IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento  dei  contratti  di  sviluppo,  che  prevede  che  il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto,  provvede  a
ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui  all'art.  43
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche  al  fine  di
accelerare le procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, per  lo  sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4,
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  in  materia  di
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE)  n.  651/2014
dello strumento dei contratti di sviluppo, di  cui  all'art.  43  del
decreto-legge n. 112/2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 23 luglio 2015, n.  169,  recante  modifiche  e  integrazioni  al
citato decreto 9 dicembre 2014; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  8  novembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 21 dicembre  2016,  n.  297,  recante  ulteriori  modifiche  alla
disciplina in materia di contratti  di  sviluppo  recata  dal  citato
decreto 9 dicembre 2014; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020,  di
cui alla  comunicazione  della  Commissione  europea  2014/C  204/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 204 del  1°
luglio 2014; 
  Visti gli orientamenti in materia di aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale 2014-2020, di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione
europea  2013/C   209/01,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea C 209 del 23 luglio 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modifiche   e   integrazioni,   recante    «Disposizioni    per    la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Considerata l'esigenza di consentire  alle  imprese  che  intendano
realizzare  programmi  di  sviluppo   relativi   al   settore   della
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,   di
beneficiare delle agevolazioni previste dallo strumento dei contratti
di sviluppo secondo le  intensita'  di  aiuto  stabilite  dai  citati
orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato  nei  settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020; 
  Visto  il  regime  di  aiuti  denominato  «Contratti  di   sviluppo
agroindustriali» approvato dalla Commissione europea in data 9 giugno
2017 con decisione C(2017) 3867 final; 
  Considerata, altresi', l'esigenza di  consentire  l'utilizzo  dello
strumento dei contratti di sviluppo per il sostegno di  programmi  di
investimento che, seppur non compresi nelle  tipologie  previste  nel
sopra menzionato regolamento (UE) n. 651/2014, rispettano i requisiti
individuati dai predetti orientamenti in materia di aiuti di Stato  a
finalita' regionale 2014-2020; 
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  modificare   conseguentemente   la
disciplina dei contratti di sviluppo recata  dal  piu'  volte  citato
decreto 9 dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
  2014 relative al settore della trasformazione e commercializzazione
  dei prodotti agricoli. 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014
menzionato nelle premesse, come modificato con i decreti ministeriali
9 giugno 2015 e 8 novembre 2016 anch'essi citati, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'art. 14, il comma 8-bis e' soppresso; 
    b) al titolo II, dopo l'art. 19 e' aggiunto il seguente: 
  «Art.19-bis.(Disposizioni specifiche per i progetti di investimento
nel settore della trasformazione e commercializzazione  dei  prodotti
agricoli). -  1.  Al  fine  di  rafforzare  la  struttura  produttiva
agroindustriale e assicurare una produzione alimentare redditizia, le
agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse,  a
favore di imprese di qualsiasi dimensione, per  la  realizzazione  di
progetti  di  investimento  nel  settore   della   trasformazione   e
commercializzazione dei prodotti agricoli, rientranti nelle  seguenti
tipologie: 
    a) creazione di una nuova unita' produttiva; 
    b) ampliamento della capacita' di un'unita' produttiva esistente; 
    c) riconversione di un'unita' produttiva esistente, intesa  quale
diversificazione della  produzione  per  ottenere  prodotti  che  non
rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della
classificazione delle attivita' economiche ATECO  2007  dei  prodotti
fabbricati in precedenza; 
    d) ristrutturazione di  un'unita'  produttiva  esistente,  intesa
quale cambiamento  fondamentale  del  processo  produttivo  esistente
attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo  produttivo  o
l'apporto  di  un  notevole  miglioramento  al  processo   produttivo
esistente, in grado di  aumentare  il  livello  di  efficienza  o  di
flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica oggetto  del
programma di investimento, valutabile in  termini  di  riduzione  dei
costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi,
riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di
sicurezza sul lavoro. 
  2.  Ciascun  progetto  di  investimento  deve  essere  organico   e
funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo
e deve essere conforme  alla  legislazione  nazionale  e  dell'Unione
europea in  materia  di  tutela  ambientale.  Nel  caso  in  cui  gli
investimenti richiedano una valutazione  dell'impatto  ambientale  ai
sensi della direttiva 2011/92/UE, le agevolazioni di cui al  presente
decreto  sono  concesse  solo  a  condizione  che  il   progetto   di
investimento sia stato oggetto di tale valutazione e  abbia  ottenuto
l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti. Ai fini
dell'accesso alle  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto,  gli
investimenti devono,  altresi',  rispettare  i  requisiti  ambientali
previsti dai programmi di sviluppo rurale  delle  regioni  nei  quali
sono realizzati; a  tale  fine  l'Agenzia  richiede  un  parere  alla
regione nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 9, comma 2. 
