IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con Il MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili»; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modificazioni, recante «Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»; Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari»; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»; Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che istituisce l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale autorita' di regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione definendone, tra l'altro, le relative funzioni, e l'art. 9 che attribuisce, in via transitoria, al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA il compito di continuare a svolgere dette funzioni, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interno dell'Ispettorato; Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58, di ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2 della legge 28 aprile 2015, n. 58, ove viene stabilito che i requisiti di protezione fisica passiva e le modalita' di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2, della legge stessa; Visto, in particolare, l'art. 2A della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari come emendata ove sono stabiliti i principi fondamentali della protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari; Considerate le raccomandazioni riportate nel documento della IAEA Nuclear Security Series No. 13 - Nuclear security recommendations on physical protection of nuclear material and nuclear facilities (INFCIRC/225/REVISION 5); Vista la proposta dei requisiti di protezione fisica passiva e delle modalita' di redazione dei relativi piani trasmessa dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA con nota del 9 agosto 2016, prot. 051054, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 58/2015; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione Il presente decreto stabilisce i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari durante il loro impiego, lo stoccaggio e il trasporto, nonche' i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari da atti di sabotaggio, di cui all'art. 5, comma 2 della legge n. 58/2015. Il presente decreto stabilisce inoltre le procedure ed i contenuti del documento relativo al piano di protezione fisica per il rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva delle installazioni nucleari e degli attestati di protezione fisica passiva per le attivita' di trasporto, di cui all'art. 6 della suddetta legge.