Estratto determina PPA/AAM n. 856 del 4 settembre 2017 
 
    Codice pratica: VC2/2016/661. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata, in aggiunta  alle  confezioni  gia'  autorizzate,
l'immissione in commercio  del  medicinale  OCTAGAM,  nelle  forme  e
confezioni di seguito indicate: 
      confezione «50 mg/ml soluzione per infusione» 1  flaconcino  in
vetro da 20 ml - A.I.C. n. 035143054 (Base 10) 11JHDG (Base 32); 
      confezione «50 mg/ml soluzione  per  infusione»  2  flaconi  in
vetro da 200 ml - A.I.C. n. 035143066 (Base 10) 11JHDU (Base 32); 
      confezione «50 mg/ml soluzione  per  infusione»  3  flaconi  in
vetro da 200 ml - A.I.C. n. 035143078 (Base 10) 11JHF6 (Base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione per infusione. 
    Principio attivo: immunoglobulina umana normale. 
    Si modifica, inoltre,  la  denominazione  delle  confezioni  gia'
autorizzate (035143015, 035143027, 035143039, 035143041), nella parte
relativa alla forma farmaceutica, per adeguarsi agli standard terms: 
      da: «soluzione per infusione endovenosa»; 
      a: «soluzione per infusione». 
    Titolare A.I.C.: Octapharma LTD,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in Manchester, the Zenith Building, 26 Spring Gardens, Cap M2
1AB, Regno Unito (UK). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai  fini  della  rimborsabilita':   apposita  sezione
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione  ai  fini  della   fornitura:    OSP   -   medicinali
utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    I  lotti  gia'   prodotti   (035143015,   035143027,   035143039,
035143041) possono essere mantenuti in commercio fino  alla  data  di
scadenza del medicinale indicata in etichetta ai  sensi  dell'art.  1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del  14  aprile  2014  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.