  3. Non sono ammissibili i progetti di investimento: 
    a) diretti alla produzione di biocarburanti prodotti  da  colture
alimentari; 
    b) che prevedono  un  aumento  della  produzione  superiore  alle
eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato  o
alle limitazioni  stabilite  in  relazione  al  sostegno  dell'Unione
europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o  dei
singoli stabilimenti di trasformazione; 
    c) realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione  europea  in
vigore; 
    d) costituiti da investimenti di mera sostituzione. 
  4.  I  progetti  devono   essere   avviati   successivamente   alla
presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9,  comma
1,  o,  nel  caso  di  cui  al  comma  15  del   presente   articolo,
successivamente alla decisione della Commissione  europea  sull'aiuto
ad hoc. A tal fine per avvio del  progetto  si  intende  la  data  di
inizio dei lavori di costruzione oppure la  data  del  primo  impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento,  a  seconda  di
quale condizione si verifichi  prima.  L'acquisto  del  terreno  e  i
lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la  realizzazione
di  studi  di  fattibilita'  non  sono  considerati  come  avvio  del
progetto. Inoltre, le imprese di grandi dimensioni devono  descrivere
nella domanda di agevolazioni lo scenario  controfattuale  costituito
da eventuali progetti o attivita' alternativi realizzabili in assenza
di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello  scenario
controfattuale  descritto.  L'Agenzia,  nel  corso  delle   attivita'
istruttorie di cui all'art. 9, comma  4,  provvede  a  verificare  la
credibilita' dello scenario controfattuale e a confermare che l'aiuto
produce un effetto di incentivazione. 
  5. I beni agevolati devono essere mantenuti nell'unita'  produttiva
oggetto del progetto di  investimento  agevolato  per  almeno  cinque
anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione  del
progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data  relativa
all'ultimo titolo di spesa ammissibile. E', comunque,  consentita  la
sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro  tale
periodo. 
  6. I soggetti beneficiari  delle  agevolazioni  sono  obbligati  ad
apportare  un  contributo  finanziario,  attraverso  risorse  proprie
ovvero  mediante  finanziamento  esterno,  in  una  forma  priva   di
qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento  del
totale delle spese ammissibili. 
  7. Le spese  ammissibili  debbono  riferirsi  all'acquisto  e  alla
costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423  e
seguenti del Codice civile, nella misura  necessaria  alle  finalita'
del progetto oggetto della richiesta  di  agevolazioni.  Dette  spese
riguardano: 
    a) suolo aziendale e sue sistemazioni,  nel  limite  del  10  per
cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento; 
    b) opere murarie e assimilate, nel limite del 40  per  cento  dei
costi totali ammissibili del progetto d'investimento; 
    c) infrastrutture specifiche aziendali; 
    d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di  fabbrica,
fino al loro valore di mercato; 
    e) l'acquisizione  o  lo  sviluppo  di  programmi  informatici  e
l'acquisizione  di  brevetti,  licenze,  diritti  d'autore  e  marchi
commerciali; 
    f) consulenze connesse al progetto d'investimento,  nella  misura
massima del 4 per  cento  dell'importo  complessivo  ammissibile  del
progetto d'investimento. 
  8. Nel caso di  beni  acquisiti  con  il  sistema  della  locazione
finanziaria non sono ammissibili i costi  connessi  al  contratto  di
leasing quali il margine del concedente, i costi  di  rifinanziamento
degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi. 
  9. Non sono ammesse le spese  relative  a  macchinari,  impianti  e
attrezzature usati, al capitale circolante,  le  spese  notarili,  le
spese relative a imposte,  tasse,  scorte,  nonche'  all'acquisto  di
immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci  anni  antecedenti  la
data di presentazione della domanda di agevolazioni di  cui  all'art.
