IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      Il MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre  1962,   n.   1860,   e   successive
modificazioni, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  e  successive
modificazioni, recante «Attuazione  delle  direttive  89/618/Euratom,
90/641/Euratom,  96/29/Euratom,  2006/117/Euratom   in   materia   di
radiazioni  ionizzanti,  2009/71/Euratom  in  materia  di   sicurezza
nucleare degli impianti nucleari  e  2011/70/Euratom  in  materia  di
gestione sicura del combustibile esaurito e dei  rifiuti  radioattivi
derivanti da attivita' civili»; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e  successive
modificazioni, recante «Disciplina  dei  sistemi  di  stoccaggio  del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi,  nonche'  benefici
economici, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»; 
  Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e  successive
modificazioni, recante «Attuazione  della  direttiva  2009/71/Euratom
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli  impianti
nucleari»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e  sicura  del  combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del  decreto  legislativo  4  marzo
2014, n. 45, che istituisce l'Ispettorato nazionale per la  sicurezza
nucleare   e   la   radioprotezione   (ISIN)   quale   autorita'   di
regolamentazione  competente  per  la   sicurezza   nucleare   e   la
radioprotezione definendone, tra l'altro,  le  relative  funzioni,  e
l'art.  9  che  attribuisce,  in  via  transitoria,  al  Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA il compito  di
continuare a svolgere dette  funzioni,  nelle  more  dell'entrata  in
vigore  del  regolamento  che   definisce   l'organizzazione   e   il
funzionamento interno dell'Ispettorato; 
  Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58,  di  ratifica  ed  esecuzione
degli  emendamenti  alla  convenzione  sulla  protezione  fisica  dei
materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati  a  Vienna  l'8  luglio
2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno; 
  Visto, in particolare, l'art. 5, comma  2  della  legge  28  aprile
2015, n. 58, ove viene stabilito che i requisiti di protezione fisica
passiva e le modalita' di redazione dei relativi piani sono stabiliti
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta  dell'Autorita'  di  cui
all'art. 4, comma 2, della legge stessa; 
  Visto, in particolare, l'art. 2A della Convenzione sulla protezione
fisica dei materiali nucleari come  emendata  ove  sono  stabiliti  i
principi fondamentali della protezione fisica delle materie  e  delle
installazioni nucleari; 
  Considerate le raccomandazioni riportate nel documento  della  IAEA
Nuclear Security Series No. 13 - Nuclear security recommendations  on
physical  protection  of  nuclear  material  and  nuclear  facilities
(INFCIRC/225/REVISION 5); 
  Vista la proposta dei requisiti  di  protezione  fisica  passiva  e
delle  modalita'  di  redazione  dei  relativi  piani  trasmessa  dal
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e  industriale  dell'ISPRA
con nota del 9 agosto 2016, prot. 051054, ai sensi dell'art. 5, comma
2, della legge n. 58/2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  Il presente decreto stabilisce i requisiti per la protezione fisica
passiva delle materie nucleari durante il loro impiego, lo stoccaggio
e il trasporto, nonche' i requisiti per la protezione fisica  passiva
delle materie e delle installazioni nucleari da atti  di  sabotaggio,
di cui all'art. 5, comma  2  della  legge  n.  58/2015.  Il  presente
decreto stabilisce inoltre le procedure ed i contenuti del  documento
relativo al piano di protezione fisica per il rilascio del nulla osta
per la protezione fisica passiva delle installazioni nucleari e degli
attestati di protezione fisica passiva per le attivita' di trasporto,
di cui all'art. 6 della suddetta legge.