IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre  2013,«Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Visto il  verbale  di  mancata  revisione  ordinaria  disposta  nei
confronti della societa' cooperativa Xunon Societa' cooperativa»  con
sede in Roma concluso in data 30 marzo con la  proposta  di  adozione
del  provvedimento  di  gestione  commissariale   di   cui   all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che la cooperativa si e' sottratta  alla  revisione  e
che, dalle risultanze del verbale di mancata revisione, si rileva che
il revisore non ha potuto accedere alla documentazione necessaria  al
fine di verificare la corretta gestione della cooperativa, nonostante
la diffida a consentire la revisione correttamente impartita; 
  Considerato  che  la  cooperativa  ha  manifestato  nel  tempo   un
atteggiamento ostativo, riscontrato anche dai precedenti  verbali  di
mancate revisioni, conclusi in data 9 luglio 2012 e  12  aprile  2013
con  la  proposta  di  adozione   del   provvedimento   di   gestione
commissariale, che confermano  la  volonta'  da  parte  degli  organi
gestori di sottrarsi alla regolare attivita' di vigilanza; 
  Vista la nota n. 184494, trasmessa via pec in data 18 maggio  2017,
con la  quale  e'  stato  comunicato  alla  Cooperativa  l'avvio  del
procedimento   per   l'adozione   del   provvedimento   di   gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che la nota sopra citata  e'  risultata  correttamente
consegnata nella  casella  di  posta  elettronica  certificata  della
cooperativa e che non sono pervenute  controdeduzioni  all'avvio  del
procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art.  2545  sexiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell'avv. Vittorio Vasta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico della societa' cooperativa  «Xunon  Societa'
Cooperativa» con sede  in  Roma  -  codice  fiscale  n.  06601051003,
costituita in data 7 maggio 2001, e' revocato.