Estratto determina AAM/AIC n. 127/2017 del 22 settembre 2017 
 
    Procedura europea n. NL/H/3744/001/DC 
    Procedura europea n. NL/H/3744/001/IA/001/G 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SOLVETTA:
nella forma e confezioni: 
      «0,12  mg/0,015  mg  ogni  24  ore  dispositivo   vaginale»   1
dispositivo in bustina PET/Al/LDPE; 
      «0,12  mg/0,015  mg  ogni  24  ore  dispositivo   vaginale»   3
dispositivi in bustine PET/Al/LDPE; 
      «0,12  mg/0,015  mg  ogni  24  ore  dispositivo   vaginale»   6
dispositivi in bustine PET/Al/LDPE; 
    alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
      Titolare AIC: Sandoz S.p.a., sede legale e domicilio fiscale in
Origgio - Varese, Largo  Umberto  Boccioni,  1,  cap  21040,  Italia,
codice fiscale 00795170158. 
    Confezioni: 
      «0,12  mg/0,015  mg  ogni  24  ore  dispositivo   vaginale»   1
dispositivo in bustina PET/Al/LDPE; 
      A.I.C. n. 045048016 (in base 10) 1BYS6J (in base 32); 
      «0,12  mg/0,015  mg  ogni  24  ore  dispositivo   vaginale»   3
dispositivi in bustine PET/Al/LDPE; 
      A.I.C. n. 045048028 (in base 10) 1BYS6W (in base 32); 
      «0,12  mg/0,015  mg  ogni  24  ore  dispositivo   vaginale»   6
dispositivi in bustine PET/Al/LDPE; 
      A.I.C. n. 045048030 (in base 10) 1BYS6Y (in base 32). 
      Forma farmaceutica: dispositivo vaginale. 
      Validita' prodotto integro: 2 anni. 
    Composizione: 
      principio attivo: «Solvetta» contiene 11,0 mg di etonogestrel e
3,474 mg di etinilestradiolo. 
    L'anello rilascia etonogestrel ed etinilestradiolo  in  quantita'
media rispettivamente di 0,120 mg e 0,015 mg  ogni  24  ore,  per  un
periodo di 3 settimane; 
      eccipienti:   copolimero   di   etilene    vinilacetato,    28%
vinilacetato; 
      poliuretano. 
    Produttore del principio attivo: 
      Etinilestradiolo: 
        Aspen Oss B.V., Veersemeer 4, 5347 JN Oss, Paesi Bassi; 
        Aspen Oss B.V., Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Paesi Bassi; 
        Industriale Chimica  S.r.l.,  Via  E.H.  Grieg,  13,  Saronno
(Varese) 21047, Italia. 
      Etonogestrel: 
        Industriale Chimica  S.r.l.,  Via  E.H.  Grieg,  13,  Saronno
(Varese) 21047, Italia. 
    Produttore  del  prodotto  finito:  produzione,   confezionamento
primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti 
      Laboratorios Leon Farma, S.A., C/ La  Vallina  s/n,  Pol.  Ind.
Navatejera, 24008, Villaquilambre Leon, Spagna 
    Rilascio dei lotti: 
      Salutas Pharma GmbH. 
      Otto-von-Guericke-Allee  1,  Sachsen-Anhalt,  39179   Barleben,
Germania. 
    Controllo dei lotti: 
      Laboratorios Dr. F. Echevarne, analisis, S.A., C/ Provenca s/n,
312 baixos, 08037 - Barcellona, Spagna. 
    Confezionamento secondario: 
      UPS Healthcare Italia S.r.l. 
      Via Formellese Km 4,300, 00060 Formello (RM), Italia. 
      C.R.N.A. SA 
      Zoning Industriel d'Heppignies  1,  Fleurus,  Hainaut,  B-6220,
Belgio. 
    Indicazioni terapeutiche: contraccezione. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: A.I.C. n. 045048016 «0,12 mg/0,015  mg  ogni  24  ore
dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina PET/Al/LDPE. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
    Confezione: A.I.C. n. 045048028 «0,12 mg/0,015  mg  ogni  24  ore
dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine PET/Al/LDPE. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
    Confezione: A.I.C. n. 045048030 «0,12 mg/0,015  mg  ogni  24  ore
dispositivo vaginale» 6 dispositivi in bustine PET/Al/LDPE. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: A.I.C. n. 045048016 «0,12 mg/0,015  mg  ogni  24  ore
dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina PET/Al/LDPE. 
    Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto
a prescrizione medica. 
    Confezione: A.I.C. n. 045048028 «0,12 mg/0,015  mg  ogni  24  ore
dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine PET/Al/LDPE. 
    Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto
a prescrizione medica. 
    Confezione: A.I.C. n. 045048030 «0,12 mg/0,015  mg  ogni  24  ore
dispositivo vaginale» 6 dispositivi in bustine PET/Al/LDPE. 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:   RNR -   medicinale
soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.