IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del  piano  nazionale  di
risanamento della siderurgia; 
  Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73  della  legge  27
dicembre 2002,  n.  289  (legge  finanziaria  2003),  hanno  previsto
l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n.  181
del 1989 a ulteriori aree di  crisi  industriale  diverse  da  quella
siderurgica; 
  Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca il riordino della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,
in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti,  rispettivamente,  gli
interventi nelle aree di crisi  industriale  complessa,  attuati  con
progetti di riconversione  e  riqualificazione  industriale  adottati
mediante  accordi  di  programma,  e  gli  interventi  nei  casi   di
situazioni di crisi  industriali  diverse  da  quelle  complesse  che
presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo  sviluppo   dei
territori  interessati  e  sull'occupazione,  e  i  commi  9   e   10
concernenti l'individuazione delle risorse  finanziarie  a  copertura
degli interventi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono  state  disciplinate  le
modalita' di individuazione delle  situazioni  di  crisi  industriale
complessa e determinati i criteri per la definizione  e  l'attuazione
dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure  per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge  n.
181/1989 in favore di  programmi  di  investimento  finalizzati  alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati
commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto  ministeriale
9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli  interventi  di
cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come
individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n.  83  del
2012,  a   cui   potranno   aggiungersi   risorse   derivanti   dalla
programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 232 del 4 ottobre 2016,  recante  l'individuazione  dei  territori
delle  aree  di  crisi  industriale  non   complessa   ammessi   alle
agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181; 
  Visto  il  decreto  del  direttore   generale   per   la   politica
industriale, la competitivita' e le piccole e  medie  imprese  e  del
direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico 19 dicembre 2016,  pubblicato  nel  sito  internet
istituzionale, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base
del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali  aree  di  crisi
non complessa; 
  Visto  il  decreto  del  direttore   generale   per   la   politica
industriale, la competitivita' e le piccole e  medie  imprese  e  del
direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico 24 febbraio 2017,  pubblicato  nel  sito  internet
istituzionale, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato  decreto
direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati  fissati  i  termini  e  le
modalita'  per  la  presentazione  delle  domande  di  accesso   alle
agevolazioni di cui alla  legge  n.  181/1989  nelle  aree  di  crisi
individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016; 
  Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del  2012,
che stabilisce che il Fondo speciale  rotativo  di  cui  all'art.  14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito  presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di  «Fondo  per  la
crescita sostenibile» ed e' destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei   vincoli
derivanti   dall'appartenenza   all'ordinamento    comunitario,    al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo
in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,
con particolare riguardo alle seguenti finalita': 
    a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione
di rilevanza strategica per  il  rilancio  della  competitivita'  del
sistema produttivo, anche tramite  il  consolidamento  dei  centri  e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
    b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo  di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
    c) la promozione della presenza internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che  saranno  attivate  dall'ICE  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.
