IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo  1997,  n.  59»,  ed  in  particolare   l'art.   115,   recante
«Ripartizione   delle   competenze»    e    l'art.    119,    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10,  recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio  2014,   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 della  Commissione
del  25  maggio  2011,  recante  disposizioni   di   attuazione   del
regolamento di 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,  per
quanto riguarda l'elenco delle  sostanze  attive  approvate  tra  cui
cimoxanil, fino al 31 agosto 2019; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 762/2013 della  Commissione
del 7 agosto 2013, che modifica l'allegato del regolamento  540/2011,
per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di  alcune
sostanze attive tra cui mancozeb, fino al 31 gennaio 2018; 
  Vista la domanda presentata in  data  4  maggio  2016  dall'impresa
«Belchim Crop Protection Italia S.p.a.», con sede legale  in  Rozzano
(Milano), viale Milanofiori, Strada 6,  palazzo  N3,  finalizzata  al
rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Profilux»  a
base delle sostanze attive cimoxanil e mancozeb, secondo la procedura
del riconoscimento reciproco prevista dall'art.  40  del  regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato  membro  Francia,
e' stata esaminata e valutata positivamente  da  parte  dell'istituto
convenzionato ICPS (Centro internazionale per gli  antiparassitari  e
la prevenzione sanitaria); 
  Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016; 
  Vista la nota del 20 gennaio 2017 con la quale e'  stato  richiesto
all'Impresa di inviare  la  pertinente  documentazione  necessaria  a
completare il suddetto iter autorizzativo; 
  Vista la nota pervenuta in data 3 marzo 2017 da cui risulta che  la
suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 agosto
2019,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
cimoxanil, fatti salvi gli  adempimenti  previsti  dall'art.  43  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa «Belchim Crop Italia S.p.a.», con sede legale in  Rozzano
(Milano), viale Milanofiori, strada 6,  palazzo  N3,  e'  autorizzata
fino al 31  agosto  2019,  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario PROFILUX, a base  delle  sostanze  attive  cimoxanil  e
mancozeb,  con   la   composizione   e   alle   condizioni   indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario e' autorizzato secondo la  procedura  del
riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE)  n.
1107/2009, il prodotto di riferimento e' autorizzato  per  lo  stesso
uso e con pratiche agricole comparabili  in  un  altro  Stato  membro
Francia. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dagli
stabilimenti delle imprese: 
    Cerexagri N.V. - Tankhoofd  10  -  3196  KE  Vondelingenplaat  RT
(Paesi Bassi); 
    Taminco BVBA-Pantserschipstraat 207 - 9000 Gent (Belgio). 
  Stabilimento di confezionamento:  Diachem  S.p.a.  -  U.P.  SIFA  -
Caravaggio (Bergamo). 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,2 - 0,5 - 1 - 5  -
10 - 20. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16773. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 29 marzo 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco