IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge  n.  196
del 2009, concernente  la  progressiva  eliminazione  delle  gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti
di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il
versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
2009, n. 196»; 
  Visto l'art. 44-ter, comma 1, della  predetta  legge  n.  196/2009,
introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90
del 2016, in base al quale, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
«sono individuate le gestioni operanti  su  contabilita'  speciali  o
conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria,
con contestuale chiusura delle predette gestioni.» e «Per le predette
gestioni, le somme giacenti alla data  della  chiusura  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella
competenza delle inerenti imputazioni di  spesa  che  vi  hanno  dato
origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti  in
bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite.»; 
  Visto l'art. 44-ter, comma 2, della  predetta  legge  n.  196/2009,
introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90
del 2016, in base al quale con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
«sono  individuate  ulteriori  gestioni  operanti   su   contabilita'
speciali o conti di tesoreria da sopprimere  in  via  definitiva.»  e
«...  le  somme  eventualmente  giacenti  sulle  gestioni   contabili
soppresse, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su  doro
richiesta, limitatamente  all'importo  necessario  all'estinzione  di
eventuali obbligazioni giuridicamente  perfezionate,  assunte  almeno
trenta giorni prima della predetta soppressione. ...»; 
  Visto, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 90  del
2016, come modificato dall'art. 13-bis del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, in base al quale il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al  comma  1  dell'art.  44-ter  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e' adottato entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 90 del  2016
e la riconduzione al  regime  di  contabilita'  ordinaria  ovvero  la
soppressione  in  via  definitiva  delle  gestioni   contabili   sono
effettuate entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
febbraio  2017,  recante:  «Eliminazione  delle  gestioni   contabili
operanti a valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti  di
tesoreria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 del medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, con il quale sono individuate le gestioni
operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da  ricondurre
al regime di contabilita' ordinaria, la cui  lista,  unitamente  alla
data  entro  la  quale  e'  operata  la  riconduzione,  e'  riportata
nell'allegato 1 al medesimo decreto; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  1  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, la disponibilita' di  ciascuna
gestione  alla  data  di  riconduzione  e'  versata  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  la   successiva   riassegnazione   nella
competenza delle inerenti imputazioni di  spesa  che  vi  hanno  dato
origine, owero, qualora queste ultime non fossero piu'  esistenti  in
bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente
dei Consiglio dei ministri, con il quale sono individuate le gestioni
operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da  sopprimere
in via definitiva, la cui lista, unitamente alla data entro la  quale
e' operata la soppressione, e' riportata nell'allegato 2 al  medesimo
decreto; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  2  del  citato  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  le  somme   eventualmente
giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  e  possono   essere   riassegnate   alle
amministrazioni  interessate,  su   loro   richiesta,   limitatamente
all'importo  necessario  all'estinzione  di  eventuali   obbligazioni
giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della
predetta soppressione e che, entro i trenta  giorni  precedenti  alla
data di soppressione, l'amministrazione di  riferimento  comunica  al
Dipartimento  della  ragioneria  generale   dello   Stato   l'importo
eventualmente da riassegnare; 
  Visto, in particolare, l'art. 5  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017,  in  base  al  quale  le
liste di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2,  possono  essere
modificate con successivi decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ma che, qualora le predette liste debbano essere  modificate
unicamente con riferimento  alla  data  entro  la  quale  operare  la
riconduzione al regime di contabilita' ordinaria o  la  soppressione,
fermo restando il rispetto del limite  di ventiquattro  mesi  di  cui
all'art. 7, comma 2, del decreto  legislativo  n.  90  del  2016,  la
predetta  modifica   e'   effettuata   con   decreto   del   Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   sentite   le   amministrazioni
interessate; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  26
maggio 2017, recante «Posticipo della data entro la quale e'  operata
la soppressione in via definitiva  di  talune  gestioni  operanti  su
contabilita' speciali o  conti  correnti  di  tesoreria»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, con il quale sono  state
individuate talune gestioni  contabili  incluse  nell'allegato  2  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  dell'8  febbraio
2017 per le quali la data entro la quale e' operata  la  soppressione
in via definitiva e' posticipata al 30 settembre 2017; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato» e, in particolare, gli articoli 585 e seguenti; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Sentite  le   amministrazioni   interessate   che,   con   apposite
comunicazioni inviate al Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, hanno fatto richiesta di un periodo di tempo ulteriore per  il
passaggio al regime di contabilita' ordinaria, in particolare al fine
di   realizzare   il   necessario   adeguamento    organizzativo    e
regolamentare, ovvero per la soppressione in via definitiva, al  fine
di   ultimare   l'accertamento   dell'importo   delle    obbligazioni
giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della
predetta soppressione; 
  Ritenuto di dare seguito alle richieste delle amministrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica della data entro la quale operare la riconduzione al  regime
  di contabilita' ordinaria delle gestioni operanti  su  contabilita'
  speciali o conti di tesoreria 
 
  1. Per le gestioni di tesoreria di  cui  all'allegato  1,  la  data
entro la quale e' operata la riconduzione al regime  di  contabilita'
ordinaria e' posticipata al 1° gennaio 2019.