83 del 2012, che prevede che il Fondo  per  la  crescita  sostenibile
puo' operare anche attraverso le due distinte  contabilita'  speciali
gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione  di
finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per  gli  interventi,
anche di natura non  rotativa,  cofinanziati  dall'Unione  europea  o
dalle regioni, e che per  ciascuna  delle  finalita'  del  Fondo  sia
istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del decreto-legge n.  83  del  2012,  sono  state  individuate  le
priorita', le forme e le  intensita'  massime  di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale,
che prevede che le risorse del Fondo, fatto  salvo  il  rispetto  dei
requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative  previste  dal
decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento  degli
interventi  non  abrogati  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  7,   del
decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui  alla
legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  19  marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 15 maggio 2015, con cui le risorse affluite al  Fondo  per
la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del  predetto  art.  27
del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  pari  a  euro  73.022.417,67,
destinate al finanziamento degli interventi  per  il  rilancio  delle
aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181/1989, sono
state attribuite alla sezione del Fondo per la  crescita  sostenibile
di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 83  del
2012; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 settembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 268 del 16  novembre  2016,  con  cui,  tra  l'altro,  sono  state
attribuite alla sopra menzionata sezione del Fondo  per  la  crescita
sostenibile le risorse finanziarie nel frattempo affluite al Fondo ai
sensi della norma citata, pari a euro 5.914.155,00, nonche' ulteriori
euro  80.000.000,00  delle  risorse  disponibili  nella  contabilita'
speciale  n.  1201,  destinando  la   somma   complessiva   di   euro
85.914.155,00, oltre a euro 80.000.000,00 delle risorse del Programma
operativo  nazionale  «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020   FESR,
all'attuazione degli interventi di cui  alla  legge  n.  181/1989,  a
integrazione quindi dell'importo assegnato con  il  predetto  decreto
ministeriale 19 marzo 2015; 
  Visto  l'art.  25  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016», che prevede, per il  rilancio  del  sistema
produttivo nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria interessati dagli eventi sismici in argomento, l'applicazione,
nei limiti delle risorse effettivamente disponibili,  del  regime  di
aiuto di cui alla legge n. 181/1989,  come  disciplinato  dal  citato
decreto ministeriale 9 giugno 2015, previo riconoscimento dei  comuni
riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 quale
area in cui si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  27  del
decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22  dicembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 28 del 3 febbraio 2017, recante l'estensione del regime di  aiuto,
di cui alla legge n. 181/1989, ai comuni colpiti dagli eventi sismici
del 2016, in attuazione del  citato  art.  25  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  39  del  16  febbraio  2017,  con  il  quale  la  somma  di  euro
148.768.097,18 a valere sulle risorse finanziarie del  Fondo  per  la
crescita     sostenibile     complessivamente     destinate      alla
reindustrializzazione   delle   aree   di   crisi,   pari   a    euro
158.936.572,67, e'  stata  ripartita  tra  le  diverse  tipologie  di
intervento; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 2, del  sopra  menzionato  decreto
ministeriale 31 gennaio 2017, che  rinvia  a  un  successivo  decreto
ministeriale la determinazione delle risorse finanziarie da destinare
all'applicazione del regime di aiuto di cui alla  legge  n.  181/1989
nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici del 2016; 
  Considerato che, a seguito della ripartizione operata con il citato
decreto ministeriale 31 gennaio 2017, residuano risorse pari  a  euro
10.168.475,49 gia' destinate agli interventi di  cui  alla  legge  n.
181/1989; 
  Considerato  che  successivamente  all'adozione  del  sopra  citato
decreto ministeriale 26 settembre 2016 sono affluite al Fondo per  la
crescita  sostenibile  ai  sensi  del  comma  10  dell'art.  27   del
decreto-legge  n.  83  del  2012  ulteriori   somme   pari   a   euro
18.457.730,00, che sono pertanto anch'esse da attribuire all'apposita
sezione del  Fondo,  per  essere  destinate  al  finanziamento  degli
interventi di cui alla legge n. 181/1989; 
  Ritenuto di dover integrare, nella misura di euro 12.000.000,00, la
quota di risorse destinata dal citato decreto ministeriale 31 gennaio
2017 agli interventi inseriti in accordi  di  programma  relativi  ad
