IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti la decisione della Banca centrale europea (di seguito  «BCE»)
del 20  febbraio  2014  (BCE/2014/8)  sul  divieto  di  finanziamento
monetario e sulla remunerazione dei  depositi  delle  amministrazioni
pubbliche da parte delle banche centrali nazionali,  come  modificata
dalla decisione del 4 settembre 2015 (BCE/2015/29), l'indirizzo della
BCE del 20 febbraio 2014 (BCE/2014/9) sulla gestione di  attivita'  e
passivita' nazionali da parte delle banche centrali  nazionali,  come
modificato  dall'indirizzo  del  5  giugno   2014   (BCE/2014/22)   e
dall'indirizzo del 4 settembre 2015  (BCE/2015/28),  e  la  decisione
della BCE del 5 giugno  2014  (BCE/2014/23)  sulla  remunerazione  di
depositi, saldi e riserve in eccesso; 
  Visto  l'art.  5,  comma  5  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito
«Testo  unico»),  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,  come  modificato  dall'art.  1,
comma 387 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  26
giugno 2015, n. 51961 che, ai sensi del menzionato art.  5,  comma  5
del testo unico, ha individuato i conti  istituiti  presso  la  Banca
d'Italia (di seguito «Banca») che costituiscono depositi governativi,
definendo in linea generale le modalita' di gestione  delle  relative
giacenze; 
  Considerata l'esigenza di adeguare la convenzione per  la  gestione
del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca per il servizio  di
tesoreria  e  dei  conti  ad  esso  assimilabili,  stipulata  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») e la
Banca  in  data  22  marzo  2011,  alle  piu'  recenti   disposizioni
normative, in coerenza con gli indirizzi della BCE, e stabilizzare  i
saldi dei predetti depositi governativi intrattenuti presso la Banca,
al fine di promuovere l'efficienza dei mercati monetari e  finanziari
e di agevolare la conduzione della politica monetaria da parte  delle
competenti autorita'; 
  Vista la Convenzione per la gestione del Conto disponibilita' e dei
conti  ad  esso  assimilabili  (di  seguito  «Convenzione»),  del  23
dicembre 2015, stipulata tra il Ministero e la  Banca  ai  sensi  del
citato art. 5, comma 5 del testo unico; 
  Preso atto che con scambio di note tra il Ministero e la  Banca  e'
stato  convenuto  che,  nelle  more   della   stipula   della   nuova
Convenzione,  il  regime  di   remunerazione   dei   depositi   delle
amministrazioni pubbliche detenuti presso la Banca  fosse  modificato
in linea con gli indirizzi della BCE sopramenzionati a far tempo  dal
9 giugno 2014; 
  Sentito il parere della Banca; 
 
                              Decreta: 
 
  E' approvata e resa esecutiva a far data dalla  sua  sottoscrizione
la Convenzione del 23 dicembre 2015 stipulata tra il Ministero  e  la
Banca, con la quale sono stabilite le condizioni di tenuta del  Conto
disponibilita' e dei conti ad esso assimilabili. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 settembre 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan