolo
di parziale pagamento di beni da acquisire, nell'ambito dei  rapporti
contrattuali tra pubbliche amministrazioni  e  imprese  fornitrici  o
anche per facilitare agli appaltatori l'acquisto di beni fuori uso; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,  n.
208, concernente il «Regolamento  per  il  riordino  della  struttura
organizzativa   delle   articolazioni    centrali    e    periferiche
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, a  norma  dell'art.  6
della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
  Visto gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, recante «norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze    delle    amministrazioni    pubbliche»,    riguardanti,
rispettivamente, le funzioni dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali e dei dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4
del medesimo decreto legislativo; 
  Ritenuto di dover procedere alla  definizione  delle  procedure  di
alienazione dei materiali e  dei  mezzi  specificamente  individuati,
nonche' delle modalita' per la cessione a titolo gratuito  ai  musei,
pubblici o privati, dei materiali e  dei  mezzi  non  piu'  destinati
all'impiego, per consentirne l'esposizione al pubblico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai materiali e
ai  mezzi  dell'amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e  della
Polizia di Stato che, nell'ambito dei  programmi  di  ammodernamento,
non sono piu' in linea con le effettive esigenze operative, nonche' a
quelli che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
siano gia' stati dichiarati  fuori  uso  per  cause  tecniche  o  per
normale usura. 
  2. Il  presente  decreto  determina,  altresi',  le  procedure,  le
condizioni e le modalita' per la stipula di convenzioni  e  contratti
tra  il  Dipartimento  della   pubblica   sicurezza   del   Ministero
dell'interno ed i soggetti pubblici e privati per la permuta di mezzi
e materiali, in luogo di beni, servizi e  prestazioni,  ai  fini  del
contenimento delle spese di ricerca,  potenziamento,  ammodernamento,
manutenzione e supporto relative a  mezzi,  sistemi  e  materiali  in
dotazione  all'amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ed   alla
Polizia di Stato, nel rispetto della vigente disciplina in materia di
contratti pubblici e del principio di economicita'.