aree  di  crisi  industriale  complessa,  considerato  lo  stato   di
avanzamento   della   definizione   di   alcuni   accordi   con    le
amministrazioni regionali interessate e, in particolare, dell'accordo
per l'area di crisi complessa Val  Vibrata-Valle  del  Tronto-Piceno,
comprendente i territori di Comuni interessati dagli  eventi  sismici
del 2016; 
  Considerato che il fabbisogno finanziario relativo alle domande  di
agevolazione presentate in esito  al  bando  per  le  aree  di  crisi
industriale non complessa, di cui al decreto del  direttore  generale
per la politica industriale, la competitivita' e le piccole  e  medie
imprese e del direttore generale per gli incentivi alle  imprese  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  24   febbraio   2017,   supera
ampiamente la dotazione finanziaria  di  cui  al  piu'  volte  citato
decreto ministeriale 31  gennaio  2017  e  che  si  ritiene  pertanto
necessario  incrementarla  con  riferimento  alla  quota  di  risorse
accantonata in favore degli interventi  disciplinati  da  accordi  di
programma nella misura di euro 20.000.000,00; 
  Ritenuto di determinare  nella  misura  di  euro  48.000.000,00  le
risorse finanziarie da destinare all'applicazione del regime di aiuto
di cui alla legge n. 181/1989 nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016; 
  Accertato che sulla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per  la
crescita sostenibile, risultano disponibili, al netto  degli  impegni
gia' assunti e in aggiunta al predetto importo di euro 18.457.730,00,
risorse sufficienti per procedere alle ulteriori assegnazioni  dianzi
specificate, nella misura di euro 51.373.794,51, per un totale quindi
di euro 69.831.524,51; 
  Ritenuto  necessario  utilizzare,  altresi',  la  somma   di   euro
10.168.475,49 che, come sopra indicato,  residua  dalla  ripartizione
operata con il citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017; 
  Ritenuto, infine, nelle more della definizione di un accordo con le
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sulla chiave  di  riparto  da
applicare,  di  dover  rinviare  a  un  successivo  provvedimento  la
ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'applicazione del
regime di aiuto di cui alla legge n.  181/1989  nei  territori  delle
medesime Regioni interessati dagli eventi sismici del 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Una quota pari a euro 69.831.524,51  delle  risorse  disponibili
nella contabilita'  speciale  n.  1201  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile e'  attribuita  alla  sezione  del  Fondo  relativa  alla
finalita' di cui all'art. 23,  comma  2,  lettera  b),  del  medesimo
decreto-legge n. 83 del 2012  ed  e'  destinata  agli  interventi  di
riconversione e riqualificazione produttiva di  aree  interessate  da
situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989,  n.
181. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono cosi' ripartite: 
    a) euro 12.000.000,00  sono destinati all'incremento della  quota
di euro 20.000.000,00 assegnata agli interventi inseriti  in  accordi
di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 31 gennaio
2017 citato nelle premesse; 
    b) euro 20.000.000,00 sono destinati all'incremento  della  quota
di euro 44.000.000,00 accantonata in favore  degli  interventi  nelle
aree di crisi industriale non complessa disciplinati  da  accordi  di
programma ai sensi dell'art. 1, comma 1,  lettera  c),  del  medesimo
decreto ministeriale 31 gennaio 2017; 
    c) euro 37.831.524,51 sono destinati, ai sensi dell'art. 1, comma
2, del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017,  all'applicazione
del regime di aiuto di cui alla legge 15  maggio  1989,  n.  181  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. 
  3.  L'importo  pari  a  euro  10.168.475,49   che   residua   dalla
ripartizione  operata  dal  decreto  ministeriale  31  gennaio   2017
sull'ammontare delle  risorse  attribuite  all'apposita  sezione  del
Fondo per la crescita sostenibile e destinate agli interventi di  cui
alla  legge  15  maggio  1989,  n.  181,   e'   anch'esso   destinato
all'applicazione del regime di aiuto di cui alla medesima  legge  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. 
  4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera c), e al comma
3, pari complessivamente a euro 48.000.000,00, sono ripartite  tra  i
territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e   Umbria   con
successivo decreto ministeriale. 
  5. I fabbisogni a valere sulle risorse destinate agli interventi di
cui alla legge  15  maggio  1989,  n.  181  inseriti  in  accordi  di
programma cofinanziati dalle  Regioni  interessate  sono  trasferiti,
successivamente  alla  sottoscrizione  del  singolo  accordo,   dalla
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile  n.  1201
alla contabilita' speciale dello stesso Fondo n. 1726. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 giugno 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

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