IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016», e, in particolare, l'art. 11, comma 3, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi dell'indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e, in particolare, l'art. 1, comma 146, che prevede che, tra le vittime di reati intenzionali violenti, sia assicurato un maggior ristoro anche, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; Visto l'art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie civili, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, vengano riassegnati al Ministero dell'interno per alimentare il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti per le finalita' di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, concernente il «Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10»; Considerato che gli importi dell'indennizzo gravano sul Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nei limiti delle disponibilita' previste dall'art. 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, alimentato dal contributo annuale di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge nonche' dai proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 351-352 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' consentito agli aventi diritto all'indennizzo, in caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, accedere al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nella quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero richiedere negli anni successivi l'integrazione delle somme non percepite; Decretano: Art. 1 Determinazione dell'indennizzo 1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura: a) per il reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200, nonche', in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima; b) per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravita', nell'importo fisso di euro 4.800; c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali.