IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.   2,   di
conversione del regio decreto legislativo 15  maggio  1946,  n.  455,
recante «Approvazione dello statuto della Regione Siciliana»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.
1074, recante le norme di  attuazione  dello  statuto  della  Regione
Siciliana in materia finanziaria; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1074 del 1965, come modificato dal decreto  legislativo
11 dicembre 2016, n. 251,  il  quale  al  primo  comma,  lettera  a),
dispone che spettano alla Regione, tra gli altri, i 5,61  decimi  per
l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a  decorrere  dall'anno
2018, i 7,10 decimi dell'Imposta sul reddito  delle  persone  fisiche
(IRPEF) afferente all'ambito regionale, compresa quella affluita,  in
attuazione di disposizioni legislative o  amministrative,  ad  uffici
situati  fuori  del  territorio  della  Regione   e   stabilisce   le
caratteristiche della quota relativa a detta imposta; 
  Visto il quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 1074 del 1965, il quale stabilisce che con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la
Regione, sono determinate le modalita' attuative del primo comma  del
medesimo art. 2  per  quanto  riguarda  l'attribuzione  a  titolo  di
acconto e successivo conguaglio della  compartecipazione  all'imposta
sul reddito delle persone fisiche; 
  Visto l'art. 1, comma 514, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
quale dispone che, in applicazione delle norme  di  attuazione  dello
statuto della Regione Siciliana  in  materia  finanziaria,  approvate
dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, viene  assegnato
alla Regione Siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno  2017
e  pari  a  7,10  decimi  a  decorrere  dall'anno   2018   dell'IRPEF
determinata  con  riferimento  al  gettito  maturato  nel  territorio
regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura  di
gestione, nei modi e nei tempi da definire con apposito  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la
Regione; 
  Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e
le  relative  disposizioni  di  attuazione,   che   disciplinano   il
versamento unitario delle imposte, tasse,  contributi  e  premi,  con
eventuale compensazione dei crediti; 
  Visto il regolamento approvato  con  decreto  interministeriale  22
maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  138  del
16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di
gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, alla quale e' affidato il compito  di  ripartire
in favore degli enti destinatari  le  somme  riscosse  attraverso  il
sistema  del   versamento   unificato   modello   F24,   nonche'   la
determinazione  delle  modalita'   per   l'attribuzione   agli   enti
destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti; 
  Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre  1998,  recante  norme
per la determinazione delle modalita' tecniche  di  ripartizione  fra
gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di
essi spettanti; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
19 giugno  2013,  prot.  2013/75075,  pubblicato  sul  sito  internet
dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi  dell'art.  1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  avente  ad  oggetto
l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento  «F24»,
«F24 Accise e «F24 Semplificato»,  per  l'esecuzione  dei  versamenti
unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
1° dicembre 2015, prot. 2015/154279,  pubblicato  sul  sito  internet
dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente  ad  oggetto,
tra l'altro, l'approvazione della nuova  versione  del  modello  «F24
enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano  gli  enti  pubblici,  alcune
amministrazioni statali ed altre  pubbliche  amministrazioni  per  il
versamento dei tributi erariali; 
  Vista l'intesa della Regione  Siciliana  espressa  con  nota  prot.
17802 del 3 agosto 2017; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Alla Regione Siciliana viene attribuito un importo pari  a  5,61
decimi per l'anno 2016, pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e  pari  a
7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'Imposta sul reddito delle
persone fisiche  (IRPEF),  determinato  con  riferimento  al  gettito
maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione  diretta  da
parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, secondo
i tempi e le modalita' definiti dal presente decreto.