IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art.  2  del  medesimo  provvedimento,  con  il  quale,  in
conformita' delle previsioni dell'art. 1,  sono  state  apportate  le
consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo
provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale  e'
stato sostituito l'art. 2 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con  il
quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice  di
pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, con il quale  la  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e  B  allegate
al decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156  e  la  tabella  A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n.  212,  convertito,
con modificazioni, con legge 10 novembre  2014,  n.  162,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261; 
  Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in  conformita'
dell'impianto normativo e  dell'assetto  territoriale  delineati  dal
decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati  istituiti  gli  uffici
del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a  specifico  decreto
ministeriale  la  fissazione  della  data  di  inizio  del   relativo
funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  e  successive
variazioni, con il quale,  all'esito  della  decorrenza  dei  termini
perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed  in
attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.
156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di  pace
mantenute con oneri a  carico  degli  enti  locali,  procedendo  alla
puntuale  ricognizione  dell'assetto  territoriale  fissato  per   la
giustizia di prossimita'; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11; 
  Visto, in particolare, l'art. 2,  comma  1-bis,  con  il  quale  il
termine di cui  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 156, innanzi citato,  e'  stato  differito  al  30
luglio  2015,  prevedendo  la  possibilita'  per  gli   enti   locali
interessati, anche consorziati tra loro,  per  le  unioni  di  comuni
nonche' per le comunita' montane, di  chiedere  il  ripristino  degli
uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente  tabella
A allegata al medesimo provvedimento con  competenza  sui  rispettivi
territori; 
  Visto il decreto ministeriale  27  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, con il quale sono stati
ripristinati gli uffici del Giudice di pace  specificamente  indicati
nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, fissando per il  giorno  2
gennaio 2017 la data di inizio del relativo funzionamento; 
  Visto il  decreto  ministeriale  20  dicembre  2016,  e  successive
variazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016,
n. 304, con il quale e' stato previsto il differimento della data  di
inizio  del  funzionamento  degli  uffici   del   Giudice   di   pace
ripristinati specificamente  indicati  nell'allegato  1  al  medesimo
provvedimento; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  marzo  2017,  pubblicato  nel
Supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale del  31  dicembre
2014, n. 76; 
  Visto il decreto ministeriale  31  maggio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  1°  giugno   2017,   n.   26,   concernente
«Differimento della data di inizio del funzionamento degli uffici del
giudice di pace di Osimo e  San  Sosti,  ripristinati  ai  sensi  del
decreto ministeriale 27 maggio 2016»; 
  Vista la nota del 19 settembre 2017, con cui il sindaco del  Comune
di Osimo, nel rappresentare il mancato superamento  delle  criticita'
ostative all'attivazione del relativo ufficio del giudice di pace, ha
richiesto  un  ulteriore  rinvio,  di  almeno  un  anno,  dell'inizio
dell'attivita' del presidio giudiziario  ripristinato  ai  sensi  del
citato decreto ministeriale 27 maggio 2016; 
  Vista la nota del 19 settembre 2017,  con  cui  il  presidente  del
Tribunale di Ancona ha evidenziato che il  Comune  di  Osimo  non  ha
fornito riscontro sulla  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla
circolare  del  Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria,   del
personale e dei  servizi  del  12  maggio  2015  e  sulla  esatta  ed
effettiva ubicazione dell'immobile prescelto come  sede  giudiziaria,
rappresentando, pertanto, l'impossibilita' di prevedere l'attivazione
dell'ufficio del giudice di pace di Osimo nei  termini  previsti  dal
citato decreto ministeriale 31 maggio 2017; 
  Valutato che l'approntamento delle sedi degli uffici del giudice di
pace ripristinati rientra nell'ambito degli oneri assunti dagli  enti
locali interessati con l'istanza presentata  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192; 
  Considerato che la mancata ottemperanza da parte degli enti  locali
interessati - nei  termini  prescritti  e  gia'  oggetto  di  plurime
proroghe - agli oneri  connessi  alla  riattivazione  del  rispettivo
ufficio del giudice di pace determina la  decadenza  dell'istanza  di
ripristino del presidio giudiziario, essendo venuto meno un requisito
essenziale dell'istanza  presentata  ai  sensi  della  norma  innanzi
citata; 
  Ritenuto, pertanto, di dover escludere  l'ufficio  del  giudice  di
pace di Osimo dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a  carico
degli enti locali,  specificamente  individuate  dall'allegato  1  al
decreto ministeriale 27 maggio 2016, ristabilendo  la  vigenza  delle
disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega  prevista
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ufficio del giudice di pace di Osimo  e'  escluso  dall'elenco
delle sedi ripristinate con oneri a  carico  degli  enti  locali,  ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  156,
come modificato  dall'art.  2,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni,  con  legge  27
febbraio 2015, n. 11. 
  2. Gli allegati 1 e 2  al  decreto  ministeriale  27  maggio  2016,
registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016 e pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 2 agosto  2016,  n.  179  e  l'allegato  1  al
decreto ministeriale 20 dicembre  2016,  registrato  alla  Corte  dei
conti il 28 dicembre 2016 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
30 dicembre 2016, n. 304, sono modificati nel senso e nei  limiti  di
quanto previsto dal comma 1.