IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e al sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   798/2011   della
Commissione di approvazione della  sostanza  attiva  oxyfluorfen,  in
conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento  europeo
e del Consiglio, relativo all'immissione  sul  mercato  dei  prodotti
fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di  esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto  dirigenziale  23  luglio  2012  con  il  quale  i
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza  attiva  oxyfluorfen  da
sola o in miscela con altre sostanze attive sono stati  ri-registrati
provvisoriamente in attesa  della  loro  valutazione  alla  luce  dei
principi  uniformi  e  sono  stati  adeguati  alle  nuove  condizioni
d'impiego stabilite dal  regolamento  stesso  di  approvazione  della
sostanza attiva oxyfluorfen che  prevedeva  solo  gli  impieghi  come
erbicida applicato a scaglioni in prossimita' del suolo, dall'autunno
all'inizio della primavera; 
  Visto il successivo regolamento (UE) n. 359/2017 della  Commissione
di modifica per quanto riguarda le condizioni di  approvazione  della
sostanza attiva oxifluorfen che  prevedono  solo  gli  impieghi  come
erbicida applicato a scaglioni in prossimita' del suolo, dall'autunno
all'inizio della primavera, nella dose  non  superiore  a  150  g  di
sostanza attiva per ettaro l'anno; 
  Visto il decreto di registrazione del 17 febbraio 2002 e successivi
decreti  di  modifica  del  prodotto   fitosanitario   «Wirk»   (reg.
dell'impresa n. 11396) dell'impresa  Agrowin  Bioscences  S.r.l.  con
sede legale in via Montegrappa n. 7 - 24121 Bergamo; 
  Vista l'istanza presentata in data  9  ottobre  2013  e  successive
integrazioni dall'impresa diretta ad ottenere la ri-registrazione del
prodotto fitosanitario sopra  citato  secondo  i  principi  uniformi,
sulla base del dossier AG-01-240 EC  conforme  ai  requisiti  di  cui
all'allegato  III  del  citato  decreto  legislativo   n.   194/1995,
trasposti nel  regolamento  (UE)  n.  545/2011  della  Commissione  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato  a  quanto  previsto  dai
regolamento sopra citati, nei tempi e nelle forme da  esso  stabiliti
ed in conformita' alle condizioni definite  per  la  sostanza  attiva
oxyfluorfen; 
  Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari per via
telematica, che ha preso atto della conclusione della valutazione del
citato fascicolo AG-01-240 EC, svolta dall'Azienda ospedaliera  Luigi
Sacco   -   Polo   universitario/Centro   internazionale   per    gli
antiparassitari e la prevenzione sanitaria  -  ICPS,  al  fine  della
ri-registrazione del prodotto in questione, fino al 31 dicembre 2021,
alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 15 giugno 2016 e successive note
di cui l'ultima in  data  22  giugno  2017  con  la  quale  e'  stata
chiarita, la problematica legata alla  classificazione  dei  suddetti
prodotti fitosanitari, da parte dell'Istituto superiore di sanita'  e
richiesto sia l'adeguamento dell'etichetta  al  regolamento  (UE)  n.
359/2017 che la documentazione per il completamento  dell'iter  e  la
presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi, come richiesto
dall'Istituto valutatore da presentarsi entro dodici mesi dalla  data
del presente decreto, unitamente alle prove di efficacia necessarie a
supportare le riduzioni stabilite dal suddetto  regolamento  (UE)  n.
359/2017; 
  Vista la nota  pervenuta  in  data  21  giugno  2016  e  successive
integrazioni di cui l'ultima in data 20 luglio 2017  da  cui  risulta
che  la  suddetta  impresa  ha   ottemperato   a   quanto   richiesto
dall'ufficio; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  del  prodotto   fitosanitario   in
questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di confermare fino al 31 dicembre 2021, data  di  scadenza
dell'approvazione    della    sostanza    attiva    oxyfluorfen    la
ri-registrazione del prodotto fitosanitario «Wirk»  (reg.  n.  11396)
alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  E' confermata la ri-registrazione, fino al 31 dicembre  2021,  data
di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen,  del
prodotto fitosanitario WIRK (reg. n. 11396), contenente  la  sostanza
attiva oxyfluorfen, dell'impresa Agrowin Bioscences S.r.l.  con  sede
legale in via Montegrappa n. 7 - 24121 Bergamo, alle nuove condizioni
d'impiego e alla nuova  composizione  in  applicazione  dei  principi
uniformi nonche' con le modifiche richieste da ultimo dal regolamento
(UE) n. 359/2017. 
  La succitata impresa e' tenuta, altresi',  alla  presentazione  dei
dati   tecnico-scientifici   aggiuntivi    richiesti    dall'istituto
valutatore  entro  dodici  mesi  dalla  data  del  presente  decreto,
unitamente  alle  prove  di  efficacia  necessarie  a  supportare  le
riduzioni stabilite dal suddetto regolamento (UE) n. 359/2017. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi  e  munite
di classificazione stabilita dal titolare ai  sensi  del  regolamento
(CE) n. 1272/2008. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario gia' immesso
sul mercato alla data del presente decreto, e' consentito secondo  le
seguenti modalita': 
    sei mesi,  per  la  commercializzazione  da  parte  del  titolare
dell'autorizzazione  e  la  vendita  da  parte  dei  rivenditori  e/o
distributori autorizzati; 
    dodici mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  Lo smaltimento si applica ai lotti di  prodotto  fitosanitario  che
riportano una  data  di  preparazione  immediatamente  antecedente  a
quella del presente provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 27 luglio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco