IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 21-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,  il
quale prevede che agli  enti  che  partecipano  alla  sperimentazione
degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'art. 14  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'art. 1,  comma  533,  della
legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'  attribuito  un   contributo
complessivo di 1 milione di euro per l'anno  2017  da  ripartire  con
decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata; 
  Visto il comma 8-bis dell'art. 14, della legge 31 dicembre 2009, n.
196  del  2009,  il  quale  prevede  che,  al  fine  di  favorire  il
monitoraggio del ciclo completo  delle  entrate  e  delle  spese,  le
amministrazioni pubbliche ordinano  gli  incassi  e  i  pagamenti  al
proprio tesoriere o  cassiere  esclusivamente  attraverso  ordinativi
informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato
dall'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (AGID),   per   il   tramite
dell'infrastruttura  della  banca  dati  SIOPE  gestita  dalla  Banca
d'Italia nell'ambito del servizio  di  tesoreria  statale,  e  che  i
tesorieri  e  i  cassieri  non  possono  accettare  disposizioni   di
pagamento trasmesse con modalita' diverse; 
  Visto il comma 8-ter del medesimo art. 14, il quale prevede che con
decreti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita' e i  tempi
per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  8-bis  del
medesimo articolo; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14
giugno 2017, concernente la sperimentazione e l'avvio  a  regime  per
gli enti territoriali  delle  disposizioni  riguardanti  lo  sviluppo
della rilevazione SIOPE, secondo le modalita' previste dall'art.  14,
comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+); 
  Visto l'art.  1,  comma  2,  del  predetto  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  del  14  giugno  2017,  per  il  quale
partecipano alla sperimentazione di SIOPE+ la Regione  Lombardia,  la
Provincia di Taranto e i  comuni  di  Canda  (Rovigo),  Grottaferrata
(Roma), Mantova, Venezia, e Villasanta (Monza-Brianza); 
  Visto l'art.  1,  comma  9,  del  predetto  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017,  il  quale  prevede
che,  in   considerazione   dei   risultati   dei   primi   mesi   di
sperimentazione, con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, la sperimentazione di SIOPE+ puo' essere estesa ad ulteriori
enti proposti della conferenza dei presidenti delle regioni  e  delle
province autonome, dell'UPI e dell'ANCI. 
  Sentita la conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione  del
27 luglio 2017, ha espresso parere favorevole. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Criterio di riparto 
 
  1. Il contributo previsto dall'art. 21-ter,  del  decreto-legge  24
aprile 2017,  n.  50,  a  favore  degli  enti  che  partecipano  alla
sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis  dell'art.
14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' attribuito agli enti  che
partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 1 del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 14  giugno  2017  dal  1°
luglio 2017 secondo le modalita' individuate nella seguente tabella: 
    
 
         ===================================================
         |         Comparto          |     Contributo      |
         +===========================+=====================+
         |          Regioni          |       100.000       |
         +---------------------------+---------------------+
         |  Citta' metropolitane e   |                     |
         |         province          |       75.000        |
         +---------------------------+---------------------+
         |   comuni oltre 250.000    |                     |
         |         abitanti          |       75.000        |
         +---------------------------+---------------------+
         |comuni da 100.001 a 250.000|                     |
         |         abitanti          |       50.000        |
         +---------------------------+---------------------+
         |comuni da 50.001 a 100.000 |                     |
         |         abitanti          |       35.000        |
         +---------------------------+---------------------+
         | comuni da 15.001 a 50.000 |                     |
         |         abitanti          |       25.000        |
         +---------------------------+---------------------+
         | comuni da 5.001 a 15.000  |                     |
         |         abitanti          |       15.000        |
         +---------------------------+---------------------+
         |    comuni fino a 5.000    |                     |
         |         abitanti          |       10.000        |
         +---------------------------+---------------------+
 
  2. Il contributo di cui al comma 1 non attribuito dall'art.  2,  e'
assegnato agli enti che  partecipano  alla  sperimentazione  prevista
dall'art. 1, comma 9, del decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 14 giugno 2017.