IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
che  ha  istituito  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo con  una  dotazione  di  1.480
milioni di euro per  l'anno  2017  e  di  1.930  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2018, da ripartire, per le finalita' di cui  alle
lettere a), b) e c), con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri da adottare, su proposta del Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sentiti   il   Ministro
dell'interno e il Ministro della difesa, entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della predetta legge; 
  Visto l'art. 1, comma 364, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
che definisce le risorse stanziate  per  il  pubblico  impiego,  pari
complessivamente a 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 2.633
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le finalita'  di  cui
ai commi 365 e 366 del medesimo  articolo  nonche'  per  le  esigenze
assunzionali dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2017 recante «Ripartizione del  Fondo  di  cui  all'art.  1,
comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge  di  bilancio
2017)» ed in particolare l'art. 1, comma 1,  che,  nel  ripartire  il
Fondo di cui al citato art. 1, comma 365,  della  legge  n.  232  del
2016, alla lettera b) prevede 119,12 milioni di euro per l'anno  2017
e  153,24  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno   2018,   quale
finanziamento  da  destinare,  complessivamente,  ad  assunzioni   di
personale  a  tempo  indeterminato,   in   aggiunta   alle   facolta'
assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,  nell'ambito  delle
amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di  polizia  ed  il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le  agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per  la  cooperazione  allo
sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di  cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la medesima lettera b)  dell'art.  1,  comma  1,  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  27  febbraio  2017
secondo cui «A valere sulle  predette  risorse,  il  Ministero  della
giustizia e' autorizzato  ad  assumere,  a  tempo  indeterminato,  il
contingente  di  personale   di   magistratura   ordinaria   indicato
nell'allegata tabella 1, nel limite massimo di spesa ivi indicato per
ciascuna annualita'. Le restanti  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato, a valere sulle medesime risorse, al  netto  di  quelle
destinate per l'assunzione di personale  di  magistratura  ordinaria,
sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,  previa  valutazione  delle  esigenze  espresse  dalle
amministrazioni con apposite richieste inoltrate alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. Per  le  esigenze  di  assunzioni  a
tempo indeterminato dell'Agenzia italiana per  la  cooperazione  allo
sviluppo si provvede,  nell'ambito  del  medesimo  decreto,  mediante
l'assegnazione delle ulteriori risorse di cui all'art. 1, comma  364,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pari a 0,8 milioni di  euro  per
l'anno 2017 ed a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»; 
  Vista la  nota  dell'Agenzia  italiana  per  la  cooperazione  allo
sviluppo del 13 gennaio 2017, n. 352 di richiesta di autorizzazione a
bandire ed ad assumere unita' di personale,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 365, della legge n. 232 del 2016 pervenuta prima  dell'adozione
del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Vista la successiva nota dell'8 giugno 2017, n. 7227 con  la  quale
l'Agenzia italiana per la  cooperazione  allo  sviluppo  comunica  la
programmazione del fabbisogno di  personale  rinnovando  le  esigenze
rappresentate con la precedente nota del 13 gennaio 2017, n.  352  ed
evidenziando l'urgenza di incremento delle  risorse  umane  a  fronte
delle  indifferibili  esigenze  connesse  ai  numerosi  progetti   ed
attivita' di cooperazione; 
  Considerato che le risorse previste per l'Agenzia italiana  per  la
cooperazione allo sviluppo sono ulteriori rispetto a quelle  previste
dalla lettera b) dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 da destinare ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato,   in   aggiunta   alle   facolta'
assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,  nell'ambito  delle
amministrazioni ed enti  ivi  individuati  e  che,  conseguentemente,
l'autorizzazione a bandire ed ad assumere  per  la  predetta  Agenzia
puo' essere  adottata  autonomamente  rispetto  al  provvedimento  di
autorizzazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, a
valere sulle risorse della predetta lettera b); 
  Ritenuto di poter accogliere la richiesta dell'Agenzia italiana per
la cooperazione allo  sviluppo  di  autorizzazione  a  bandire  e  ad
assumere n. 60 unita'  di  personale  appartenente  all'area  III-F1,
adottando apposito decreto del Ministro per la semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze nel limite di spesa di 0,8 milioni di euro  per  l'anno
2017 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27  febbraio  2017  recante
«Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge  11
dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)», l'Agenzia  italiana
per la cooperazione allo sviluppo  e'  autorizzata  a  bandire  e  ad
assumere n. 60 unita' di personale appartenente all'area III-F1,  nei
limiti di spesa di cui all'allegata Tabella A che e' parte integrante
del presente decreto. 
  2. Le assunzioni sono consentite nel limite dei posti  disponibili,
fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. 
  3.  L'Agenzia  italiana   per   la   cooperazione   allo   sviluppo
comunichera'  tempestivamente  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  le  assunzioni   effettuate   in   attuazione
dell'autorizzazione di cui al comma 1. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 4 agosto 2017 
 
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                      e la pubblica amministrazione   
                                                  Madia               
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1793