IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli  animali
selvatici nei giardini zoologici; 
  Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.  73,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE; 
  Visto in particolare l'art. 4, comma 2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 73/2005, il quale prevede che con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro della  salute  e  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, e'
disposta la chiusura delle strutture che non sono in  possesso  della
licenza prevista dal comma 1 dello stesso articolo; 
  Visto l'art. 10, comma 1 del  decreto  legislativo  n.  73/2005  il
quale prevede che le strutture aperte al pubblico prima  dell'entrata
in vigore del suddetto decreto  si  adeguino  entro  due  anni  dalla
stessa data, alle prescrizioni dello stesso decreto; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi») e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la nota del 23 agosto 2007, acquisita al prot.  n.  23570/DPN
del 4  settembre  2007  con  cui  la  sig.ra  Scandroglio  Gabriella,
proprietaria dell'azienda agricola «Oasi», con sede in  via  Ortigara
n. 8 - Cassano Magnago (Varese), ha presentato  istanza  di  giardino
zoologico ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto  legislativo  n.
73/2005; 
  Vista la  nota  prot.  n.  27227/DPN  dell'11  ottobre  2007  della
direzione generale per la protezione della natura e del mare con  cui
si  richiedono  integrazioni  alla   documentazione   inviata   dalla
struttura; 
  Vista la nota dell'8 novembre 2007, acquisita al prot. n. 31124/DPN
del 14 novembre 2007 con cui la sig.ra Scandroglio Gabriella titolare
dell'azienda  agricola  «Oasi»,  comunica  che  sara'  presentata  la
documentazione richiesta; 
  Vista la nota prot. n. 1399/PNM del 23  gennaio  2012  con  cui  la
direzione generale per la protezione della natura e  del  mare  invia
alla struttura un sollecito all'invio della documentazione richiesta,
non avendo ricevuto un idoneo riscontro; 
  Vista la nota del 9 febbraio 2012, acquisita al prot.  n.  3350/PNM
del 16 febbraio 2012, con cui la struttura  richiede  l'archiviazione
dell'istanza di licenza; 
  Vista la nota prot. n. 7040/PNM  del  4  aprile  2012  con  cui  la
direzione generale per la protezione della natura e del mare fornisce
chiarimenti sull'applicazione del decreto legislativo n. 73/2005; 
  Vista la nota del 30 agosto 2012, acquisita al prot.  n.  19701/PNM
dell'11 settembre 2012, con  cui  la  struttura  chiede  l'avvio  del
procedimento  amministrativo  previsto  dall'art.  2,  comma  2,  del
decreto  legislativo  n.  73/2005  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni,  per  l'esclusione  dall'ambito  di  applicazione   del
suddetto decreto; 
  Vista la nota prot. n. 45811/PNM del 6 dicembre  2012  con  cui  si
trasmette alla commissione scientifica CITES l'istanza di  esclusione
pervenuta, per richiedere il parere previsto dall'art.  2,  comma  2,
del decreto legislativo n. 73/2005; 
  Visto il parere negativo all'esclusione espresso dalla  commissione
scientifica CITES nel corso della sua 199ª riunione del  19  dicembre
2012, per la presenza nella struttura di specie incluse nell'allegato
A del regolamento 338/97 (CE), attuazione dell'Unione  europea  della
convenzione  di  Washington  (CITES),  e  nello  specifico:   quattro
esemplari di Panthera Tigris,  tre  esemplari  di  Bubo  bubo  e  due
esemplari di Tyto Alba; 
  Vista la nota prot. n. 5864/PNM del 22  gennaio  2013  con  cui  si
comunica alla struttura il parere della commissione scientifica CITES
e si ricorda dunque  la  documentazione  mancante  per  adeguarsi  ai
requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 73/2005  per  ottenere
la licenza di giardino zoologico; 
  Visto il ricorso n. 3192/13 avanti al TAR Lazio, acquisito con nota
prot. n. 28488/GAB  dell'11  aprile  2013,  con  il  quale  l'azienda
agricola «Oasi» di  Scandroglio  Gabriella,  rappresentata  e  difesa
dall'avv. Adriano Tortora, ha impugnato la nota prot. n. 5864/PNM del
22 gennaio  2013  ed  il  parere  negativo  reso  al  riguardo  dalla
commissione scientifica CITES nella riunione del 19 dicembre 2012; 
  Vista l'ordinanza del  TAR  Lazio  n.  4694/13  con  cui  e'  stato
disposto il deposito in giudizio dell'originale del  parere  negativo
reso dalla  commissione  scientifica  CITES  nella  riunione  del  19
dicembre 2012; 
  Visti i motivi aggiunti al ricorso n. 3192/13 depositati avanti  al
TAR Lazio in data 12 luglio 2013 dall'azienda agricola «Oasi» avverso
il medesimo parere della  commissione  scientifica  CITES,  sotto  il
profilo del difetto di motivazione; 
  Vista la nota prot. 41309/PNM del 19 luglio 2013, con cui e'  stato
comunicato, ai  sensi  dell'art.  10-bis  della  legge  n.  241/1990,
all'azienda agricola «Oasi» di Scandroglio Gabriella  l'esistenza  di
motivi   ostativi   all'accoglimento   dell'istanza   di   esclusione
presentata dall'azienda medesima in data 30 agosto 2012; 
  Vista la nota prot. n. 41311/PNM del 19 luglio 2013 con cui si sono
comunicati i motivi ostativi, ai sensi dell'ex art. 10-bis, legge  n.
