Estratto determina AAM/AIC n. 119/2017 del 29 agosto 2017 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione  numero   AIC:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACETAMOL,  nella
forma e confezione: «1000 mg compresse» 16  compresse  divisibili  in
blister PVC/PVDC-AL, alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.a., con sede in via Meucci n. 36
- Ospedaletto (Pisa), codice fiscale n. 05200381001. 
    Confezione:  «1000  mg  compresse»  16  compresse  divisibili  in
blister PVC/PVDC-AL, AIC n. 023475142 (in base 10), 0QDDY6  (in  base
32). 
    Forma farmaceutica: compressa. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni  particolari  di  conservazione:  nessuna   condizione
particolare. 
    Composizione: 
      principio  attivo:  una   compressa   contiene   1000   mg   di
paracetamolo; 
      eccipienti: amido  di  patata,  polivinilpirrolidone,  magnesio
stearato. 
    Produttori del principio attivo: 
      Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S. - Dilovasi Organize  Sanayi
Bölgesi 4. Kisim Sakarya Caddesi, No.24  -  41400  Gebze,  Kocaeli  -
Turchia; 
      Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S. - Acibadem,  Koftuncu  Sok.
No: 1 - 34718 Kadikoy, Istanbul - Turchia. 
    Produttori del prodotto finito: 
      produzione, confezionamento primario e secondario, controllo  e
rilascio dei lotti:  Abiogen  Pharma  S.p.a.,  via  Meucci  n.  36  -
localita' Ospedaletto (Pisa), Italia. 
    Confezionamento secondario: Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a.,
via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi), Italia. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    «Acetamol» e' indicato negli adulti e negli adolescenti  di  eta'
compresa tra i 12 e 18 anni per il trattamento sintomatico del dolore
lieve o moderato. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui  all'art.  8,
comma 10, lettera  c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita', denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai  fini  della  fornitura  RR:  da  vendersi  dietro
presentazione di ricetta medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e  successive
modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  paragrafo  7)  della  direttiva  2010/84/CE  e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.