IL DIRETTORE GENERALE 
           della sanita' animale e dei farmaci veterinari 
 
  Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni,  recante
un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  14
luglio 2017, riguardante, nel quadro  dell'art.  34  della  direttiva
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le  autorizzazioni
all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Denagard 45% e
denominazioni associate», contenenti la  sostanza  attiva  «tiamulina
idrogeno fumarato»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono modificate le autorizzazioni  all'immissione  in  commercio
dei medicinali veterinari «Denagard 45% e  denominazioni  associate»,
contenenti la sostanza attiva «tiamulina  idrogeno  fumarato»,  sulla
base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II  della
decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 luglio 2017. 
  2. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura
e il foglio illustrativo dei medicinali per uso veterinario «Denagard
45%  e  denominazioni  associate»,  contenenti  la  sostanza   attiva
«tiamulina  idrogeno  fumarato»,  devono  essere  modificate  secondo
quanto stabilito dall'allegato  III  della  decisione  di  esecuzione
della Commissione europea del 14 luglio 2017.