IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  59  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute»; 
  Visto, in particolare, l'art. 17, comma 1, del citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  59/2014,  che  prevede  che
all'individuazione  degli  uffici  centrali  e  periferici  e   delle
funzioni di livello dirigenziale non  generale  del  Ministero  della
salute,  nonche'  alla  definizione   dei   loro   compiti   e   alla
distribuzione dei predetti tra le strutture di  livello  dirigenziale
generale si provvede con uno o piu' decreti  ministeriali  di  natura
non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni,  e
dall'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  8  aprile  2015  di
individuazione delle funzioni dirigenziali non  generali,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni
e, in particolare l'art. 17, comma 4-bis,  lettera  e),  che  prevede
l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare  per
la definizione dei  compiti  delle  unita'  dirigenziali  nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e  in
particolare l'art. 4, commi 4 e 4-bis e gli articoli 47-bis, 47-ter e
47-quater; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, concernente la  razionalizzazione  e  l'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
personale dirigente dell'Area I; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  di  graduazione  delle   funzioni
dirigenziali  non  generali -  individuazione  delle  fasce,  del  1°
febbraio 2016, registrato dalla Corte dei conti reg. fog. 340  del  5
febbraio 2016; 
  Vista la nota n. 0020417  del  5  luglio  2017,  con  la  quale  la
Direzione  generale  della  prevenzione  sanitaria  ha  motivatamente
proposto di unificare le competenze dell'Ufficio 2 -  «Prevenzione  e
igiene ambientale e sicurezza nei luoghi di vita  e  di  lavoro»  con
quelle attribuite all'Ufficio 4  «Prevenzione  del  rischio  chimico,
fisico e biologico»; 
  Vista la nota n. 0022355  del  4  luglio  2017,  con  la  quale  la
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle
cure ha, motivatamente, proposto la costituzione di un quinto ufficio
dirigenziale non generale, nell'ambito della Direzione generale,  cui
attribuire le competenze in  materia  di  contenzioso  per  danni  da
trasfusione con sangue infetto, da  somministrazione  di  emoderivati
infetti o da vaccinazioni obbligatorie; 
  Ravvisata,   pertanto,   l'opportunita',    ai    fini    di    una
razionalizzazione  organizzativa,  di  apportare,  ad  invarianza  di
spesa, le necessarie  modifiche  al  citato  decreto  ministeriale  8
aprile 2015 mediante la soppressione dell'Ufficio 2  della  Direzione
generale della prevenzione sanitaria le cui  competenze  confluiscono
nell'Ufficio 4  della  medesima  Direzione  generale  che  assume  la
seguente denominazione «Prevenzione del  rischio  chimico,  fisico  e
biologico e promozione  della  salute  ambientale,  tutela  salute  e
sicurezza nei luoghi  di  lavoro»  e  la  corrispondente  istituzione
presso la Direzione generale  della  vigilanza  sugli  enti  e  della
sicurezza delle cure dell'Ufficio 5  con  la  seguente  denominazione
«Risarcimento danni alla salute»; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche al decreto ministeriale 8 aprile 2015 
 
  1. Al decreto  del  Ministro  della  salute  8  aprile  2015,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 3, comma 1, le parole da «Ufficio 2 -  Prevenzione  e
igiene ambientale e sicurezza nei luoghi di vita e  di  lavoro»  fino
alle parole  «indirizzi  medico-legali  e  verifiche  in  materia  di
accertamenti sanitari di idoneita' alla guida.» sono soppresse; 
    b) all'art. 3, comma 1, le parole da «Ufficio 4 - Prevenzione del
rischio chimico, fisico  e  biologico»  fino  alle  parole  «supporto
all'Autorita' nazionale di monitoraggio  per  le  buone  pratiche  di
laboratorio.» sono sostituite dalle seguenti: 
      «Ufficio  4 -  Prevenzione  del  rischio  chimico,   fisico   e
biologico e promozione  della  salute  ambientale,  tutela  salute  e
sicurezza nei luoghi di  lavoro:  prevenzione  dai  rischi  derivanti
dalle sostanze chimiche pericolose; valutazione del rischio chimico e
supporto all'Autorita' nazionale competente  per  l'applicazione  dei
relativi regolamenti europei; gestione rischio amianto e gas tossici;
aspetti igienico sanitari relativi ai prodotti di consumo di tipo non
alimentare e partecipazione allo  European  Rapid  Alert  System  for
non-food consumer products (Rapex); tutela della salute nei confronti
dei rischi da esposizione a radiazioni  ionizzanti,  anche  in  campo
medico, e da esposizione a campi elettromagnetici; informazione sulla
protezione  contro  i  rischi  da  radiazioni  ionizzanti;   supporto
all'Autorita'  nazionale  competente  in  materia  di   microrganismi
geneticamente  modificati  (MOGM);  biotecnologie   con   particolare
riferimento  al  loro  impiego   e   alle   procedure   autorizzative
concernenti attivita' riguardanti i MOGM; attivita' di  segreteria  e
di supporto al funzionamento della  sezione  per  la  valutazione  in
materia di biotecnologie del Comitato tecnico  sanitario  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.  44;  buone
pratiche  di  laboratorio;  supporto   all'Autorita'   nazionale   di
monitoraggio per  le  buone  pratiche  di  laboratorio.  Indirizzo  e
coordinamento nell'attuazione della normativa delle  acque  destinate
al  consumo  umano,  comprese  le  acque  ricreative  e  di  piscina;
riconoscimento  delle  acque  minerali,  termali  e  di  sorgente   e
regolamentazione delle loro caratteristiche; qualita' delle acque  di
balneazione   compresa   l'informazione    al    pubblico;    aspetti
igienico-sanitari  correlati  alla  qualita'  dell'aria  outdoor   ed
indoor, ai cambiamenti climatici, alla contaminazione del suolo ed ai
rifiuti; adempimenti connessi al  Regolamento  nazionale  di  polizia
mortuaria; partecipazione alle  attivita'  del  processo  ambiente  e
salute della regione europea dell'OMS; tutela salute e sicurezza  nei
luoghi  di  lavoro;  attivita'  di  segreteria  e  di   supporto   al
funzionamento della sezione per l'indirizzo e  la  valutazione  delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita'  di
vigilanza in materia di salute e sicurezza nel  lavoro  del  Comitato
tecnico sanitario di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
28 marzo 2013, n. 44; prevenzione degli incidenti in ambito  stradale
e  domestico  e  nelle  istituzioni  sanitarie   e   socio-sanitarie;
indirizzi  medico-legali  e  verifiche  in  materia  di  accertamenti
sanitari di idoneita' alla guida.»; 
    c) all'art. 8, comma 1, dopo Ufficio 4 - Indennizzi ex  legge  n.
210/90, e relative funzioni, e' aggiunto il seguente: 
      «Ufficio 5 - Risarcimento danni  alla  salute:  contenzioso  in
materia di risarcimento danni  da  trasfusione  con  sangue  infetto,
somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazione e  gestione
delle relative procedure transattive. Liquidazione delle sentenze  di
condanna a favore dei soggetti danneggiati da trasfusione con  sangue
infetto,  da   somministrazione   di   emoderivati   infetti   o   da
vaccinazione.»