9, comma 1, di altri aiuti, fatta  eccezione  per  quelli  di  natura
fiscale, salvo i  casi  di  revoca  e  recupero  totale  degli  aiuti
medesimi da parte delle autorita' competenti.  Non  sono  ammissibili
singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. Non
sono ammissibili  i  costi  relativi  a  commesse  interne.  Non  e',
inoltre, ammessa l'IVA sulle spese di cui al comma 7, salvo nel  caso
in cui non sia recuperabile a norma della  legislazione  italiana  in
materia. 
  10. Ulteriori limiti e condizioni  di  ammissibilita'  delle  spese
possono essere previsti qualora siano  utilizzate  risorse  a  valere
sulla  programmazione  comunitaria,  nel  rispetto  della   normativa
nazionale in materia di  ammissibilita'  delle  spese  per  programmi
cofinanziati. 
  11. Le agevolazioni sono concesse  nella  forma  del  finanziamento
agevolato e/o del contributo in conto impianti, secondo le  modalita'
indicate dall'art. 8, nei limiti delle intensita'  massime  stabilite
dal punto 171,  lettere  c)  e  d),  degli  orientamenti  dell'Unione
europea per gli aiuti di Stato nei settori  agricolo  e  forestale  e
nelle zone rurali  2014  -  2020,  riportate  nella  tabella  di  cui
all'allegato n. 2-bis. 
  12. Le agevolazioni possono  essere  concesse  nel  rispetto  delle
seguenti condizioni: 
    a)  gli  aiuti  non  devono  contravvenire  ai  divieti  o   alle
restrizioni stabiliti nel  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  recante
l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347  del  20  dicembre
2013, anche  se  tali  divieti  e  restrizioni  interessano  solo  il
sostegno dell'Unione europea previsto da tale regolamento; 
    b) nel caso di  imprese  di  grandi  dimensioni,  gli  aiuti  non
possono  superare  l'importo  del  sovraccosto  netto  di  attuazione
dell'investimento nella regione interessata  rispetto  allo  scenario
controfattuale in assenza di aiuto e, in ogni caso, non devono essere
superiori   al   minimo   necessario   per   rendere   il    progetto
sufficientemente redditizio. 
  13. La misura delle  agevolazioni  e'  definita  nei  limiti  delle
intensita'  massime  di  cui  al  comma  11   rispetto   alle   spese
ammissibili. Nel  caso  di  agevolazioni  concesse  nella  forma  del
finanziamento agevolato  le  stesse  sono  calcolate  in  equivalente
sovvenzione lordo come valore attualizzato dell'aiuto alla data della
concessione. Le spese ammissibili e le  agevolazioni  concesse  nella
forma del contributo in conto impianti erogabili in  piu'  rate  sono
attualizzate alla data della concessione. Il tasso  di  interesse  da
applicare ai fini dell'attualizzazione e'  il  tasso  di  riferimento
applicabile al momento della concessione, determinato a  partire  dal
tasso base fissato dalla Commissione europea e  pubblicato  nel  sito
internet all'indirizzo seguente: 
    http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_r
ates.html. 
  14. Fermo restando quanto previsto dal punto 103 degli orientamenti
dell'Unione europea per gli aiuti di Stato  nei  settori  agricolo  e
forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, le  agevolazioni  concesse
in  relazione  ai   progetti   d'investimento   nel   settore   della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli  non  sono
cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le  medesime
spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis"  secondo  quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  L  352  del  24  dicembre  2013,  ad
eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma  di  benefici
fiscali e di garanzia e comunque  entro  i  limiti  delle  intensita'
massime di cui al comma 11. Le agevolazioni concesse in relazione  ai
progetti  d'investimento   nel   settore   della   trasformazione   e
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  non   sono,   altresi',
cumulabili con i  pagamenti  di  cui  all'art.  81,  paragrafo  2,  e
all'art. 82 del regolamento  (UE)  n.  1305/2013  sul  sostegno  allo
sviluppo rurale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 347 del 20 dicembre 2013. 
  15. La determinazione di  concessione  delle  agevolazioni  di  cui
all'art. 9, comma 8, e' subordinata alla notifica individuale e  alla
successiva autorizzazione da parte della Commissione europea nel caso
in cui i costi ammissibili siano superiori a 25 milioni di euro o nel
caso in cui l'importo dell'aiuto sia superiore a 12 milioni di euro. 
  16. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto  o  in  parte,
secondo quanto previsto dall'art. 19»; 
    c) dopo l'allegato n. 2 e' inserito l'allegato n. 2-bis riportato
in allegato al presente decreto.