241/1990, al rilascio della licenza di giardino zoologico, perche' la
struttura non ha mai fornito la documentazione  richiesta  a  provare
l'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 3 e dall'allegato 4 del
suddetto decreto; 
  Vista la nota dell'8 agosto 2013, acquisita con prot. n.  43236/PNM
del 20 agosto 2013, con cui l'azienda agricola «Oasi» tramite  l'avv.
Adriano Tortora ha inviato controdeduzioni ai motivi  ostativi  della
nota prot. n. 41311 del 19 luglio 2013; 
  Vista la nota dell'8 agosto 2013, acquisita con prot. n.  43267/PNM
del 21 agosto 2013, con cui l'azienda agricola «Oasi» tramite  l'avv.
Adriano Tortora ha inviato controdeduzioni ai motivi  ostativi  della
nota prot. n. 41309/PNM del 19 luglio 2013; 
  Vista l'ordinanza n. 3464/2013 del 28 agosto 2013 con  cui  il  TAR
Lazio sez. II-bis ha rilevato «la sussistenza della  questione  della
competenza del TAR Lazio alla decisione della causa anche nella  sede
cautelare, ai sensi del combinato disposto  dell'art.  13,  comma  1,
secondo periodo e dell'art. 15 codice di procedura amministrativa»; 
  Vista la nota prot. n. 3004/PNM del 14 febbraio  2014  con  cui  la
direzione generale  per  la  protezione  della  natura  e  del  mare,
ritenendo di non poter accogliere le  osservazioni  presentate  dalla
ricorrente ex art.  10-bis  della  legge  n.  241/1990  e  successive
modificazioni ed integrazioni ed integrazioni, ha rigettato l'istanza
di esclusione dall'ambito di applicazione del decreto legislativo  n.
73 del 2005 presentata dall'azienda medesima in data 30 agosto 2012; 
  Visti i motivi aggiunti notificati  e  depositati  nel  marzo  2014
presso il TAR Lazio con cui l'azienda «Oasi» ha impugnato la nota  di
rigetto prot. n. 3004/PNM del 14 febbraio 2014; 
  Vista l'ordinanza n. 4097/2014 del 15 aprile 2014 con  cui  il  TAR
Lazio sez. II-bis ha rilevato la propria incompetenza territoriale in
favore del TAR Lombardia, assegnando termine di trenta giorni per  la
riassunzione della causa avanti al giudice competente; 
  Visto l'atto di riassunzione del 5 maggio 2014  con  cui  l'azienda
agricola «Oasi» ha riassunto il ricorso introduttivo ed i due  motivi
aggiunti avanti al TAR Lombardia - Milano, ricorso RG n. 1467/14, con
richiesta di provvedimento cautelare  di  sospensione  dell'efficacia
dei provvedimenti impugnati; 
  Vista l'ordinanza n. 929/2014 del 10 luglio 2014  con  cui  il  TAR
Lombardia - Milano, ha respinto la domanda cautelare  di  sospensione
dell'efficacia dei  provvedimenti  impugnati,  avanzata  dall'azienda
«Oasi» di Scandroglio; 
  Ritenuto  che  allo  stato  attuale  non  sussistono  i   requisiti
richiesti dal decreto legislativo n. 73/2005; 
  Visto il concerto espresso dal Ministero delle politiche  agricole,
alimentari e forestali trasmesso con nota GAB prot. n.  4305  del  24
aprile 2015; 
  Visto il concerto espresso dal Ministero  della  salute,  trasmesso
con nota GAB prot. n. 10362 del 19 ottobre 2016; 
  Visto il parere  favorevole  espresso  dalla  conferenza  unificata
nella propria riunione in data 22 giugno 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni esposte in premessa, e' denegata  l'istanza  per
il rilascio della licenza di giardino zoologico di  cui  all'art.  4,
comma 1, del decreto legislativo n. 73 del 2005, presentata con  nota
acquisita al prot. PNM n. 23570 del 4  settembre  2007  dalla  sig.ra
Scandroglio Gabriella, proprietaria dell'azienda agricola «Oasi»  con
sede in via Ortigara n. 8 - Cassano Magnago (Varese).