Estratto determina AAM/PPA n. 918 del 25 settembre 2017 
 
    Codice pratica: VC2/2015/718. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale  PREVEX,
in aggiunta alle confezioni gia' autorizzate, alle condizioni  e  con
le specificazioni di seguito indicate: 
      confezioni: 
    «5 mg compresse a rilascio prolungato» 50  compresse  in  blister
pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 027372046  (base
10) 0U3BJG (base 32); 
    «5 mg compresse a rilascio prolungato» 98  compresse  in  blister
pvc/pvdc/al con calendario - A.I.C. n. 027372059 (base 10) 0U3BJV; 
    «5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse  in  flacone
hdpe - A.I.C. n. 027372061 (base 10) OU3BJX (base 32); 
    «5 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse  in  flacone
hdpe - A.I.C. n. 027372073 (base 10) 0U3BK9 (base 32); 
    «10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse  in  blister
pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 027372085  (base
10) OU3BKP (base 32); 
    «10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse  in  blister
pvc/pvdc/al con calendario - A.I.C. n.  027372097  (base  10)  0U3BL1
(base 32). 
    Forma farmaceutica compressa a rilascio prolungato. 
    Principio attivo felodipina. 
    Si autorizza, altresi',  l'aggiornamento  degli  standard  terms,
delle confezioni gia' autorizzate: 
A.I.C. n. 027372010: 
    da «5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse; 
    a «5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in  blister
pvc/pvdc/al con calendario; 
A.I.C. n. 027372022: 
    da «10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse; 
    a «10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister
pvc/pvdc/al con calendario; 
A.I.C. n. 027372034: 
    da «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse; 
    a «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister
pvc/pvdc/al con calendario. 
    Titolare A.I.C.: Simesa  S.p.a.,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in Basiglio - Milano (MI), Palazzo Ferraris, via Ludovico  Il
Moro 6/C, cap 20080, codice fiscale 11991420156. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le confezioni «5  mg  compresse  a  rilascio  prolungato»  50
compresse in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria (A.I.C.
n. 027372046), «5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in
blister pvc/pvdc/al con  calendario  (A.I.C.  n.  027372059),  «5  mg
compresse a  rilascio  prolungato»  100  compresse  in  flacone  hdpe
(A.I.C. n. 027372061), «10 mg compresse  a  rilascio  prolungato»  50
compresse in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria (A.I.C.
n. 027372085), «10 mg compresse a rilascio prolungato»  98  compresse
in blister  pvc/pvdc/al  con  calendario  (A.I.C.  n.  027372097)  e'
adottata la seguente classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR
medicinali soggetti a prescrizione medica. 
    Per la confezione «5 mg  compresse  a  rilascio  prolungato»  500
compresse in flacone  hdpe  (A.I.C.  n.  027372073)  e'  adottata  la
seguente classificazione ai  fini  della  fornitura:  OSP  medicinali
utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione   al    riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di  Bolzano,
anche  in  lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che   intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'art. 4,  comma  1,  della  presente,  non  recanti  le  modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi  dell'art.  1,
comma 5 della determina AIFA n. 371 del  14  aprile  2014  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.