IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1 della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge n.  127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre  2000,  con
il quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
universitario ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui  devono
disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale  docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature e le  successive  integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140 del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 15 luglio 2008, con  il  quale  l'Istituto
«SSPIG - Scuola di specializzazione in psicoterapia interpersonale  e
di gruppo» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso  di
specializzazione in psicoterapia nella sede  principale  di  Palermo,
per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto  in  data  28  aprile  2011  di  autorizzazione  a
trasferire la sede principale di Palermo; 
  Vista l'istanza e le successive integrazioni con  cui  il  predetto
Istituto  chiede  l'autorizzazione  al   trasferimento   della   sede
principale di Palermo, da vicolo Infermeria dei Cappuccini n. 3 a via
E. Albanese n. 80; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 20 gennaio 2017; 
  Vista la favorevole  valutazione  tecnica  di  congruita'  espressa
dalla  predetta  Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca nella  riunione  del  20  aprile  2017,
trasmessa con nota prot. 1783 del 21  aprile  2017,  subordinatamente
alla presentazione di un nuovo contratto  di  locazione  ad  uso  non
abitativo; 
  Visto il contratto di locazione ad  uso  non  abitativo,  trasmesso
dall'Istituto con nota prot. 23357 del 16 agosto 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Istituto «SSPIG -  Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia
interpersonale e di gruppo», abilitato con decreto in data 15  luglio
2008 ad istituire ed attivare, nella sede principale di  Palermo,  un
corso  di  specializzazione  in  psicoterapia,   e'   autorizzato   a
trasferire la predetta sede da vicolo Infermeria dei Cappuccini n.  3
a via E. Albanese n. 80. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 settembre 2017 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini