IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», e successive modificazioni; Visto il regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4 e 54, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»; Visto l'art. 28, commi 1 e 2, della legge n. 220 del 2016, che prevede, al fine di consentire una piu' diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale, la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi su mutui o locazioni finanziarie, e stabilisce che le disposizioni applicative, e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensita' di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visto l'art. 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel capo III della medesima legge sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni: a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese; b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese; c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale; d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute; e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza; Visto l'art. 13, comma 2, della legge n. 220 del 2016, ove si prevede che il Fondo per il cinema e l'audiovisivo sia destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del capo III della medesima legge, nonche' del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29; Visto altresi' l'art. 37 della legge n. 220 del 2016, ove si prevede che le modalita' di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, e' disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 4, della legge n. 220 del 2016, recante «Modalita' di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 13 luglio 2017, recante «Riparto del "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo" per l'anno 2017», in corso di registrazione; Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 27 luglio 2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsto dall'art. 28 della legge n. 220 del 2016, con particolare riguardo ai soggetti beneficiari, ai limiti massimi di intensita' di aiuto, alle condizioni per l'accesso al beneficio, alle priorita' nella concessione dei contributi e agli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso e alla programmazione cinematografica.